Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con decreto in data 5.4 u.s., ha pubblicato sul proprio sito, il decreto di semplificazione della procedura per la compensazione, per il secondo semestre 2021, dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, negli appalti pubblici.
Secondo quanto previsto nel decreto, entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione della variazione dei prezzi per il II semestre 2021 (in via di pubblicazione), le Stazioni Appaltanti potranno chiedere di accedere al fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito secondo la previsione di cui all’articolo 1 septies, DL. 73/2021. Gli uffici del Ministero potranno procedere all’erogazione dell’anticipo del 50% (come previsto dall’art. 23, D.L. 21/2022) e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire i fondi alle imprese.
Il pagamento alle imprese, tuttavia, non dovrà essere condizionato all’accesso al fondo dedicato, come precisato nella circolare ministeriale in data 9.3.2022, con la quale le più rilevanti stazioni appaltanti pubbliche (Rete Ferroviaria Italiana, ANAS, Autorità di sistema portuale, Provveditorati alle opere pubbliche, ecc.) sono state invitate a procedere ai pagamenti alle imprese senza che i tempi di trasferimento dal Fondo dedicato debbano “condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici”.
Avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le Stazioni Appaltanti, in tempi brevi (i.e. 45 giorni), dovranno presentare domanda di accesso al fondo per l’adeguamento dei prezzi, con conseguente attivazione della procedura per erogazione degli anticipi e dei saldi alle medesime, per il successivo versamento alle imprese.