La firma è un elemento essenziale di ogni documento poiché serve ad attribuire il relativo contenuto a colui che lo ha redatto e dunque a risalire alla sua identità. Si può quindi ritenere che un atto privo di firma non sia valido.

L’avvento della tecnologia ci ha abituato però a comunicazioni informali dove la firma è solo un insieme di caratteri digitati sulla tastiera del computer o una duplicazione fatta allo scanner. Ecco perché è opportuno chiedersi se una diffida senza firma ha valore e se, per esempio, una lettera di messa in mora produca effetti senza la sottoscrizione da parte del creditore.

La questione è stata recentemente affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 2335/2024 con cui i giudici hanno fornito chiarimenti importanti sul punto stabilendo che le lettere di messa in mora prive di firma non interrompono il decorso della prescrizione del credito.

La Corte di Cassazione, nella sentenza menzionata, ha evidenziato che la sottoscrizione è un elemento essenziale per la validità giuridica di una lettera di messa in mora. Senza la firma del mittente, il documento non ha l’effetto di interrompere la prescrizione del credito.

Secondo la Cassazione, un atto di costituzione in mora è inquadrabile come un atto giuridico unilaterale recettizio, con contenuto dichiarativo e richiede la forma scritta come elemento essenziale per la sua validità. La sottoscrizione fa quindi parte del contenuto essenziale (insieme all’indicazione del credito fatto valere e della somma richiesta) pertanto la sua mancanza rende l’atto incapace di produrre effetti giuridici, inclusa l’interruzione della prescrizione.

In particolare, gli ermellini hanno precisato che l’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta “ad validitatem” e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici.

Per tale motivo, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., senza che l’elemento formale mancante possa, poi, essere integrato, “ex post“, e con efficacia “ex tunc“, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma, attuate dall’autore dell’atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione.

È configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento oggettivo, rappresentato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo, rappresentato dall’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi posti in essere nei confronti della vittima.
Ciò, a prescindere dalla illegittimità specifica di ciascun comportamento, poiché la concreta connotazione intenzionale delle condotte lesive nei confronti del lavoratore colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime.
In mancanza di accertamento positivo della volontà persecutoria unificante i comportamenti lesivi, al contrario, deve senz’altro escludersi che sussista una fattispecie di mobbing .
Ciò tuttavia non significa che il datore di lavoro sia senz’altro esente da responsabilità ex art. 2087 cod. civ.
Ed infatti come ha recentemente precisato la Corte di Cassazione con l’Ordinanza, Cass. Sez. Lav., 12 febbraio 2024, n. 3791: “In caso di accertata insussistenza del mobbing bisogna comunque accertare se sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore”.
Qualora, come nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza in commento, siano stati posti in essere nell’ambiente di lavoro una pluralità di comportamenti (anche se tra loro non collegati da uno stesso intento persecutorio) che in concreto abbiano minato la salute psichica del lavoratore, il datore di lavoro ne dovrà, quindi, comunque rispondere ex art. 2087 cod. civ. per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

L’obbligo di realizzare opere di urbanizzazione, assunto dal privato nei confronti della PA, con una convenzione urbanistica, costituisce una obbligazione di natura reale al cui adempimento sono, dunque, tenuti non solo il contraente ma anche, se soggetto diverso, da colui che richiede il titolo edilizio così come da eventuali aventi causa.
Il meccanismo dell’ambulatorietà passiva dell’obbligazione, proprio della natura propter rem, non trasforma, tuttavia, gli aventi causa del privato contraente in parti a pieno titolo della convenzione ma li rende solidalmente obbligati all’adempimento delle obbligazioni.
Il principio, pacifico in giurisprudenza, è stato ribadito di recente dal Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza n. 1952 del 28.2.2024.
La giurisprudenza individua la fonte dell’obbligazione propter rem nell’art. 28, L. 1150/1942 (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.11.1988, n. 6382; Cass. civ., Sez. I, 20.12.1994, n. 10947), in forza del quale il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.