Le condotte extralavorative che possono assumere rilievo ai fini dell’integrazione della giusta causa di licenziamento afferiscono, non solo alla vita privata in senso stretto, bensì a tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore.
Si deve trattare tuttavia di comportamenti, non necessariamente successivi all’instaurazione del rapporto di lavoro ma appresi dal datore di lavoro dopo la conclusione del contratto, che non siano compatibili con il grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente e dal ruolo da quest’ultimo rivestito nell’organizzazione aziendale.
Possono, di conseguenza, giustificare il licenziamento anche le condotte tenute dal lavoratore in occasione di altro rapporto di lavoro, tanto più se omogeneo rispetto a quello in cui il fatto viene in considerazione.
Secondo quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 8944 del 29 marzo 2023, con la quale è stato confermato l’orientamento interpretativo di cui sopra, infatti, la fiducia, che è fattore condizionante la permanenza del rapporto, può essere compromessa, non solo in conseguenza di specifici inadempimenti contrattuali, ma anche in ragione di condotte extralavorative che, seppure tenute al di fuori dell’impresa o dell’ufficio e non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione, nondimeno possono essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti
Spetterà in ogni caso alla insindacabile decisione del Giudice di merito, tenuto conto delle specificità del caso concreto ed in particolare delle peculiari caratteristiche del rapporto di lavoro di cui si discute, valutare se i comportamenti del lavoratore siano tali da compromettere le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa e giustificare quindi la decisione unilaterale del datore di lavoro di interrompere il rapporto di lavoro senza preavviso.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza del 6 aprile scorso, hanno affrontato il delicato tema del superamento del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, in ossequio al principio di effettività della tutela del consumatore, alla luce della direttiva 93/13 e dell’art. 19 del Trattato sull’Unione Europea (TUE).
Più precisamente le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla sorte dell’opposizione all’esecuzione proposta dal consumatore che, non avendo opposto il decreto ingiuntivo nei termini di legge, ha eccepito, per la prima volta dinanzi al giudice dell’esecuzione, l’abusività delle clausole del contratto in base al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite, dando seguito alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea, in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), hanno affermato che il giudice del procedimento monitorio è tenuto a compiere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore e che qualora tale verifica non sia stata effettuata, l’eventuale abusività delle clausole contrattuali andrà accertata in fase esecutiva potendo il debitore proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. anche se il decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini di legge.
La Cassazione ha chiarito che, in questo caso, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di riesaminare la questione e di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, senza che ciò costituisca una violazione del principio di inderogabilità del giudicato.
In buona sostanza, nel caso in cui il giudice accerti la nullità del decreto ingiuntivo, la tutela del consumatore deve essere garantita anche nei confronti di eventuali azioni esecutive adottate sulla base di tale decreto con il giudice che ha il potere-dovere di sospendere l’esecuzione e di adottare le misure necessarie a garantire la tutela del debitore.
La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione costituisce un ulteriore balzo in avanti verso una piena tutela del consumatore a discapito però del creditore che potrebbe vedersi sospendere l’esecuzione suo malgrado nonostante l’inerzia del consumatore che non si è attivato in tempo per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del Tribunale di Genova, datata 2 aprile 2023 (causa n. 10213/2022 R.G.), è stata ammessa la domanda promossa dalla signora Joyce Ruinion, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro e Stefano Ghibellini, con la quale si contestano a Costa Crociere S.p.a alcune condotte illecite tenute nell’ambito del pacchetto turistico da quest’ultima organizzato a bordo della nave Costa Luminosa denominato “Voyage from Caribbean” con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020 ed il giorno 5 marzo 2020.
In particolare, l’ordinanza che ha dichiarato l’ammissibilità dell’azione di classe ha:
– disposto che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti gli acquirenti del pacchetto turistico organizzato da Costa Crociere S.p.a. a bordo della nave Costa Luminosa denominato “Voyage from Caribbean”, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 5 marzo 2020 che essendo stati personalmente coinvolti negli inadempimenti lamentati e descritti dalla promotrice dell’azione (variazione peggiorativa dell’itinerario di viaggio comportante la soppressione di tappe; paura del contagio a bordo, parziale fruizione dei servizi di bordo; forzata quarantena nelle cabine e minor godimento della vacanza e pratiche scorrette configuranti un’omissione informativa circa la possibilità di scelta tra il rimborso, da una parte, ed un voucher per un futuro pacchetto, dall’altra parte; tra una riduzione del prezzo, considerato il minore valore dell’itinerario, ed il recesso dal contratto) intendano aderire alle domande di rimborso parziale del prezzo e di risarcimento dei danni dalla stessa proposte;
– ordinato la seguente pubblicità, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 9, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), a cura e spese della parte attrice:
➢ pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell’intestazione Tribunale di Genova, del numero di R.G., del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza nel quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA per due volte, una prima volta in un giorno feriale, una seconda volta in un giorno festivo entro il 31.5.2023;
➢ nel sito internet il cui titolare presti il proprio consenso idoneo ad assicurare adeguata diffusione alla notizia, da effettuarsi entro il termine del 31.5.2023;
➢ su un social network a scelta della parte attrice, da effettuarsi entro il termine del 31.5.2023;
– fissato il termine perentorio del 15.9.2023 entro il quale i consumatori e utenti che intendono aderire all’azione di classe, senza ministero del difensore, devono inviare l’atto di adesione, nel quale sono tenuti a specificare la data di imbarco e l’itinerario di crociera acquistato, o a mezzo lettera raccomandata A/R, alla Cancelleria della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Genova – Piazza Portoria 1, 16121 Genova GE, o a mezzo posta elettronica certificata o pec all’indirizzo: sez6.civile.tribunale.genova@giustizia.it unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità ed a ricevuta di acquisto del pacchetto turistico, indicando espressamente il seguente oggetto: “Class Action – R.G. n. 10213/2022”;
– mandato la cancelleria di redigere un elenco delle persone che hanno manifestato adesione all’azione collettiva promossa;
– fissato per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l’udienza del 26.9.2023 alle ore 15.00 che si terrà al Tribunale di Genova presso l’Aula 9, IV piano impregiudicata la facoltà di questo Collegio di variare il giorno e l’aula di udienza in relazione al numero di aderenti alla proposta.