Con la sentenza n. 5815 pubblicata il 2 luglio 2024, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’accertamento di conformità ex art. 36, TU Edilizia, presentato successivamente all’emissione di ordine di demolizione dell’opera abusiva, non ne determina alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità ma comporta che l’esecuzione dell’ordine di demolizione sia da considerarsi temporaneamente sospesa.

Conseguentemente, all’esito del procedimento di sanatoria, l’Ente potra adottare ulteriori determinazioni sanzionatorie, autonomamente impugnabili.

Il Consiglio di Stato, ripercorrendo il quadro normativo di riferimento, ricorda che la “doppia conformità” è un principio fondamentale e inderogabile, tanto da non ammettersi nel nostro ordinamento giuridico alcuna sanatoria cd. giurisprudenziale che da esso, cioè, prescinda.

Secondo la giurisprudenza prevalente, il provvedimento ex art. 36, TU Edilizia, ha natura vincolata: con esso l’Ente non compie apprezzamenti discrezionali, ma si limita a riscontrare la doppia conformità dell’opera alle prescrizioni urbanistico-edilizie, presupposto che deve essere dimostrato con onere a carico del richiedente.

La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità – a differenza della presentazione di un’istanza di condono che non presuppone l’accertamento di conformità – non toglie dunque efficacia alla precedente ordinanza di demolizione.