È stato convertito in legge (L. 25 giugno 2026 n. 112), con modificazioni, il Decreto legge n. 62 del 2026, recante disposizione urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale.

La nuova disciplina, espressamente applicabile al solo settore privato, è incentrata su tre obbiettivi  fondamentali, ovvero, (i) il sostegno all’occupazione, attuato principalmente mediante la previsione, di nuovi esoneri contributivi, temporaneamente limitati, ovvero, la ridefinizione di bonus ed incentivi già esistenti, (ii) la disciplina delle modalità di determinazione del trattamento retributivo minimo nel lavoro subordinato e (iii)  la previsione di forme di tutela per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali nei confronti del c.d. caporalato digitale, con particolare riguardo ai c.d. riders.

Fra le novità più significative delle Legge si segnalano:

–  il c,d . “bonus donne” per i datori di lavori che assumano donne in situazione di svantaggio, applicabile ad una platea di beneficiari più ampia rispetto all’analogo incentivo precedentemente previsto;

– la previsione di esoneri contributivi per i datori di lavoro che, a determinate condizione specificamente indicate, trasformino rapporti di lavoro a tempo determinato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni con qualifiche non dirigenziali in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

– l’’articolo 7, del provvedimento in esame che, in attuazione del principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all’articolo 36, I comma, della Costituzione, sancisce, per la prima volta legislativamente, che il  trattamento economico complessivo del lavoratore non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate in base al settore e alla categoria produttiva di riferimento, ovvero, per le attività non coperte da contrattazione, mediante rinvio al settore affine maggiormente connesso;

– il Capo III della Legge che, recependo anticipatamente alcuni principi della direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, in presenza di fatti indicativi di direzione e controllo anche algoritmico del lavoratore introduce una presunzione relativa di subordinazione, superabile con prova contraria.

L’evoluzione tecnologica sta trasformando in profondità il lavoro delle professioni intellettuali e anche l’avvocatura è coinvolta in questo cambiamento. In Italia, un passo decisivo è rappresentato dal Disegno di Legge del Governo n. 2316/2025 sull’Intelligenza Artificiale, recentemente approvato in prima lettura dal Senato. La novità più rilevante per il settore legale è contenuta nell’Articolo 13, che introduce un obbligo di comunicazione trasparente per tutti i professionisti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nello svolgimento della propria attività.
Per il cliente, questo significa poter contare su una tutela ancora più solida del rapporto fiduciario con il proprio avvocato. L’impiego dell’AI è consentito e persino incoraggiato dal legislatore, ma viene espressamente considerato uno strumento di supporto: non può sostituire la centralità del contributo umano, né il ruolo decisionale del professionista. La strategia, la valutazione giuridica e la consulenza restano sempre affidate all’avvocato, che rimane personalmente responsabile dell’esito del lavoro svolto.
La trasparenza imposta dalla norma garantisce al cliente il diritto di sapere se, come e in quale fase l’intelligenza artificiale contribuisce alla gestione del proprio fascicolo. I mandati professionali conterranno quindi indicazioni chiare sull’eventuale utilizzo di tali strumenti e sulle modalità con cui l’avvocato ne supervisiona costantemente l’operato. Allo stesso tempo, vengono rafforzate le garanzie sulla riservatezza: i dati trattati attraverso sistemi di AI devono essere protetti da protocolli particolarmente rigorosi, in piena conformità con le norme sulla privacy.
In conclusione, la nuova disciplina afferma un principio fondamentale: innovare è possibile e necessario, ma sempre nel rispetto della sicurezza, della protezione dei dati e della fiducia che costituisce la base del rapporto professionale tra avvocato e cliente.

