Con sentenza n. 4966 del 5 marzo 2025, la II Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l’assemblea può disciplinarne l’utilizzo delle strutture ricreative condominiali (nel caso deciso si trattava di piscina e campo da tennis) in misura proporzionale ai millesimi di proprietà di ciascun condòmino, non dovendosi necessariamente adottare un criterio di parità tra i condòmini.
La vicenda nasce dalla impugnazione di una delibera con cui l’assemblea aveva approvato un regolamento condominiale che stabiliva l’uso del campo da tennis secondo una turnazione proporzionata ai millesimi di proprietà ed il numero degli ospiti ammessi in piscina in correlazione alle quote millesimali.
Nell’esaminare la validità di tale delibera i Giudici della Corte di Cassazione hanno osservato che le strutture ricreative del condominio non rientrano fra le parti “necessarie” dell’edificio (contemplate dalla descrizione dei beni condominiali di cui all’articolo 1117 codice civile) non essendo indispensabili alla esistenza dello stesso, né alla utilizzazione delle unità immobiliari.
Ne consegue che tali strutture non sono disciplinate automaticamente da tutte le norme del condominio, ma anche da parte delle disposizioni in materia di “comunione”.
L’assemblea può, quindi, stabilire modalità specifiche di utilizzo dei beni introducendo limiti e condizioni non previsti per gli altri beni condominiali, diretti ad assicurare una gestione efficiente.
Quanto sopra, salvo tuttavia il limite invalicabile rappresentato dalla necessità di garantire a tutti i partecipi una possibilità effettiva di uso del bene, limite che nel caso di specie, secondo i Giudici della Corte di Cassazione era stato rispettato.
