Marzo 2025 – Mantenimento del figlio maggiorenne: l’obbligo dell’assegno non può essere sostituito dall’ospitalità.

Il genitore obbligato al mantenimento di un figlio maggiorenne non autosufficiente, non può decidere unilateralmente di adempiere all’obbligo offrendogli ospitalità in casa anziché versare l’assegno stabilito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 3329 del 10.2.2025.

La decisone riguarda il caso di un giovane ventiduenne, studente di farmacia, che aveva impugnato la decisone della Corte d’Appello di Torino di revocare l’assegno di mantenimento previsto a carico della madre sul presupposto che quest’ultima aveva sempre messo a disposizione la propria casa al figlio il quale aveva invece deciso di vivere da solo.

Per i giudici della Corte d’Appello, trattandosi di un’obbligazione di natura alimentare, così come espressamente previsto dall’art. 443 cod. civ. (“Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto”) la donna poteva infatti adempiere offrendo ospitalità al figlio anziché versare il contributo economico.

La Suprema Corte ha ribaltato questa interpretazione, chiarendo che il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è regolato non dall’art. 443 cod. civ. ma dagli articoli 337-ter e 337-septies cod. civ. i quali non prevedono la possibilità per il genitore obbligato di scegliere unilateralmente come adempiere.

Sulla base di tale interpretazione, il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente non può quindi, essere ridotto o sostituito dalla semplice disponibilità ad accoglierlo in casa, se ciò non è concordato tra le parti o disposto dal giudice in sede di quantificazione della prestazione di cui si discute.