Se un veicolo coinvolto in un sinistro non è stato sottoposto a revisione, anche il proprietario dell’auto può essere ritenuto corresponsabile dell’incidente.

Infatti, la mancata revisione implica un’omissione di controllo sulla sicurezza del mezzo, che potrebbe aver contribuito all’evento dannoso. La giurisprudenza riconosce che il proprietario, pur non essendo alla guida, ha il dovere di garantire che il veicolo sia in condizioni idonee alla circolazione.

Di conseguenza, in caso di incidente, può essere applicato un concorso di colpa tra conducente e proprietario, con possibili ripercussioni sulla copertura assicurativa e sulle responsabilità civili.

(Corte di Cassazione, Sezione II, con l’ordinanza 29 ottobre 2024, n. 27903)

La recente ordinanza della Corte di Cassazione civile, n. 3904 del 16 febbraio 2025, offre un’importante riflessione sulla sofferenza morale derivante dalla morte di una persona cara, in particolare nei casi di omicidio. La decisione ribadisce l’orientamento giuridico secondo cui, ai sensi dell’art. 2727 del Codice Civile, la perdita di un congiunto – indipendentemente dalla convivenza o dalla vicinanza fisica tra la vittima e i suoi familiari – presuppone, di per sé, un danno non patrimoniale per i parenti più prossimi, quali genitori, coniuge, figli e fratelli.

In base all’art. 2727 c.c., la sofferenza psicologica dei familiari in caso di morte violenta del congiunto si considera come danno non patrimoniale. Questo presupposto si fonda sull’evidente impatto emotivo e psicologico che la perdita di una persona cara comporta, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un legame particolare o di una convivenza tra la vittima e il superstite. Pertanto, la sofferenza morale si presume, a meno che non venga dimostrato il contrario.

L’ordinanza della Cassazione ha confermato questa visione, specificando che, in assenza di prova contraria, non rileva il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che tra di loro vi fosse una distanza fisica. Tuttavia, se la parte convenuta (ad esempio, chi è responsabile dell’omicidio) intende contestare il danno non patrimoniale, spetta a questa dimostrare che il legame tra la vittima e il superstite fosse così debole o negativo da escludere una sofferenza morale significativa.

In altre parole, grava sul convenuto l’onere di provare che la morte della vittima non abbia causato danni psicologici rilevanti al superstite (ad esempio, dimostrando che il rapporto tra i due fosse segnato da indifferenza o da sentimenti ostili).

 

Con l’ordinanza n. 15244 del 31 maggio 2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in forza alla legge quadro n. 281/1991 e alle leggi regionali attuative, la responsabilità per danni causati da cani randagi grava esclusivamente sull’Ente a cui sono attribuiti i compiti di cattura e custodia degli animali randagi.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto l’ASL quale Ente responsabile, nonostante quest’ultima avesse delegato alcune attività a terzi.
La fattispecie in esame ha visto coinvolti un automobilista e il proprietario del veicolo, che hanno citato in giudizio l’ASL dopo un incidente stradale causato da un cane randagio. La decisione di primo grado aveva escluso la responsabilità dell’ASL, imputandola solo al Comune.
Nel secondo grado di giudizio, invece, sia l’ASL sia il Comune sono stati ritenuti responsabili in via solidale.
La Cassazione ha, infine, stabilito che la responsabilità ricade unicamente sull’ASL per le ragioni sopra esposte.

Il Tribunale di Latina, sez. II, sentenza 26 ottobre 2023, n. 2275 si è pronunciato sul tema del risarcimento del danno da “nascita indesiderata”, stabilendo che i danni, che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del ginecologo all’obbligazione di natura contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e doveri che, secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza.

Va rammentato, tuttavia, che il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all’interruzione della gravidanza non consegue automaticamente all’inadempimento dell’obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie, o malformazioni, del nascituro, ma, come detto, necessita anche della prova della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7, L. n. 194/1978 per ricorrere all’interruzione di gravidanza (Cass. civ. sez. III, 24 marzo 1999, n. 2793) nonché dalla prova, a carico della gestante, che qualora fosse stata informata dagli operatori sanitari circa la presenza di anomalie fetali, ella avrebbe optato per la volontaria interruzione della gravidanza.

 

Con pronuncia n. 30293 in data 31.10.2023 la Corte Suprema di Cassazione ha esaminato la natura e la funzione della rendita pagata dall’INAIL per l’invalidità permanente conseguita ad un sinistro nonché ha esaminato la modalità di calcolo del “danno differenziale” spettante al danneggiato.
Secondo il principio affermato, in tema di compensatio lucri cum damno, dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 12566 del 22 maggio 2018, “i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l’indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”.
Con la pronuncia in esame la Suprema corte ha affermato: “Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell’indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale (Inail) nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del danno da lesione della salute, il criterio più coerente al detto principio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) non è certo quello – che di fatto risulta applicato dai giudici di merito – di sottrarre tout court per intero l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio che sia stato “a monte” calcolato, e non è nemmeno quello di operare tale sottrazione secondo “poste omogenee” (vale a dire distinguendo all’interno dell’indennizzo Inail le soli due grandi poste del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale e sottraendo tout court l’importo complessivamente liquidato per quest’ultima categoria di danno), ma è piuttosto quello di sottrarre l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (criterio per “poste identiche” e non per poste omogenee”.
La Cassazione esamina, poi, le prestazioni che l’INAIL può eseguire in favore del danneggiato.
Nel caso di infortunio non mortale, l’Inail esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro;
c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza;
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici.

