L’obbligo di realizzare opere di urbanizzazione, assunto dal privato nei confronti della PA, con una convenzione urbanistica, costituisce una obbligazione di natura reale al cui adempimento sono, dunque, tenuti non solo il contraente ma anche, se soggetto diverso, da colui che richiede il titolo edilizio così come da eventuali aventi causa.
Il meccanismo dell’ambulatorietà passiva dell’obbligazione, proprio della natura propter rem, non trasforma, tuttavia, gli aventi causa del privato contraente in parti a pieno titolo della convenzione ma li rende solidalmente obbligati all’adempimento delle obbligazioni.
Il principio, pacifico in giurisprudenza, è stato ribadito di recente dal Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza n. 1952 del 28.2.2024.
La giurisprudenza individua la fonte dell’obbligazione propter rem nell’art. 28, L. 1150/1942 (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.11.1988, n. 6382; Cass. civ., Sez. I, 20.12.1994, n. 10947), in forza del quale il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.