Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza pubblicata lo scorso 1.3.2023, si è pronunciato sulle recentissime disposizioni di ulteriore proroga automatica della durata delle concessioni demaniali marittime (in particolare l’10-quater, comma 3, del d.l. 29.12.2022, n. 198, convertito in legge con l. 24.2.2023 n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere sino alla data del rilascio dei nuovi provvedimenti concessori) affermando che ogni proroga automatica si pone in frontale contrasto con la disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato.

L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, infatti, secondo quanto ribadito dal Consiglio di Stato, laddove sancisce il divieto di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è norma self executing e quindi immediatamente applicabile nell’ordinamento interno, con la conseguenza che le disposizioni legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle suddette concessioni sono con essa in contrasto e pertanto, non devono essere applicate.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha specificato che ai fini dell’applicabilità dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative deve ritenersi sussistente il requisito della scarsità della risorsa naturale a disposizione di nuovi potenziali operatori economici.

La recente pronuncia del Consiglio di Stato pare, dunque, non lasciare ulteriore spazio al Legislatore e alla PA per consentire la proroga delle concessioni demaniali marittime oltre il già stabilito termine del 31.12.2023 (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021, nn. 17 e 18).

L’Adunanza Plenaria, con sentenza 28.12.2022 n. 18, si è pronuncia sul riconoscimento, da parte del Ministero dell’Istruzione dell’abilitazione all’insegnamento acquisita in Stati membri UE.
Secondo l’AP, il Ministero dell’istruzione è tenuto:
a) ad esaminare «l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli», posseduti da ciascun interessato;
b) a procedere ad «un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale», onde accertare se sussistano o meno i requisiti per accedere alla ‘professione regolamentata’ di insegnante, eventualmente previa imposizione delle misure compensative di cui all’art. 14, direttiva 2005/36/CE.
In continuità con la giurisprudenza della Sesta Sezione, l’AP ha, dunque, espresso il seguente principio di diritto: «spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE».

Con una recente sentenza (28.10.2022, n. 9328), la sezione VII del Consiglio di Stato ha chiarito che benchè ai servizi portuali non si applichi la direttiva 2006/123/CE (cd. direttiva Bolkestein), il diritto dell’Unione Europea, ed in particolare la direttiva 2014/25/UE (sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali) osta alla proroga automatica delle concessioni dei servizi portuali.

L’attività da diporto esercitata dal concessionario rientra, infatti, nella nozione di servizi portuali, esclusa dall’ambito di applicazione della Bolkestein. Tuttavia, la disciplina europea, nella sua complessità, afferma, comunque, la sussistenza dell’obbligo di gara quale regola generale scaturente dalla scadenza delle concessioni portuali.

A livello nazionale, il D.Lgs. n. 50/2016 individua il proprio ambito applicativo in ragione, da un lato, dell’oggetto della prestazione che deve essere affidata, quindi lavori, servizi e forniture, e, dall’altro lato, dei settori speciali delineati, ricomprendendo anche le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di porti marittimi ai vettori.

In ogni caso, allorquando non si tratti di acquisire un servizio e prevalga la sola concessione del bene pubblico in una tipica manifestazione di contratto attivo, il relativo affidamento avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016).

Essendo l’art. 10, DPR 509/1997, che prevede la possibilità di proroga delle concessioni portuali, norma eccezionale e di stretta interpretazione, è possibile la proroga delle concessioni portuali purché la P.A. si esprima con motivazione rafforzata.

L’art. 10, D.P.R. n. 509/1997, nella parte in cui prevede la possibilità di proroga delle concessioni portuali, attribuisce, infatti, alla P.A. una discrezionalità non solo tecnica -finalizzata all’accertamento dei presupposti indicati dalla norma – ma anche amministrativa, atteso che l’Amministrazione ha il potere di valutare l’opportunità della proroga e la sua rispondenza all’interesse pubblico.

Mentre il rilascio della proroga esige una motivazione rafforzata, il diniego della stessa esige una motivazione semplicemente adeguata, essendo immanenti nell’ordinamento giuridico le ragioni di ordine generale giustificanti la decisione, a fronte dei prevedibili vantaggi scaturenti per l’Amministrazione e la collettività dall’eventuale instaurazione di un nuovo rapporto con un concessionario scelto all’esito di una procedura comparativa.

