Condominio: malfunzionamento impianto ascensore e responsabilità: Cassazione civile Terza Sezione 22.6.2016 n. 12895
Con la recente sentenza n. 12895, depositata il 22 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale, in caso di malfunzionamento dell’ascensore condominiale, il condomino non ha diritto ad alcun risarcimento del danno se è stato “disattento”.
Più precisamente, il Condominio non può essere ritenuto responsabile del danno subito da un condomino che, nell’uscire dall’ascensore condominiale, sia caduto a terra a causa dell’arresto della cabina ad un livello più basso rispetto al piano di uscita, se viene accertato che la caduta poteva essere evitata se il condomino fosse stato più attento e cauto.
Normativa di riferimento
art. 2051, cod. civ.
Contenuto della sentenza
La questione all’esame della Suprema Corte prende spunto dalla richiesta di un condomino, il quale aveva convenuto in giudizio il Condominio onde ottenere il risarcimento del danno subìto, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., in conseguenza di una rovinosa caduta a terra mentre usciva dall’ascensore, caduta causata dal malfunzionamento dell’impianto ascensore che, all’apertura delle porte, si era arrestato ad un livello più basso rispetto al piano di uscita.
La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici di merito, ha mandato esente da responsabilità il Condominio ravvisando, nella fattispecie al suo esame, l’esimente del caso fortuito, consistente nel comportamento negligente del condomino danneggiato, il quale era stato incauto e disattento, così da interrompere il nesso causale tra l’evento (i.e. la caduta) e il danno subìto.
L’art. 2051, cod. civ., infatti, nel disciplinare la fattispecie della responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, ravvisato, nel caso di specie, nel fatto del danneggiato.
Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto che “(…) allorché venga accertato (…) che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” posto che – prosegue la Suprema Corte – “il dislivello di circa 20 centimetri avrebbe potuto essere intrinsecamente pericoloso, ma le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero reso superabile il pericolo – comunque ingeneratosi – se la danneggiata avesse tenuto un comportamento ordinariamente cauto (…)”.
