La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza nella causa C – 238/2022, ha affermato che in caso di negato imbarco comunicato anticipatamente, la compensazione pecuniaria è dovuta anche se il passeggero coinvolto non si è presentato all’accettazione.
Secondo la Corte se il vettore aereo ha informato in anticipo il passeggero non consenziente che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero dispone di una prenotazione confermata, l’obbligo di presentarsi all’accettazione sarebbe una formalità inutile.
Tale principio vale anche se il passeggero è stato informato del negato imbarco prima di due settimane dal previsto orario di partenza del volo.
Secondo la sentenza non vi sarebbe infatti motivo di applicare al negato imbarco la regola, prevista unicamente per le cancellazioni del volo, secondo la quale i vettori aerei sono esonerati dall’obbligo di versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri qualora li informino della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
La decisione della Corte di Giustizia arriva a seguito della richiesta del giudice tedesco cui si è rivolta nel 2022 una passeggera che non riuscendo a effettuare il check-in sul volo da Francoforte sul Meno a Madrid, prenotato per il giorno successivo, contattava il vettore per chiarimenti.
La Compagnia aerea interessata informava la passeggera di averla trasferita, senza avvertirla, su un volo effettuato il giorno precedente. La informava, altresì, del fatto che la sua prenotazione per il volo di ritorno, che doveva essere effettuato più di due settimane dopo, era stata bloccata in quanto non aveva preso il volo di andata. La passeggera chiedeva alla Compagnia aerea una compensazione pecuniaria forfettaria di Euro 250 a causa del negato imbarco sul volo di ritorno.
Il giudice tedesco, investito della controversia, si rivolgeva alla Corte di giustizia chiedendo se una simile compensazione pecuniaria presupponeva, ai sensi del regolamento comunitario sui diritti dei passeggeri aerei (Reg. CE 261/2004), che il passeggero si fosse presentato all’accettazione nonostante la compagnia aerea l’avesse informato in anticipo che non sarebbe stato autorizzato ad imbarcarsi. Il giudice chiedeva di conoscere, altresì, se la compagnia aerea poteva, come previsto per le cancellazioni del volo, sottrarsi all’obbligo di compensazione pecuniaria qualora essa avesse informato il passeggero del negato imbarco con sufficiente anticipo, vale a dire almeno due settimane prima del previsto orario di partenza del volo.