La Suprema Corte, con la sentenza n. 20800 del 18 luglio 2023, ha stabilito che il titolare del diritto di privativa, che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione”) degli utili realizzati dall’autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell’art. 125 del Codice della Proprietà Industriale, senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l’autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo.

Al riguardo, il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell’elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela, laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa.

Risulta, quindi, confermato l’orientamento delle corti di merito, secondo cui il concetto di violazione dei diritti di proprietà industriale prescinde dall’elemento soggettivo, atteso che il soggetto contraffattore, quand’anche abbia agito in mancanza di dolo o colpa, è comunque tenuto a restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione.

Il registro INAD è istituito dall’articolo 6-quater del CAD (D.Lgs. n. 82/2005) e si aggiunge all’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e all’indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA).

L’INAD è consultabile dal 6 luglio 2023 e ivi i soggetti di cui sopra possono eleggere il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione.

Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio rimborsi fiscali e detrazioni d’imposta, accertamenti, verbali di sanzioni amministrative, e così via, vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.

L’istituzione di questo registro ha un impatto anche per gli avvocati atteso che, in forza delle previsioni dell’art. 3-ter L. 53/1994, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, le notificazioni degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali, dovranno obbligatoriamente essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata ogni qual volta il destinatario sia titolare di un domicilio digitale (dunque, a oggi, di un indirizzo PEC) che risulti presente nel suddetto elenco INAD.

In pratica, prima di effettuare una notifica nei confronti di una persona fisica, sarà necessario verificarne la presenza nell’INAD, tramite inserimento, nella pagina web sopra indicata, del codice fiscale.

In caso di riscontro positivo, si dovrà obbligatoriamente notificare a mezzo PEC all’indirizzo risultante della ricerca; qualora tale notifica abbia esito negativo, o sia impossibile, si potrà procedere con la notifica “tradizionale” (cartacea) tramite UNEP, ovvero in proprio, dando atto, con dichiarazione ex art. 137 co. 7 c.p.c. dell’infruttuosità del procedimento via pec.

Si segnala, inoltre, che nell’INAD sono inseriti automaticamente anche i domicili digitali dei professionisti iscritti nell’INI-PEC, che, per gli avvocati, coincidono con gli indirizzi PEC comunicati all’Ordine; rimane comunque facoltà del professionista di eleggerne uno diverso destinato alle comunicazioni/notificazioni di natura personale.

Sino al 31.7.2022 hanno trovato applicazione le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e le misure di cui all’art. 90, D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020 (lavoro agile per lavoratori con figlio al di sotto dei 14 anni e per lavoratori fragili).

Successivamente al 31.7.2022, il lavoro agile per le categorie sopra indicate è rimasto privo di tutela se non con riferimento al D.Lgs. 105/2022, che all’art. 4 prevede «I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (…) e alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata».

Il decreto Aiuti bis, di prossima conversione, prevede la proroga dell’utilizzo del lavoro da remoto sino al 31.12.2022 per i lavoratori fragili e per i lavoratori genitori di figli fino al quattordicesimo anno di età.

Per poter fruire dello smart working occorrerà, come in precedenza, che lo stesso sia compatibile con le caratteristiche della prestazione professionale e, con riguardo ai genitori di figli sino a 14 anni, occorrerà che non vi sia già un genitore che non lavora ovvero che percepisce almeno un ammortizzatore sociale.