L’INAIL, non indennizza il danno biologico temporaneo. Inoltre, non accorda alcuna “personalizzazione” dell’indennizzo per tenere conto delle specificità del caso concreto, né indennizza i pregiudizi non patrimoniali.
Pertanto, per determinare il “differenziale”, dal totale del risarcimento a cui ha diritto il danneggiato non si deve dedurre l’intera rendita capitalizzata, ma soltanto quella parte che serve a ristorare il danno biologico, unica “posta identica”.
Il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere toccati, perchè l’INAIL non copre queste voci.
Quanto al credito per inabilità temporanea al lavoro e quello per spese mediche, sono pregiudizi integralmente ristorati dall’Inail, salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi superiori a quelli indennizzati.
Quello che rimane (ed è ovviamente comprensivo di quelle voci di danno che l’INAIL non copre) è il danno differenziale. Ne discende che:
“a) se l’Inail ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Cass. civ. n. 26117/2021, cit.; Cass. civ. n. 9112 del 02/04/2019; Cass. civ. n. 13222 del 26/06/2015);
b) se l’Inail ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrerà innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente;
c) poiché il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto b) che precede dovrà avvenire, con riferimento al danno biologico:
c’) sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c”) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite Inail, di cui al D.M. 22 novembre 2016 (Cass. civ. n. 26117/2021, cit.; Cass. civ. n. 25618 del 15 ottobre 2018; n. 5607 del 7 marzo 2017; Cass. civ. n. 26913 del 23 dicembre 2016; Cass. civ. n. 17407 del 30 agosto 2016)”.

La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza nella causa C – 238/2022, ha affermato che in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente, la compensazione pecuniaria è dovuta anche se il passeggero coinvolto non si è presentato all’accettazione.
Secondo la Corte se il vettore aereo ha informato in anticipo il passeggero non consenziente che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero dispone di una prenotazione confermata, l’obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe una formalità inutile.
Tale principio vale anche se il passeggero è stato informato del negato imbarco prima di due settimane dal previsto orario di partenza del volo.
Secondo la sentenza non vi sarebbe infatti motivo di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo la quale i vettori aerei sono esonerati dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
La decisione della Corte di Giustizia arriva a seguito della richiesta del giudice tedesco cui si è rivolta nel 2022 una passeggera che non riuscendo a effettuare il check-in sul volo da Francoforte sul Meno a Madrid, prenotato per il giorno successivo, contattava il vettore per chiarimenti.
La Compagnia aerea interessata informava la passeggera di averla trasferita, senza avvertirla, su un volo effettuato il giorno precedente. La informava, altresì, del fatto che la sua prenotazione per il volo di ritorno, che doveva essere effettuato più di due settimane dopo, era stata bloccata in quanto non aveva preso il volo di andata. La passeggera chiedeva alla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria di Euro 250 a causa del negato imbarco sul volo di ritorno.
Il giudice tedesco, investito della controversia, si rivolgeva alla Corte di giustizia chiedendo se una simile compensazione pecuniaria presupponeva, ai sensi del regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri aerei (Reg. CE 261/2004), che il passeggero si fosse presentato all’accettazione nonostante la compagnia aerea l’avesse informato in anticipo che non sarebbe stato autorizzato ad imbarcarsi. Il giudice chiedeva di conoscere, altresì, se la compagnia aerea poteva, come previsto per le cancellazioni del volo, sottrarsi all’obbligo di compensazione pecuniaria qualora essa avesse informato il passeggero del negato imbarco con sufficiente anticipo, vale a dire almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo.

Anche il settore dei trasporti si converte alla conciliazione obbligatoria.

A partire dal 28 febbraio 2023 l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) inizia ad esercitare le sue funzioni per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti ed operatori dei servizi di trasporto, relative ai diritti dei passeggeri nei viaggi in aereo, treno, autobus e nave.

La procedura prevede, infatti, che, prima di rivolgersi al giudice, occorrerà tentare la conciliazione dinanzi al relativo servizio Adr (Alternative Dispute Resolution) dell’Autorità o, in alternativa, dinanzi ad altro organismo Adr ai sensi del Codice del consumo.

Per la gestione della controversia Art utilizzerà la piattaforma ConciliaWeb.

Quanto sopra dovrebbe comportare un drastico abbattimento dei contenziosi in materia di trasporti.

Con ordinanza del Tribunale di Genova, datata 2 aprile 2023 (causa n. 10213/2022 R.G.), è stata ammessa la domanda promossa dalla signora Joyce Ruinion, con il patrocinio degli avv.ti Alessandro e Stefano Ghibellini, con la quale si contestano a Costa Crociere S.p.a alcune condotte illecite tenute nell’ambito del pacchetto turistico da quest’ultima organizzato a bordo della nave Costa Luminosa denominato “Voyage from Caribbean” con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020 ed il giorno 5 marzo 2020.

