L’1 marzo 2023 entrerà in vigore una prima significativa parte delle nuove regole previste dalla riforma Cartabia riguardanti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alla famiglia.
Fra le novità di prossima imminente applicazione, in particolare vi sono quelle riguardanti i procedimenti di separazione e divorzio che la riforma Cartabia ha, sostanzialmente, ridisegnato modificandone sia la fase introduttiva, sia la fase istruttoria, sia quella decisoria.
Fra le più significative novità della riforma viene segnalato, in particolare, con riferimento ai procedimenti in cui siano coinvolti figli minori:
• l’obbligo dei genitori di produrre, già al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio, la documentazione utile al fine di determinare la capacità reddituale di ciascuno di essi (dichiarazione dei redditi, estratti conto bancari e finanziari ed ogni altro documento che attesti la titolarità di diritti mobiliari e immobiliari, ovvero, di quote sociali con riferimento agli ultimi tre anni);
• l’obbligo di allegare al ricorso introduttivo un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane degli stessi relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali ed alle vacanze normalmente godute.
Con il nuovo rito introdotto dalla riforma Cartabia si potrà, inoltre, proporre contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso. La domanda di divorzio sarà però effettivamente procedibile solamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (12 mesi dall’udienza di comparizione delle parti).
Un’altra importante novità riguarda i figli minori: il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono, inoltre, essere tenute in considerazione ai fini della decisione delle medesime questioni.

“Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 8049 dell’11 marzo 2022 con riferimento al caso di un giovane, maggiorenne, il quale, trascorsi 6 anni dal conseguimento della licenza media, non aveva ancora trovato un lavoro, né aveva intrapreso alcun percorso di formazione professionale al fine di facilitare tale ricerca, con ciò dimostrando una colpevole inerzia, rispetto alla propria condizione di non autosufficienza economica.

La decisione in esame si pone, invero, in linea con il consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione secondo il quale l’obbligo dei genitori di mantenere i propri figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato fintanto che i figli stessi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica, ovvero, siano stati comunque posti – attraverso adeguato percorso educativo e formativo e compatibilmente con le condizioni economiche dei genitori – nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficienti.

La medesima decisione merita tuttavia di essere segnalata perché riferita ad un soggetto più giovane rispetto agli altri interessati da analoghi precedenti giurisprudenziali, il che sembrerebbe mostrare la volontà del Supremo Collegio di anticipare il limite di età oltre il quale l’interesse del figlio al mantenimento da parte dei genitori, comincia a perdere rilevanza per l’ordinamento ove non accompagnato da un concreto impegno del diretto interessato alla determinazione della propria autosufficienza economica.

Nell’ambito delle separazioni personali fra i coniugi, permane incertezza su cosa si intenda per spesa straordinaria in quanto manca, nel nostro ordinamento, una norma specifica ad hoc.

In passato, la giurisprudenza aveva cercato di sopperire alla lacuna legislativa caso per caso, a volte addirittura includendo la spesa straordinaria in modo forfetario nell’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario. Tuttavia, anche questa soluzione era stata abbandonata, in quanto la Suprema Corte l’aveva ritenuta in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155, cod. civ, e con quello dell’adeguatezza del mantenimento. Continua a leggere

Con la sentenza n. 9868/2017 il Tribunale di Milano ha sancito che debba essere riconosciuto il diritto all’assegno divorzile nei confronti della ex moglie, ormai in età avanzata per inserirsi nel mondo del lavoro, che per occuparsi della propria famiglia non ha più lavorato. Continua a leggere

Con la sentenza n. 11783 dell’8 giugno 2016 la Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice nell’interesse dei figli, accertata l’assenza di conflittualità, può assegnare al genitore collocatario anche solo una parte dell’immobile precedentemente adibito a casa familiare. Continua a leggere

Una questione molto dibattuta in caso di separazione personale dei coniugi è la corretta individuazione delle spese “straordinarie” che il genitore è tenuto a sostenere per i figli. Manca, infatti, nel nostro ordinamento, una specifica disposizione normativa che indichi con precisione che cosa si intenda per spesa straordinaria e cosa per spesa ordinaria.

Per ovviare a tale lacuna, diversi Tribunali italiani hanno stilato Protocolli e Linee Guida diretti a indentificare e suddividere le spese straordinarie Continua a leggere