Con la sentenza n. 5285 pubblicata il 2.7.2026 il Consiglio di stato, decidendo in ordine alla legittimità di un provvedimento di revoca di autorizzazione sanitaria/licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande/licenza per l’esercizio di attività alberghiera, ha affermato che “In ossequio ai principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, avrebbe costituito un preciso onere per il Comune (…)  quello di motivare in relazione alla valutazione in merito all’eventuale adozione di un provvedimento meno gravoso rispetto alla revoca delle licenze, sulla scorta di una seria e attenta ponderazione di tutti gli interessi coinvolti”.

Il provvedimento di revoca era stato adottato a seguito dell’accertamento di irregolarità edilizie sull’immobile ove era esercitata l’attività alberghiera.  Il Consiglio di Stato, in accoglimento deIl’appello proposto dalla società esercente l’attività alberghiera, ha riscontrato un difetto di motivazione nella valutazione dell’impatto del provvedimento adottato.

Secondo il Consiglio di Stato, in particolare, anche laddove sussista una situazione di non conformità urbanistico-edilizia che incida sui presupposti per l’esercizio dell’attività, permane l’obbligo in capo alla PA di rispettare i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.

Con la sentenza n. 16 pubblicata il 7.11.2025, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, è intervento sul ricorso di alcune società che hanno impugnato la disciplina ARERA sul metodo tariffario del Servizio Idrico integrato laddove, per i conguagli tariffari, riconosceva solo la rivalutazione per inflazione e non gli oneri finanziari derivanti dal differimento temporale tra costi sostenuti e ricavi recuperati.
Dinnanzi al TAR Lombardia i ricorsi erano stati accolti,
L’AP, in riforma delle sentenze del TAR Lombardia e in accoglimento della tesi di ARERA; ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) «Il principio normativo del recupero integrale dei costi impone che il metodo tariffario:
a) garantisca la correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione;
b) escluda, tendenzialmente, il recupero dei costi derivanti da scelte non efficienti, in particolare quelli finanziari;
c) tenga conto dei costi ambientali e della risorsa, nonché delle ripercussioni sociali derivanti dal recupero».
2) «L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione».
In estrema sintesi, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che la scelta regolatoria di considerare, nel riconoscimento dei conguagli, solo l’inflazione e non anche gli oneri finanziari non si pone in contrasto con le disposizioni che regolano la materia tariffaria.

 

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 4259 in data 19 maggio 2025, interviene in ordine al difetto di motivazione della dichiarazione di interesse culturale, ritendo illegittimo il decreto con il quale il vincolo è stato apposto, ex art. 10, TU dei Beni Culturali.

In particolare, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del decreto di apposizione del vincolo storico artistico, in un caso nel quale la relazione della Soprintendenza, posta a fondamento del provvedimento, si è rivelata contraddittoria e carente nella motivazione per genericità delle considerazioni espresse dall’amministrazione a sostegno della dichiarazione di interesse culturale “storico-relazionale”, dovendo la stessa recare riferimenti a eventi storici specifici e alla rilevanza del bene quale testimonianza dell’identità e della storia delle “istituzioni pubbliche, collettive o religiose”.

Nel caso, inoltre, è stato ritenuto sussistesse un onere di motivazione rafforzato allorchè le ragioni espresse a sostegno dell’apposizione del vincolo si ponevano in contrasto con le valutazioni espresse in precedenza dalla medesima Soprintendenza.

Il Tribunale Amministrativi della Liguria, sezione II, con ordinanza n. 78 del 23.1.2025, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2 della l. reg. Liguria 7 febbraio 2008, n. 1.
Si tratta della disposizione che stabilisce il vincolo di destinazione d’uso ad albergo e individua le puntuali condizioni di svincolo.
Il contenzioso che ha dato origine all’ordinanza del TAR Liguria riguarda il diniego, da parte di un Comune ligure, della richiesta di svincolo di una struttura alberghiera con mutamento della destinazione in residenza socio-sanitaria per anziani.
In particolare il TAR solleva la questione della violazione dell’art. 41 Cost. (che sancisce il principio di libertà d’impresa), dell’art. 42 Cost. (diritto di proprietà) e dell’art. 3 Cost. (principio di ragionevolezza e proporzionalità) nonché degli artt. 117 comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU.
Sotto tale ultimo profilo, il TAR rileva che pur ponendosi al di fuori della nozione di privazione della proprietà (“deprivation of property”), contemplata dall’art. 1, par. 1 del Protocollo, le misure che determinano un’ingerenza nell’utilizzo del bene (“control of use”) devono risultare necessarie per la realizzazione di un interesse generale, come lo stesso par. 2 esplicitamente richiede, e proporzionate rispetto allo scopo avuto di mira.
In ultima analisi, il TAR dubita che il legislatore regionale si sia conformato ai canoni della necessità e del minore sacrificio nella scelta dello strumento più adeguato al perseguimento dello scopo a cui tende la norma in discussione.