In particolare, l’ordinanza che ha dichiarato l’ammissibilità dell’azione di classe ha:

– disposto che sono inclusi nella classe e possono aderire alla presente azione tutti gli acquirenti del pacchetto turistico organizzato da Costa Crociere S.p.a. a bordo della nave Costa Luminosa denominato “Voyage from Caribbean”, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 24 febbraio 2020, sia di quelli che hanno acquistato la crociera venduta dalla convenuta con partenza dal porto di Port Everglades (Florida) il giorno 5 marzo 2020 che essendo stati personalmente coinvolti negli inadempimenti lamentati e descritti dalla promotrice dell’azione (variazione peggiorativa dell’itinerario di viaggio comportante la soppressione di tappe; paura del contagio a bordo, parziale fruizione dei servizi di bordo; forzata quarantena nelle cabine e minor godimento della vacanza e pratiche scorrette configuranti un’omissione informativa circa la possibilità di scelta tra il rimborso, da una parte, ed un voucher per un futuro pacchetto, dall’altra parte; tra una riduzione del prezzo, considerato il minore valore dell’itinerario, ed il recesso dal contratto) intendano aderire alle domande di rimborso parziale del prezzo e di risarcimento dei danni dalla stessa proposte;

– ordinato la seguente pubblicità, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 9, D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), a cura e spese della parte attrice:

➢ pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell’intestazione Tribunale di Genova, del numero di R.G., del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza nel quotidiano IL CORRIERE DELLA SERA per due volte, una prima volta in un giorno feriale, una seconda volta in un giorno festivo entro il 31.5.2023;

➢ nel sito internet il cui titolare presti il proprio consenso idoneo ad assicurare adeguata diffusione alla notizia, da effettuarsi entro il termine del 31.5.2023;

➢ su un social network a scelta della parte attrice, da effettuarsi entro il termine del 31.5.2023;

– fissato il termine perentorio del 15.9.2023 entro il quale i consumatori e utenti che intendono aderire all’azione di classe, senza ministero del difensore, devono inviare l’atto di adesione, nel quale sono tenuti a specificare la data di imbarco e l’itinerario di crociera acquistato, o a mezzo lettera raccomandata A/R, alla Cancelleria della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Genova – Piazza Portoria 1, 16121 Genova GE, o a mezzo posta elettronica certificata o pec all’indirizzo: sez6.civile.tribunale.genova@giustizia.it unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità ed a ricevuta di acquisto del pacchetto turistico, indicando espressamente il seguente oggetto: “Class Action – R.G. n. 10213/2022”;

– mandato la cancelleria di redigere un elenco delle persone che hanno manifestato adesione all’azione collettiva promossa;

– fissato per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l’udienza del 26.9.2023 alle ore 15.00 che si terrà al Tribunale di Genova presso l’Aula 9, IV piano impregiudicata la facoltà di questo Collegio di variare il giorno e l’aula di udienza in relazione al numero di aderenti alla proposta.

Con la recente ordinanza n. 34968, del 22 novembre 2022, la Corte di Cassazione sez. Lavoro ha ribadito il proprio consolidato orientamento interpretativo in base al quale: “in tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un’attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l’attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili”.
Il principio è stato affermato con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni alla salute avanzata da un dipendente pubblico il quale assumeva di aver contratto una patologia depressiva, con successivo infarto, in conseguenza di “superlavoro” derivante dallo svolgimento di mansioni inferiori e superiori a quelle previste per il proprio effettivo inquadramento professionale, con ritmi insostenibili e in ambiente disagiato, nonché, in assenza di qualsivoglia pianificazione e distribuzione dei carichi di lavoro da parte del datore di lavoro.
In sostanza, con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha chiarito che il lavoratore che agisca in giudizio affermando che un’attività di per sé legittima (quale appunto l’impiego in ufficio pubblico) si sia in concreto svolta con modalità devianti da quelle ordinarie e che proprio da ciò sia derivato un danno, ha l’onere di provare l’esistenza del danno subito come pure la nocività dell’ambiente lavorativo, nonché, la sussistenza di un collegamento causale tra tali due elementi (in estrema sintesi si dovrà dimostrare che il danno alla salute sia stato effettivamente causato dalle condizioni di lavoro di cui il lavoratore si lamenta).
Spetta, viceversa, al datore di lavoro, al fine di evitare una condanna al risarcimento, dimostrare che la prestazione lavorativa sia avvenuta con modalità normali, congrue e tollerabili per l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

La Suprema Corte, con la sentenza del 29 settembre 2022 n. 28327, ha stabilito che la preesistente menomazione del danneggiato, se “coesistente”, è di norma irrilevante rispetto ai postumi dell’illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (cioè, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’illecito non si fosse verificato), senza che di essa si debba tenere conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno, mentre, se “concorrente”, può costituire concausa dell’evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni.