Il Disegno di legge n. 1610, ora all’esame del Senato, mira a rendere più veloce e semplice la procedura di sfratto per morosità e si ispira a modelli già sperimentati in altri Paesi europei come Spagna e Finlandia.
La Riforma prevede la creazione dell’Autorità per l’Esecuzione degli Sfratti (AES), un ente sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia.
Il locatore potrà rivolgersi direttamente all’AES quando il conduttore è moroso da almeno due mesi e possa essere provata la morosità in via documentale (con il contratto registrato, gli estratti conto bancario o le ricevute e le comunicazioni formali inviate al conduttore).
L’AES emetterà un provvedimento esecutivo entro 7 giorni e l’immobile dovrà poi essere rilasciato entro 30 giorni, con una possibile proroga fino a 90 in casi particolari.
Il conduttore avrà la possibilità di presentare opposizione entro 7 giorni dalla notifica.
Al fine di evitare abusi, il DDL prevede sanzioni da Euro 5.000 a 20.000 per il locatore che dichiari falsamente una morosità o presenti documenti non veritieri.
Se approvato, il DDL n. 1610 ridurrà i tempi degli sfratti da oltre un anno a poche settimane. Rimane, tuttavia, aperto un problema di non trascurabile importanza ovvero il bilanciare la rapidità delle procedure con la tutela delle persone più vulnerabili.

In tema di contratto preliminare di compravendita di immobile il promissario acquirente inadempiente deve restituire al promittente venditore i frutti civili percepiti durante la detenzione dell’immobile oggetto del contratto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza, Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2025, n. 28229 sul presupposto che la pronuncia di inadempimento costituisce una sorta di condanna retroattiva e un riconoscimento postumo dell’illegittimità della pregressa detenzione.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione infatti, il consenso prestato dal promittente alienante all’anticipata detenzione degli immobili da parte del promissario acquirente deve ritenersi funzionale “al completamento del programma negoziale concordato, ossia alla stipula del definitivo di vendita e al pagamento del saldo del corrispettivo».
In mancanza della stipula del definitivo e del pagamento del prezzo, deve quindi ritenersi legittima la richiesta di restituzione del bene e di risarcimento del danno in conseguenza dell’inadempimento, per quantificare il quale dovrà tenersi conti sia degli oneri affrontati dal proprietario, sia dei frutti maturati durante il periodo della detenzione.
Alla luce di tale principio la Corte di Cassazione ha dunque ritenuto legittima la decisione del giudice di primo grado, confermata anche in grado di appello con quale il promissario acquirente inadempiente era stato condannato alla restituzione dell’immobile detenuto in pendenza del termine per la stipula del definitivo, oltre che al pagamento di una somma di denaro rappresentativa del rimborso degli oneri condominiali anticipati dal proprietario e dei frutti civili maturati, ovvero, del loro equivalente in denaro.

Un’importante svolta giurisprudenziale arriva dal Tribunale di Ravenna: nella sentenza del 26 giugno 2025, i giudici hanno accolto il ricorso di lavoratori bancari contrari al trasferimento del loro rapporto di lavoro nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda. Il tribunale ha ordinato il ripristino del rapporto con il datore originario, superando l’orientamento tradizionale che prevede il passaggio automatico al cessionario senza necessità di consenso.
Fino ad oggi, la regola in Italia era chiara: in caso di trasferimento d’azienda o di ramo, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il nuovo titolare, senza bisogno del consenso del lavoratore, grazie all’art. 2112 c.c. (“I rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori ceduti”). Questa interpretazione era confermata anche dalla giurisprudenza più recente e rispecchiava la funzione di tutela occupazionale della norma (“Il rapporto dei dipendenti addetti all’azienda trasferita prosegue immutato con il cessionario in tutti i suoi aspetti, venendo considerato unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta alla modificazione della parte datoriale”).
Il Tribunale di Ravenna, però, si è discostato da questo indirizzo, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze Katsikas, Merckx, Temco). Secondo questa nuova lettura, il lavoratore ha diritto di opporsi al trasferimento: se manifesta dissenso, il rapporto resta in capo al datore originario e non si considera risolto per effetto della cessione.
Questa decisione apre a una possibile evoluzione della prassi italiana, avvicinando la nostra disciplina ad alcuni principi europei, anche se la norma nazionale (art. 2112 c.c.) resta, al momento, invariata. In attesa di eventuali interventi legislativi o di nuovi orientamenti delle Corti superiori, la regola generale resta quella del passaggio automatico, ma la sentenza di Ravenna potrebbe rappresentare un importante precedente per futuri contenziosi.