In data 14 luglio 2025, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19369, ha chiarito un aspetto cruciale per i lavoratori del settore marittimo con contratti a tempo indeterminato. La Corte ha ribadito infatti che lo sbarco del marittimo non comporta di per sé la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.
Questo principio rappresenta una conferma importante del carattere continuativo del rapporto di lavoro marittimo, che si estende anche ai periodi di inoperosità tra un imbarco e l’altro. In altre parole, il tempo trascorso tra lo sbarco da una nave e il successivo imbarco non interrompe la relazione lavorativa, preservando così la piena tutela dei diritti del marittimo.
La sentenza sottolinea però un’eccezione: qualora vi siano specifiche clausole contrattuali o consuetudini diverse, tali periodi di inattività possono essere considerati momenti in cui il contratto non è operante. In assenza di tali clausole, la continuità regna sovrana, con tutte le conseguenze di legge, inclusi i trattamenti economici e previdenziali.
Questa decisione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale volto a garantire ai marittimi una maggiore stabilità lavorativa, riconoscendo la particolarità del loro lavoro che si svolge per fasi discontinue ma legate da un unico rapporto di lavoro.
Dal punto di vista pratico, la sentenza impone agli armatori e ai datori di lavoro di rivedere eventuali normative interne e contratti collettivi, per adeguarsi al principio di continuità e per definire chiaramente le condizioni relative ai periodi tra imbarco e sbarco.
Il tema della continuità contrattuale tra imbarco e sbarco assume quindi particolare rilievo per la corretta gestione delle risorse umane e per la tutela del personale marittimo, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato ma sempre attuale.

Il 25 febbraio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza chiave in materia di concorrenza digitale, esaminando il caso del rifiuto di Google di integrare l’app JuicePass di Enel X Italia su Android Auto. La questione era nata dopo che l’AGCM aveva multato Google per oltre 102 milioni di euro nel 2021, ritenendo che la mancata inclusione dell’app limitasse la concorrenza e favorisse i propri servizi.

La CGUE ha valutato il caso alla luce della sentenza Bronner, causa c-7/97 del 1998, secondo cui il rifiuto di accesso a una risorsa essenziale è un abuso di posizione dominante solo se l’accesso è indispensabile per operare sul mercato. Tuttavia, la Corte ha chiarito che questo criterio va interpretato in modo flessibile: nel caso di Android Auto, che già ospita app di terze parti, l’esclusione di JuicePass potrebbe effettivamente restringere la concorrenza.

Un altro punto centrale riguarda la natura dell’abuso concorrenziale: non è necessario che un’impresa dominante elimini un concorrente per violare le norme antitrust, basta che ne ostacoli la crescita. Inoltre, Google poteva giustificare il rifiuto solo dimostrando rischi concreti di sicurezza o interoperabilità, e non semplici difficoltà risolvibili con investimenti ragionevoli.

Infine, la CGUE ha sottolineato che la definizione del mercato rilevante non deve essere rigido, ma deve considerare anche l’evoluzione del settore digitale per evitare restrizioni concorrenziali future. Questa sentenza crea un precedente significativo per il controllo delle grandi piattaforme digitali nell’UE.

La legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) introduce modifiche rilevanti nella gestione del contributo unificato, in particolare per semplificare e accelerare le procedure di recupero in caso di insufficiente pagamento del contributo stesso. Prima delle modifiche, in caso di pagamento parziale o errato del contributo unificato, l’ufficio procedeva alla notifica di un invito al pagamento, dando al contribuente un termine per saldare la somma dovuta. Con l’entrata in vigore del comma 3-bis all’articolo 248 del DPR 155/2002, tuttavia, la procedura è stata modificata. Ora, nel caso di omesso o insufficiente pagamento, non è più necessario inviare un invito formale tramite PEC, ma l’ufficio o la società Equitalia Giustizia S.p.A. iscriveranno direttamente a ruolo l’importo mancante, comprensivo degli interessi legali e delle sanzioni previste. Se il pagamento non avviene entro sessanta giorni, la procedura prevede l’attivazione dell’esecuzione forzata per il recupero del credito.

