Con pronuncia n. 30293 in data 31.10.2023 la Corte Suprema di Cassazione ha esaminato la natura e la funzione della rendita pagata dall’INAIL per l’invalidità permanente conseguita ad un sinistro nonché ha esaminato la modalità di calcolo del “danno differenziale” spettante al danneggiato.
Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 12566 del 22 maggio 2018, “i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l’indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”.
Con la pronuncia in esame la Suprema corte ha affermato: “Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell’indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello – che di fatto risulta applicato dai giudici di merito – di sottrarre tout court per intero l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato “a monte” calcolato, e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo “poste omogenee” (vale a dire distinguendo all’interno dell’indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l’importo complessivamente liquidato per quest’ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per “poste identiche” e non per poste omogenee”.
La Cassazione esamina, poi, le prestazioni che l’INAIL può eseguire in favore del danneggiato.
Nel caso di infortunio non mortale, l’Inail esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza;
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici.
L’INAIL, non indennizza il danno biologico temporaneo. Inoltre, non accorda alcuna “personalizzazione” dell’indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, né indennizza i pregiudizi non patrimoniali.
Pertanto, per determinare il “differenziale”, dal totale del risarcimento a cui ha diritto il danneggiato non si deve dedurre l’intera rendita capitalizzata, ma soltanto quella parte che serve a ristorare il danno biologico, unica “posta identica”.
Il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere toccati, perchè l’INAIL non copre queste voci.
Quanto al credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche, sono pregiudizi integralmente ristorati dall’Inail, salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi superiori a quelli indennizzati.
Quello che rimane (ed è ovviamente comprensivo di quelle voci di danno che l’INAIL non copre) è il danno differenziale. Ne discende che:
“a) se l’Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. civ. n. 26117/2021, cit.; Cass. civ. n. 9112 del 02/04/2019; Cass. civ. n. 13222 del 26/06/2015);
b) se l’Inail ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
c’) sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c”) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite Inail, di cui al D.M. 22 novembre 2016 (Cass. civ. n. 26117/2021, cit.; Cass. civ. n. 25618 del 15 ottobre 2018; n. 5607 del 7 marzo 2017; Cass. civ. n. 26913 del 23 dicembre 2016; Cass. civ. n. 17407 del 30 agosto 2016)”.