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 13.9.2024, ha confermato l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, A.P., con le sentenze nn. 2 e 4 del 2020, affermando che in caso di occupazione illegittima di suolo privato da parte della P.A., la domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà va riqualificata alla luce del rinnovato contesto legale e giurisprudenziale che consente al privato di chiedere solo la restituzione del bene, previa eventuale rimessione in pristino, ovvero rivolgere alla PA la richiesta di regolarizzare la situazione di fatto attraverso l’adozione del provvedimento di acquisizione di cui all’art. 42 bis, Testo Unico delle Espropriazioni ovvero attraverso la conclusione di un contratto traslativo della proprietà.

In particolare, nel caso sottoposto al Tribunale di Brindisi, l’attore ha proposto, oltre alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’occupazione da parte dell’Ente del terreno di sua proprietà, domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà.

Il Tribunale ha affermato che non può ritenersi implicita nella domanda giudiziale di risarcimento del danno da perdita della proprietà del bene irreversibilmente trasformato dalla P:A. la volontà del privato di rinunciare, in termini abdicativi, al bene di sua proprietà, determinando una traslazione del diritto domenicale, dal momento che la legge riconosce esclusivamente alla P.A. il potere-dovere di decidere in ordine all’acquisizione il bene privato al patrimonio pubblico per il perseguimento di interessi generali.

La scelta di acquisizione del bene o di restituzione dello stesso è ex lege riservata alla valutazione discrezionale della P.A. e non può, dunque, essere sostituita né dalla decisione del privato proprietario del bene né dall’autorità giudiziaria.

La P.A. può scegliere, a fronte della richiesta del privato, di restituire il bene ovvero acquisirlo attraverso il provvedimento di cui all’art. 42 bis T.U.E. ovvero mediante una cessione volontaria.

Con la sentenza n. 5815 pubblicata il 2 luglio 2024, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accertamento di conformità ex art. 36, TU Edilizia, presentato successivamente all’emissione di ordine di demolizione dell’opera abusiva, non ne determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità ma comporta che l’esecuzione dell’ordine di demolizione sia da considerarsi temporaneamente sospesa.

Conseguentemente, all’esito del procedimento di sanatoria, l’Ente potra adottare ulteriori determinazioni sanzionatorie, autonomamente impugnabili.

Il Consiglio di Stato, ripercorrendo il quadro normativo di riferimento, ricorda che la “doppia conformità” è un principio fondamentale e inderogabile, tanto da non ammettersi nel nostro ordinamento giuridico alcuna sanatoria cd. giurisprudenziale che da esso, cioè, prescinda.

Secondo la giurisprudenza prevalente, il provvedimento ex art. 36, TU Edilizia, ha natura vincolata: con esso l’Ente non compie apprezzamenti discrezionali, ma si limita a riscontrare la doppia conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie, presupposto che deve essere dimostrato con onere a carico del richiedente.

La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità – a differenza della presentazione di un’istanza di condono che non presuppone l’accertamento di conformità – non toglie dunque efficacia alla precedente ordinanza di demolizione.

Con la sentenza n. 3619 in data 22.4.2024, il Consiglio di Stato ha nuovamente chiarito i presupposti della legittimazione e dell’interesse al ricorso in caso di controversia tra operatori commerciali concorrenti.

Con riguardo al concetto di vicinitas commerciale, la definizione è stata precisata sotto tre profili: in primo luogo, il tipo di interesse che con il ricorso in materia può esser fatto valere, profilo che rileva in punto legittimazione al ricorso; in secondo e in terzo luogo, la definizione del bacino di utenza rilevante e la prova dell’effettivo danno al volume di affari, profili che rilevano in punto interesse al ricorso.

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l’interesse azionabile in termini di vicinitas commerciale è appunto un interesse di tipo commerciale.

La conclusione è nel senso di ricavare dall’art. 31 d.l. 201/2011 un limite agli interessi che sulla base della semplice vicinitas commerciale si possono far valere, e limitare quindi la legittimazione al ricorso alla tutela di interessi concernenti “la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”, ciò è a dire degli unici interessi per i quali la pubblica autorità può limitare o escludere l’insediamento di esercizi commerciali. Ammettere il ricorso a tutela di interessi di tipo diverso, infatti, andrebbe a servire un interesse di mero fatto a limitare la concorrenza a salvaguardia di una propria posizione già acquisita.