La mancata convocazione del condomino, in lite con il condominio, per l’assemblea in cui si deve deliberare il promovimento o la prosecuzione della lite non determina l’invalidità della delibera assunta, né fa sorgere in capo al condomino non convocato la legittimazione all’impugnazione.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7491 del 20 marzo 2025 con la quale è stata ribaltata la decisione di entrambi i giudici dei precedenti gradi di giudizio che, al contrario, avevano ritenuto che l’obbligo di convocazione all’assemblea di “tutti” i condomini previsto dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile; fosse inderogabile.
La ragione dell’orientamento della Cassazione risiede nella considerazione che, nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene sostanzialmente a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro: da un lato coloro che sono chiamati a deliberare sul promuovimento dell’azione o sulla sua resistenza, dall’altro i destinatari di tale decisione, quale parte avversa nel giudizio, che devono ritenersi sostanzialmente e formalmente estranei rispetto alle determinazioni che la compagine condominiale è chiamata ad assumere.
Ne discende che non è giuridicamente configurabile il diritto del condomino in lite ad accedere e partecipare alla riunione, non potendo tale diritto essere scisso da quello dell’esercizio di voto, come visto, nell’ipotesi di cui si tratta inesistente.

Con Ordinanza n. 12925/2025 (depositata il 28 maggio 2025) – Seconda Sezione Civile la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione, annullando la decisione dei giudici di merito e ribadendo un principio ormai consolidato: nei procedimenti di opposizione a verbali per violazioni del Codice della Strada, le dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale nel verbale – riguardanti fatti da lui direttamente compiuti o osservati – fanno piena prova fino a querela di falso, come previsto dall’art. 2700 del codice civile.
Detto altrimenti, l’unico strumento idoneo a metterne in discussione la veridicità è la querela di falso, disciplinata dagli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile.
In tale provvedimento, la Corte ha inoltre ribadito il principio del cosiddetto “valore probatorio disomogeneo” dei verbali redatti dai pubblici ufficiali e, nel caso di specie, dalla Polizia locale.
Ed invero, i fatti direttamente osservati o compiuti dal pubblico ufficiale fanno fede fino a querela di falso; invece, le valutazioni soggettive, ricostruzioni logiche o deduttive del pubblico ufficiale possono essere valutate liberamente dal giudice.

Il Superbonus 110% rappresenta una grande opportunità per i proprietari di immobili che desiderano migliorare l’efficienza energetica o mettere in sicurezza le proprie abitazioni, usufruendo di una detrazione fiscale vantaggiosa.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui si verifichino delle inadempienze imputabili all’appaltatore, vi è il rischio che il committente perda i benefici fiscali, con conseguente instaurazione di un giudizio da parte del danneggiato al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Pavia si è trovato recentemente ad analizzare un caso analogo a quello sopra descritto e con sentenza n. 340 in data 17.3.2025 si è soffermato, in particolare, sull’onere probatorio gravante sul committente – danneggiato, stabilendo che il committente è onerato di provare (i) l’osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale perduto per l’inadempimento, (ii) il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno patrimoniale subito costituito dalla impossibilità di lucrare il risparmio di spesa dato dalla agevolazione fiscale.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto luce su un aspetto cruciale della polizza decennale postuma, spesso al centro di controversie nel settore immobiliare.
La vicenda in esame riguardava un immobile che presentava gravi difetti costruttivi. L’acquirente, confidando nella polizza decennale postuma stipulata dal costruttore, ha richiesto l’indennizzo direttamente all’assicurazione. Tuttavia, la compagnia assicurativa ha negato la copertura, sostenendo che la polizza non copriva la responsabilità civile del costruttore e del progettista.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4745 del 23 febbraio 2025, ha stabilito che la polizza decennale postuma, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005, è una forma di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta. Ciò significa che l’acquirente ha il diritto di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione per ottenere l’indennizzo, anche se non è parte del contratto di assicurazione.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la polizza copre esclusivamente i danni materiali e diretti all’immobile, compresi quelli a terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi, per vizio del suolo o difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Non rientrano nella copertura le responsabilità civili del costruttore e del progettista che non siano riconducibili all’art. 1669 cod. civ.

