Con provvedimento in data 26 settembre 2024, pubblicato nella propria Newsletter del 23 dicembre 2024, il Garante della Protezione dei dati personali ha affermato che le certificazioni che attestano la presenza in ospedale, per giustificare un’assenza dal lavoro o l’impossibilità di partecipare ad un concorso, non devono riportare le indicazioni della struttura presso la quale è stata erogata la prestazione sanitaria, il timbro con la specializzazione del medico, o altri elementi o dati che possano far risalire allo stato di salute del lavoratore.

La finalità di tale statuizione è evidentemente quella di contemperare, da un lato, il legittimo diritto del datore di lavoro di essere a conoscenza della durata delle assenze dal lavoro e di avere un’attestazione che ne dia una giustificazione a norma di legge e di contratto collettivo e, dall’altro, il diritto del lavorare a mantenere la privacy circa informazioni strettamente personali, quali appunto quelle inerenti la propria salute, che il datore di lavoro non ha il diritto né è tenuto a conoscere nell’ambito del rapporto di lavoro, salvo eccezioni.

In sintesi, alla luce della decisione in esame e di altri precedenti in materia sia del Garante della Privacy, sia della giurisprudenza, si ha violazione della privacy del lavoratore/paziente quando le certificazioni in esame:

– indicano lo stato di salute del lavoratore;

– permettono di individuare l’ospedale e soprattutto il reparto che le rilascia o la specializzazione del medico;

– specificano la tipologia o le caratteristiche dell’esame a cui il lavoratore è stato sottoposto;

– indicano il tipo di visita medica a cui il lavoratore si è sottoposto.

Con la recente Ordinanza n. 32696 del 16 dicembre 2024 la Corte Cassazione ha affermato che in caso di dichiarazione di nullità del contratto di locazione per difetto di forma e scritta e di registrazione, il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni precedentemente versati.

Considerato che il godimento del bene da parte del conduttore fino al momento della restituzione del bene in ogni caso vi è stato, resta comunque la possibilità per il locatore di eccepire l’arricchimento senza causa, ottenendo così il pagamento della diminuzione patrimoniale da lui effettivamente subita.

Secondo quanto chiarito dalla stessa Corte di Cassazione tale diminuzione patrimoniale, tuttavia, non coinciderà con i canoni pattuiti al momento della conclusione del contratto, né con gli importi che il locatore avrebbe potuto incassare in virtù di un valido contratto di locazione in base ai valori di mercato esistenti, essendo necessario ricorrere ad una valutazione oggettiva dell’ingiustificato arricchimento, subito dal conduttore.

L’ordinanza in esame non chiarisce come tale indebito arricchimento (impoverimento, per il proprietario locatore) debba essere calcolato. Si suppone che lo stesso verrà normalmente quantificato tenendo conto dei valori territorialmente stabiliti a titolo di canone “concordato” in virtù  degli accordi esistenti fra le associazioni dei proprietari e dei conduttori, ai sensi della Legge 431/1998.

La legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) introduce modifiche rilevanti nella gestione del contributo unificato, in particolare per semplificare e accelerare le procedure di recupero in caso di insufficiente pagamento del contributo stesso. Prima delle modifiche, in caso di pagamento parziale o errato del contributo unificato, l’ufficio procedeva alla notifica di un invito al pagamento, dando al contribuente un termine per saldare la somma dovuta. Con l’entrata in vigore del comma 3-bis all’articolo 248 del DPR 155/2002, tuttavia, la procedura è stata modificata. Ora, nel caso di omesso o insufficiente pagamento, non è più necessario inviare un invito formale tramite PEC, ma l’ufficio o la società Equitalia Giustizia S.p.A. iscriveranno direttamente a ruolo l’importo mancante, comprensivo degli interessi legali e delle sanzioni previste. Se il pagamento non avviene entro sessanta giorni, la procedura prevede l’attivazione dell’esecuzione forzata per il recupero del credito.

Un’altra modifica significativa riguarda l’abrogazione dell’articolo 289 del DPR 155/2002, che in precedenza stabiliva che una percentuale dei crediti recuperati venisse destinata alla cassa di previdenza dei cancellieri. Questo articolo è stato eliminato a seguito del trasferimento delle attività di recupero a Equitalia Giustizia S.p.A., che ora si occupa esclusivamente del recupero delle spese processuali civili e penali.

Per quanto riguarda le procedure esecutive, la legge di bilancio 2025 introduce una novità per le istanze di ricerca telematica dei beni da pignorare. In base all’articolo 492-bis del Codice di Procedura Civile, il creditore che richiede tale ricerca dovrà versare il contributo unificato contestualmente alla domanda, prima della notifica del precetto o prima che decorra il termine previsto per il pagamento. Questa disposizione mira a rendere più rapido e sicuro l’accesso alle informazioni necessarie per il pignoramento dei beni.

Infine, una modifica riguarda l’importo del contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. La legge di bilancio 2025 stabilisce che, per queste controversie, il contributo dovuto è pari a 600 euro per ciascun ricorrente, anche se la domanda viene proposta congiuntamente da più persone. In tal caso, ogni parte coinvolta nel procedimento sarà tenuta a versare il contributo, senza alcuna esenzione legata al numero di ricorrenti. Questo adeguamento mira a uniformare l’importo del contributo per questo tipo di procedimenti, che in passato era soggetto a una diversa determinazione, a seconda della situazione specifica.