Sotto il secondo ed il terzo profilo, con riguardo al bacino di utenza è stato ribadito che si tratta di un concetto scientifico. Esso coincide con“l’area raggiungibile a partire da un punto prefissato su una cartina, il cosiddetto “baricentro”, seguendo gli assi stradali. L’individuazione del “bacino di utenza” implica, quindi, l’applicazione di criteri specialistici e metodi di calcolo non surrogabili attraverso la comune esperienza o la scienza privata del Giudice”, né tantomeno surrogabili con le semplici allegazioni di una parte, che la controparte contesti.

Sotto il terzo profilo, la considerazione di fondo per cui la concorrenza è principio del sistema, salve tassative eccezioni, porta a ritenere che la prova del pregiudizio derivante dall’insediamento della nuova impresa che si vuol contestare debba esser data in modo rigoroso, senza che esso si possa presumere, e che si debba trattare di un pregiudizio significativo.

 

L’obbligo di realizzare opere di urbanizzazione, assunto dal privato nei confronti della PA, con una convenzione urbanistica, costituisce una obbligazione di natura reale al cui adempimento sono, dunque, tenuti non solo il contraente ma anche, se soggetto diverso, da colui che richiede il titolo edilizio così come da eventuali aventi causa.
Il meccanismo dell’ambulatorietà passiva dell’obbligazione, proprio della natura propter rem, non trasforma, tuttavia, gli aventi causa del privato contraente in parti a pieno titolo della convenzione ma li rende solidalmente obbligati all’adempimento delle obbligazioni.
Il principio, pacifico in giurisprudenza, è stato ribadito di recente dal Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza n. 1952 del 28.2.2024.
La giurisprudenza individua la fonte dell’obbligazione propter rem nell’art. 28, L. 1150/1942 (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.11.1988, n. 6382; Cass. civ., Sez. I, 20.12.1994, n. 10947), in forza del quale il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relativa ai lotti stessi.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10976 del 18.12.2023, ritorna sul rapporto tra pianificazione urbanistica e affidamento in capo al privato, pronunciandosi con riguar-do ad un immobile oggetto di vendita da parte di un Comune ad un privato, immobile con una più favorevole disciplina urbanistica al tempo della vendita, modificata in sen-so deteriore subito dopo la vendita al privato, in conseguenza dell’attività pianificato-ria del medesimo Comune.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, benché il contratto non abbia ad oggetto l’attività di conformazione e trasformazione del territorio, nondimeno l’affidamento del privato può considerarsi sorto e qualificabile come “legittimo”, in quanto maturato in presenza di una serie di concomitanti circostanze che si reputano idonee a far sor-gere e consolidare “la fiducia”, “il convincimento”, “l’aspettativa” del privato sulla persistenza di quel regime urbanistico che disciplinava il compendio immobiliare.
Conseguentemente, è stato annullato lo strumento pianificario nella parte in cui ha in-trodotto una disciplina deteriore in assenza di motivazione rafforzata con applicazione della previgente disciplina urbanistica e con obbligo del Comune di riponderare la scelta pianificatoria relativa all’immobile oggetto del giudizio “con piena ed impregiu-dicata discrezionalità da parte dell’amministrazione, ma con congrua esternazione del-le ragioni giustificatrici della decisione che si adotterà”.

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 9255 in data 26.10.2023, a conferma dell’orientamento giurisprudenziale già espresso in precedenza, ha nuovamente chiarito che i requisiti di partecipazione servono ad accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione, il cui possesso è ineludibilmente richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell’offerta mentre i requisiti di esecuzione, che caratterizzano appunto la fase esecutiva dell’appalto, assurgono a condizioni per la stipulazione del contratto di appalto.
La disciplina, oltre che nel Codice dei Contratti Pubblici, va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che (i) se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente, l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; (ii) se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro carenza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica e comporta la decadenza dall’aggiudicazione, per l’impossibilità di stipulare il contratto addebitabile all’aggiudicatario.
Sul punto è intervenuta la Corte di Giustizia UE (sez. I, 8 luglio 2021, n. 428) che ha chiarito come l’attrazione di una specifica capacità prestazionale nell’alveo dei requisiti di partecipazione, sebbene inerente stricto sensu alle concrete modalità di svolgimento della futura attività contrattuale, dunque dell’offerta, ben può essere giustificata dal rafforzamento dell’esigenza per la stazione appaltante di assicurarsi, a monte, che coloro che partecipano alla gara dimostrino di poter essere nelle condizioni di svolgere determinate prestazioni richiedenti caratteristiche operative peculiari. Tale esigenza è tuttavia controbilanciata dal principio secondo cui il fatto di obbligare gli offerenti a soddisfare tutte le condizioni di esecuzione dell’appalto sin dalla presentazione della loro offerta costituisce un requisito eccessivo che, di conseguenza, rischia di dissuadere tali operatori dal partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in tal modo, viola i principi di proporzionalità e di trasparenza.