Il 25 febbraio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso una sentenza chiave in materia di concorrenza digitale, esaminando il caso del rifiuto di Google di integrare l’app JuicePass di Enel X Italia su Android Auto. La questione era nata dopo che l’AGCM aveva multato Google per oltre 102 milioni di euro nel 2021, ritenendo che la mancata inclusione dell’app limitasse la concorrenza e favorisse i propri servizi.

La CGUE ha valutato il caso alla luce della sentenza Bronner, causa c-7/97 del 1998, secondo cui il rifiuto di accesso a una risorsa essenziale è un abuso di posizione dominante solo se l’accesso è indispensabile per operare sul mercato. Tuttavia, la Corte ha chiarito che questo criterio va interpretato in modo flessibile: nel caso di Android Auto, che già ospita app di terze parti, l’esclusione di JuicePass potrebbe effettivamente restringere la concorrenza.

Un altro punto centrale riguarda la natura dell’abuso concorrenziale: non è necessario che un’impresa dominante elimini un concorrente per violare le norme antitrust, basta che ne ostacoli la crescita. Inoltre, Google poteva giustificare il rifiuto solo dimostrando rischi concreti di sicurezza o interoperabilità, e non semplici difficoltà risolvibili con investimenti ragionevoli.

Infine, la CGUE ha sottolineato che la definizione del mercato rilevante non deve essere rigido, ma deve considerare anche l’evoluzione del settore digitale per evitare restrizioni concorrenziali future. Questa sentenza crea un precedente significativo per il controllo delle grandi piattaforme digitali nell’UE.

Se un veicolo coinvolto in un sinistro non è stato sottoposto a revisione, anche il proprietario dell’auto può essere ritenuto corresponsabile dell’incidente.

Infatti, la mancata revisione implica un’omissione di controllo sulla sicurezza del mezzo, che potrebbe aver contribuito all’evento dannoso. La giurisprudenza riconosce che il proprietario, pur non essendo alla guida, ha il dovere di garantire che il veicolo sia in condizioni idonee alla circolazione.

Di conseguenza, in caso di incidente, può essere applicato un concorso di colpa tra conducente e proprietario, con possibili ripercussioni sulla copertura assicurativa e sulle responsabilità civili.

(Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza 29 ottobre 2024, n. 27903)

La recente ordinanza della Corte di Cassazione civile, n. 3904 del 16 febbraio 2025, offre un’importante riflessione sulla sofferenza morale derivante dalla morte di una persona cara, in particolare nei casi di omicidio. La decisione ribadisce l’orientamento giuridico secondo cui, ai sensi dell’art. 2727 del Codice Civile, la perdita di un congiunto – indipendentemente dalla convivenza o dalla vicinanza fisica tra la vittima e i suoi familiari – presuppone, di per sé, un danno non patrimoniale per i parenti più prossimi, quali genitori, coniuge, figli e fratelli.

In base all’art. 2727 c.c., la sofferenza psicologica dei familiari in caso di morte violenta del congiunto si considera come danno non patrimoniale. Questo presupposto si fonda sull’evidente impatto emotivo e psicologico che la perdita di una persona cara comporta, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un legame particolare o di una convivenza tra la vittima e il superstite. Pertanto, la sofferenza morale si presume, a meno che non venga dimostrato il contrario.

L’ordinanza della Cassazione ha confermato questa visione, specificando che, in assenza di prova contraria, non rileva il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che tra di loro vi fosse una distanza fisica. Tuttavia, se la parte convenuta (ad esempio, chi è responsabile dell’omicidio) intende contestare il danno non patrimoniale, spetta a questa dimostrare che il legame tra la vittima e il superstite fosse così debole o negativo da escludere una sofferenza morale significativa.

In altre parole, grava sul convenuto l’onere di provare che la morte della vittima non abbia causato danni psicologici rilevanti al superstite (ad esempio, dimostrando che il rapporto tra i due fosse segnato da indifferenza o da sentimenti ostili).