Un’altra modifica significativa riguarda l’abrogazione dell’articolo 289 del DPR 155/2002, che in precedenza stabiliva che una percentuale dei crediti recuperati venisse destinata alla cassa di previdenza dei cancellieri. Questo articolo è stato eliminato a seguito del trasferimento delle attività di recupero a Equitalia Giustizia S.p.A., che ora si occupa esclusivamente del recupero delle spese processuali civili e penali.

Per quanto riguarda le procedure esecutive, la legge di bilancio 2025 introduce una novità per le istanze di ricerca telematica dei beni da pignorare. In base all’articolo 492-bis del Codice di Procedura Civile, il creditore che richiede tale ricerca dovrà versare il contributo unificato contestualmente alla domanda, prima della notifica del precetto o prima che decorra il termine previsto per il pagamento. Questa disposizione mira a rendere più rapido e sicuro l’accesso alle informazioni necessarie per il pignoramento dei beni.

Infine, una modifica riguarda l’importo del contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. La legge di bilancio 2025 stabilisce che, per queste controversie, il contributo dovuto è pari a 600 euro per ciascun ricorrente, anche se la domanda viene proposta congiuntamente da più persone. In tal caso, ogni parte coinvolta nel procedimento sarà tenuta a versare il contributo, senza alcuna esenzione legata al numero di ricorrenti. Questo adeguamento mira a uniformare l’importo del contributo per questo tipo di procedimenti, che in passato era soggetto a una diversa determinazione, a seconda della situazione specifica.

Il Consiglio Europeo ha approvato il nuovo Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale, che entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Questo regolamento si sovrapporrà al GDPR, influenzando molte aree dove i dati personali sono trattati da sistemi di IA ad alto rischio.
Le recenti linee guida del Garante Privacy Tedesco (DSK) forniscono criteri per l’uso conforme delle applicazioni di IA, rivolgendosi a sviluppatori, fabbricanti, fornitori e utilizzatori di questi sistemi. Le principali aree trattate includono:
• Definizione dei Campi di Applicazione: È fondamentale chiarire l’uso e lo scopo specifico delle applicazioni di IA.
• Base Giuridica: Identificare la corretta base giuridica per ogni fase del trattamento dei dati.
• Preferenza per Sistemi Chiusi: I sistemi chiusi offrono maggiore protezione dei dati rispetto ai sistemi aperti.
• Trasparenza e Non Discriminazione: Informare in modo trasparente gli interessati sull’uso dei loro dati e prevenire trattamenti discriminatori.
Queste linee guida aiutano le organizzazioni a conformarsi alle nuove normative, garantendo un utilizzo responsabile e sicuro dei sistemi di IA.

La sentenza oggetto di approfondimento ha correttamente stabilito che, in tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
A tal proposito si deve, peraltro, chiarire che la nozione di significativo squilibrio (contenuta nell’art. 33 del Codice del Consumo), relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l’equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell’affare concluso.
Nella specie, una società esercente attività di manutenzione di ascensori proponeva ricorso per decreto ingiuntivo allo scopo di ottenere il pagamento di una somma giustificata da una fattura emessa per delle prestazioni manutentive in favore di un Condominio. Quest’ultimo proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace, deducendo l’illegittimità della pretesa all’ottenimento della somma ingiunta, siccome fondata su un contratto, la cui clausola relativa alla determinazione dei canoni dovuti per siffatta attività, si sarebbe dovuta considerare vessatoria ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 – c.d. “codice del consumo” (visto che veniva contemplata una penale, per l’eventualità del recesso da parte del committente, pari al 60% del canone per ogni mese fino alla scadenza del contratto).
Il Tribunale, previa rilevazione della vessatorietà della clausola oggetto del contendere, dichiarava che l’appellante non era tenuto a corrispondere, in favore dell’appellata, la somma portata dal decreto monitorio.