Nell’intento di arginare gli effetti del costante aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, il D.L. 50/2022, agli artt. 26 e 27, ha previsto, per i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione entro il 31.12.2021 che i SAL relativi alle lavorazioni contabilizzate nel 2022 siano adottati, in deroga alle disposizioni contrattuali, applicando i prezziari aggiornati al 31.7.2022 o, in mancanza, applicando un incremento fino al 20% dei prezziari aggiornati al 31.12. 2021 e in uso.
La committente è tenuta a riconoscere i maggiori importi nella misura del 90%.
Per i SAL relativi a lavorazioni contabilizzate tra il 1.1.2022 e la data di entrata in vigore del Decreto (18.5.2022) già adottati e per i quali sia già intervenuto un certificato di pagamento, è emesso un certificato di pagamento straordinario che contiene la de-terminazione dei maggiori oneri spettanti all’appaltatore, determinati applicando i prezziari aggiornati al 31.7.2022 o, in mancanza, applicando un incremento fino al 20% dei prezziari aggiornati al 31.12.2021 e in uso.
Il Decreto dispone poi che i prezziari regionali siano aggiornati entro il 31.7.2022, secondo le Linee Guida del MIMS che dovrebbero, a brevissimo, essere adottate.
Nelle more della determinazione dei prezziari, le Stazioni Appaltanti incrementeranno fino al 20% le risultanze dei prezziari in uso e aggiornati al 2021.
E, inoltre, previsto che il pagamento dei SAL sia effettuato con le risorse delle stazioni appaltanti nella misura del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, oltre ad ulteriori somme derivanti da ribassi d’aste o residuali rispetto ad altri interventi condotti e già ultimati, purché nei limiti di spesa autorizzata.
Qualora tali somme non siano disponibili, il comma 4 dell’art. 26 del Decreto prevede la possibilità di accedere ad alcuni Fondi già istituiti dal legislatore.

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con decreto in data 5.4 u.s., ha pubblicato sul proprio sito, il decreto di semplificazione della procedura per la compensazione, per il secondo semestre 2021, dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, negli appalti pubblici.

Secondo quanto previsto nel decreto, entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione della variazione dei prezzi per il II semestre 2021 (in via di pubblicazione), le Stazioni Appaltanti potranno chiedere di accedere al fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito secondo la previsione di cui all’articolo 1 septies, DL. 73/2021. Gli uffici del Ministero potranno procedere all’erogazione dell’anticipo del 50% (come previsto dall’art. 23, D.L. 21/2022) e del saldo alle stazioni appaltanti, che a loro volta potranno trasferire i fondi alle imprese.

Il pagamento alle imprese, tuttavia, non dovrà essere condizionato all’accesso al fondo dedicato, come precisato nella circolare ministeriale in data 9.3.2022, con la quale le più rilevanti stazioni appaltanti pubbliche (Rete Ferroviaria Italiana, ANAS, Autorità di sistema portuale, Provveditorati alle opere pubbliche, ecc.) sono state invitate a procedere ai pagamenti alle imprese senza che i tempi di trasferimento dal Fondo dedicato debbano “condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare soltanto in parte le domande degli operatori economici”.

Avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le Stazioni Appaltanti, in tempi brevi (i.e. 45 giorni), dovranno presentare domanda di accesso al fondo per l’adeguamento dei prezzi, con conseguente attivazione della procedura per erogazione degli anticipi e dei saldi alle medesime, per il successivo versamento alle imprese.

L’art. 103, D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge il 24.4.2020, ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nonché dei termini della validità dei provvedimenti oltre alla sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto.

I termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.2.2020 o iniziati successivamente a tale data sono sospesi per il periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 (così come prorogato dall’art. 37, D.L. 23/2020).
Per il medesimo periodo, sono, altresì, prorogati o differiti i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio-assenso o silenzio-rifiuto previste dall’ordinamento.

L’ambito di applicazione riguarda tutti i procedimenti amministrativi sia ad iniziativa d’ufficio sia ad istanza di parte e tutte le tipologie di termini, fatta eccezione per i procedimenti specificamente stabiliti dai decreti emergenziali, e per i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

E’, inoltre, prorogata sino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020. Tale proroga si applica anche a SCIA, segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali, termine di validità e termine di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione e dei piani attuativi, e al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

 

Con le sentenze in commento, i TAR hanno affrontato il tema del nuovo rito accelerato introdotto dal D.Lgs. 50/2016 in materia di appalti pubblici. Continua a leggere

Con l’ordinanza n. 4028 del 28 agosto 2015, la Terza sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione relativa alla possibilità di consentire il diritto all’accesso anche quando il privato intenda tutelare, con tale strumento, una propria situazione giuridica soggettiva di tipo privatistico nei confronti di soggetto privato che svolge pubblico servizio. Continua a leggere