Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con una recente sentenza del 6 aprile scorso, hanno affrontato il delicato tema del superamento del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto, in ossequio al principio di effettività della tutela del consumatore, alla luce della direttiva 93/13 e dell’art. 19 del Trattato sull’Unione Europea (TUE).
Più precisamente le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla sorte dell’opposizione all’esecuzione proposta dal consumatore che, non avendo opposto il decreto ingiuntivo nei termini di legge, ha eccepito, per la prima volta dinanzi al giudice dell’esecuzione, l’abusività delle clausole del contratto in base al quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Le Sezioni Unite, dando seguito alle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione Europea, in data 17 maggio 2022 (sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco; sentenza in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza; sentenza in C-725/19, Impuls Leasing Romania; sentenza in C-869/19, Unicaja Banco), hanno affermato che il giudice del procedimento monitorio è tenuto a compiere d’ufficio il controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore e che qualora tale verifica non sia stata effettuata, l’eventuale abusività delle clausole contrattuali andrà accertata in fase esecutiva potendo il debitore proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. anche se il decreto ingiuntivo non è stato opposto nei termini di legge.
La Cassazione ha chiarito che, in questo caso, il giudice dell’esecuzione ha il dovere di riesaminare la questione e di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo, senza che ciò costituisca una violazione del principio di inderogabilità del giudicato.
In buona sostanza, nel caso in cui il giudice accerti la nullità del decreto ingiuntivo, la tutela del consumatore deve essere garantita anche nei confronti di eventuali azioni esecutive adottate sulla base di tale decreto con il giudice che ha il potere-dovere di sospendere l’esecuzione e di adottare le misure necessarie a garantire la tutela del debitore.
La sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione costituisce un ulteriore balzo in avanti verso una piena tutela del consumatore a discapito però del creditore che potrebbe vedersi sospendere l’esecuzione suo malgrado nonostante l’inerzia del consumatore che non si è attivato in tempo per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo.