Revocabile l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne che non si sia adoperato per rendersi economicamente autosufficiente
“Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 8049 dell’11 marzo 2022 con riferimento al caso di un giovane, maggiorenne, il quale, trascorsi 6 anni dal conseguimento della licenza media, non aveva ancora trovato un lavoro, né aveva intrapreso alcun percorso di formazione professionale al fine di facilitare tale ricerca, con ciò dimostrando una colpevole inerzia, rispetto alla propria condizione di non autosufficienza economica.
La decisione in esame si pone, invero, in linea con il consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione secondo il quale l’obbligo dei genitori di mantenere i propri figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua invariato fintanto che i figli stessi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica, ovvero, siano stati comunque posti – attraverso adeguato percorso educativo e formativo e compatibilmente con le condizioni economiche dei genitori – nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficienti.
La medesima decisione merita tuttavia di essere segnalata perché riferita ad un soggetto più giovane rispetto agli altri interessati da analoghi precedenti giurisprudenziali, il che sembrerebbe mostrare la volontà del Supremo Collegio di anticipare il limite di età oltre il quale l’interesse del figlio al mantenimento da parte dei genitori, comincia a perdere rilevanza per l’ordinamento ove non accompagnato da un concreto impegno del diretto interessato alla determinazione della propria autosufficienza economica.
