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Febbraio 2025 – Danno non patrimoniale alle figlie non conviventi del defunto

La recente ordinanza della Corte di Cassazione civile, n. 3904 del 16 febbraio 2025, offre un’importante riflessione sulla sofferenza morale derivante dalla morte di una persona cara, in particolare nei casi di omicidio. La decisione ribadisce l’orientamento giuridico secondo cui, ai sensi dell’art. 2727 del Codice Civile, la perdita di un congiunto – indipendentemente dalla convivenza o dalla vicinanza fisica tra la vittima e i suoi familiari – presuppone, di per sé, un danno non patrimoniale per i parenti più prossimi, quali genitori, coniuge, figli e fratelli.

In base all’art. 2727 c.c., la sofferenza psicologica dei familiari in caso di morte violenta del congiunto si considera come danno non patrimoniale. Questo presupposto si fonda sull’evidente impatto emotivo e psicologico che la perdita di una persona cara comporta, senza che sia necessario dimostrare l’esistenza di un legame particolare o di una convivenza tra la vittima e il superstite. Pertanto, la sofferenza morale si presume, a meno che non venga dimostrato il contrario.

L’ordinanza della Cassazione ha confermato questa visione, specificando che, in assenza di prova contraria, non rileva il fatto che la vittima e il superstite non convivessero o che tra di loro vi fosse una distanza fisica. Tuttavia, se la parte convenuta (ad esempio, chi è responsabile dell’omicidio) intende contestare il danno non patrimoniale, spetta a questa dimostrare che il legame tra la vittima e il superstite fosse così debole o negativo da escludere una sofferenza morale significativa.

In altre parole, grava sul convenuto l’onere di provare che la morte della vittima non abbia causato danni psicologici rilevanti al superstite (ad esempio, dimostrando che il rapporto tra i due fosse segnato da indifferenza o da sentimenti ostili).