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza nella causa C – 238/2022, ha affermato che in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente, la compensazione pecuniaria è dovuta anche se il passeggero coinvolto non si è presentato all’accettazione.
Secondo la Corte se il vettore aereo ha informato in anticipo il passeggero non consenziente che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero dispone di una prenotazione confermata, l’obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe una formalità inutile.
Tale principio vale anche se il passeggero è stato informato del negato imbarco prima di due settimane dal previsto orario di partenza del volo.
Secondo la sentenza non vi sarebbe infatti motivo di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo la quale i vettori aerei sono esonerati dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
La decisione della Corte di Giustizia arriva a seguito della richiesta del giudice tedesco cui si è rivolta nel 2022 una passeggera che non riuscendo a effettuare il check-in sul volo da Francoforte sul Meno a Madrid, prenotato per il giorno successivo, contattava il vettore per chiarimenti.
La Compagnia aerea interessata informava la passeggera di averla trasferita, senza avvertirla, su un volo effettuato il giorno precedente. La informava, altresì, del fatto che la sua prenotazione per il volo di ritorno, che doveva essere effettuato più di due settimane dopo, era stata bloccata in quanto non aveva preso il volo di andata. La passeggera chiedeva alla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria di Euro 250 a causa del negato imbarco sul volo di ritorno.
Il giudice tedesco, investito della controversia, si rivolgeva alla Corte di giustizia chiedendo se una simile compensazione pecuniaria presupponeva, ai sensi del regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri aerei (Reg. CE 261/2004), che il passeggero si fosse presentato all’accettazione nonostante la compagnia aerea l’avesse informato in anticipo che non sarebbe stato autorizzato ad imbarcarsi. Il giudice chiedeva di conoscere, altresì, se la compagnia aerea poteva, come previsto per le cancellazioni del volo, sottrarsi all’obbligo di compensazione pecuniaria qualora essa avesse informato il passeggero del negato imbarco con sufficiente anticipo, vale a dire almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 20800 del 18 luglio 2023, ha stabilito che il titolare del diritto di privativa, che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione”) degli utili realizzati dall’autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell’art. 125 del Codice della Proprietà Industriale, senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l’autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo.

Al riguardo, il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell’elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela, laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa.

Risulta, quindi, confermato l’orientamento delle corti di merito, secondo cui il concetto di violazione dei diritti di proprietà industriale prescinde dall’elemento soggettivo, atteso che il soggetto contraffattore, quand’anche abbia agito in mancanza di dolo o colpa, è comunque tenuto a restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione.

Il registro INAD è istituito dall’articolo 6-quater del CAD (D.Lgs. n. 82/2005) e si aggiunge all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e all’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA).

L’INAD è consultabile dal 6 luglio 2023 e ivi i soggetti di cui sopra possono eleggere il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione.

Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio rimborsi fiscali e detrazioni d’imposta, accertamenti, verbali di sanzioni amministrative, e così via, vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.

L’istituzione di questo registro ha un impatto anche per gli avvocati atteso che, in forza delle previsioni dell’art. 3-ter L. 53/1994, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, le notificazioni degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali, dovranno obbligatoriamente essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata ogni qual volta il destinatario sia titolare di un domicilio digitale (dunque, a oggi, di un indirizzo PEC) che risulti presente nel suddetto elenco INAD.

In pratica, prima di effettuare una notifica nei confronti di una persona fisica, sarà necessario verificarne la presenza nell’INAD, tramite inserimento, nella pagina web sopra indicata, del codice fiscale.

In caso di riscontro positivo, si dovrà obbligatoriamente notificare a mezzo PEC all’indirizzo risultante della ricerca; qualora tale notifica abbia esito negativo, o sia impossibile, si potrà procedere con la notifica “tradizionale” (cartacea) tramite UNEP, ovvero in proprio, dando atto, con dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c. dell’infruttuosità del procedimento via pec.

Si segnala, inoltre, che nell’INAD sono inseriti automaticamente anche i domicili digitali dei professionisti iscritti nell’INI-PEC, che, per gli avvocati, coincidono con gli indirizzi PEC comunicati all’Ordine; rimane comunque facoltà del professionista di eleggerne uno diverso destinato alle comunicazioni/notificazioni di natura personale.