La Suprema Corte, con la sentenza n. 20800 del 18 luglio 2023, ha stabilito che il titolare del diritto di privativa, che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione”) degli utili realizzati dall’autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell’art. 125 del Codice della Proprietà Industriale, senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l’autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo.

Al riguardo, il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell’elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela, laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa.

Risulta, quindi, confermato l’orientamento delle corti di merito, secondo cui il concetto di violazione dei diritti di proprietà industriale prescinde dall’elemento soggettivo, atteso che il soggetto contraffattore, quand’anche abbia agito in mancanza di dolo o colpa, è comunque tenuto a restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione.

Sono previste nuove forme di tutela per fronteggiare gli effetti dell’emergenza Corona Virus per colf, badanti e baby sitters.

In particolare, in base alle ultime notizie diffuse, il decreto atteso entro la fine di aprile dovrebbe prevedere un bonus di importo fino a 400 euro per i lavoratori rientranti nel settore in esame che siano stati sospesi dal servizio, licenziati, ovvero siano in malattia o quarantena.

Per colf, badanti e baby sitter si tratterebbe di una prima concreta forma di tutela, considerato che i medesimi lavoratori sono stati espressamente esclusi dall’elenco dei possibili beneficiari della Cassa integrazione guadagni in deroga, prevista dal precedente decreto c.d. “cura Italia”.

Quanto ai provvedimenti adottabili dai datori di lavoro per fronteggiare le esigenze correlate alla emergenza sanitaria in corso, in applicazione della normativa attualmente vigente, ricordiamo in estrema sintesi che:

– l’attività lavorativa di colf, badanti e baby sitter può essere sospesa;

– i medesimi lavoratori possono fruire di un periodo di ferie, ovvero, ove concordato per iscritto con il lavoratore, di un periodo di assenza dal lavoro non retribuita;

– permane la facoltà di licenziare il lavoratore, seppure con obbligo di preavviso, non applicandosi al settore in esame il c.d. blocco dei licenziamenti disposto per altre categorie di lavoratori;

-colf, badanti e baby sitter possono continuare a svolgere la propria attività lavorativa certificando il proprio spostamento mediante la compilazione dell’apposito modulo ove richiesti dalle autorità di pubblica sicurezza.

Le assemblee delle società cooperative possono essere convocate, in conseguenza dell’epidemia dovuta al nuovo Coronavirus, sino al 30.6.2020 con le misure emergenziali previste dall’art. 106 D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge il 24.4.2020, senza modifiche nella parte che interessa le modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee delle società cooperative.

In particolare la società cooperativa può avvalersi delle disposizioni previste dal secondo e dal sesto comma del citato art. 106.

Il secondo comma dell’art. 106 D.L. 18/2020 prevede l’impiego di mezzi di telecomunicazione, abbinati con il voto per corrispondenza o per via elettronica, che consenta di assicurare l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione ai lavori assembleari e l’esercizio del diritto di voto. Si tratta di una modalità di svolgimento delle assemblee che può risultare particolarmente difficile da utilizzare per le cooperative che abbiano un considerevole numero di soci, ed in particolare per le cooperative che siano tenute ad effettuare le assemblee separate in prevenzione dell’assemblea generale, secondo quanto previsto dall’art. 2540, cod. civ.. In particolare va rilevato come l’esigenza di identificazione dei partecipanti imponga il ricorso alla videoconferenza, che per numeri potenzialmente elevati di partecipanti può essere molto difficile realizzare.

Nel caso in cui il ricorso alla videoconferenza debba essere considerato precluso dalle particolari caratteristiche – dimensionali e/o organizzative – della cooperativa si dovrà ricorrere allo strumento del Rappresentante Designato, già previsto dall’art. 135 undecies del TUF per le società quotate, reso applicabile, per deroga espressa introdotta dal sesto comma dell’art. 106 D.L. n. 18/2020.

Con una certa approssimazione, il Rappresentante Designato può essere descritto come un collettore di voti per corrispondenza. In caso di articolazione delle assemblee con assemblee separate seguite dall’assemblea generale, si potrà ricorrere allo strumento del Rappresentante Designato per le une e per l’altra; le assemblee separate, quindi, esprimeranno i delegati che a loro volta trasmetteranno la delega di voto al Rappresentante Designato per l’assemblea generale.

Il Rappresentante Designato è nominato dall’Organo Amministrativo e non sono previsti particolari requisiti di tipo qualitativo e professionale, può essere una società specializzata oppure un professionista di fiducia della cooperativa.

L’avviso di convocazione dovrà indicare il Rappresentante Designato e declinare puntualmente le modalità di invio delle deleghe di voto, secondo un modello già predisposto, al Rappresentante Designato medesimo, che le dovrà ricevere entro e non oltre i due giorni precedenti la data fissata per l’assemblea.

All’assemblea (separata o generale) potranno partecipare solo il presidente, il segretario e il Rappresentante Designato, eventualmente ricorrendo a mezzi di telecomunicazione che consentano l’identificazione dei partecipanti, secondo modalità compatibili con quanto recentemente precisato dalla massima n. 187 dell’undici marzo 2020, con la quale si è chiarito che l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ove consentito, può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, che siano incaricati di accertare coloro che partecipano alla riunione, con conseguente eventuale differimento della sottoscrizione del verbale o con sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

L’art. 103, D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge il 24.4.2020, ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi nonché dei termini della validità dei provvedimenti oltre alla sospensione dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto.

I termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23.2.2020 o iniziati successivamente a tale data sono sospesi per il periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 (così come prorogato dall’art. 37, D.L. 23/2020).
Per il medesimo periodo, sono, altresì, prorogati o differiti i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio-assenso o silenzio-rifiuto previste dall’ordinamento.

L’ambito di applicazione riguarda tutti i procedimenti amministrativi sia ad iniziativa d’ufficio sia ad istanza di parte e tutte le tipologie di termini, fatta eccezione per i procedimenti specificamente stabiliti dai decreti emergenziali, e per i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

E’, inoltre, prorogata sino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31.1.2020 e il 31.7.2020. Tale proroga si applica anche a SCIA, segnalazioni certificate di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali, termine di validità e termine di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione e dei piani attuativi, e al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

 

Il recente diffondersi dell’epidemia ed i conseguenti provvedimenti adottati dal Governo al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 stanno causando gravi effetti sul tessuto economico e sociale del Paese.

Ad ormai un mese e mezzo dall’inizio della procedura di lockdown, con conseguente chiusura forzata delle imprese non operanti nella filiera dei servizi essenziali e della maggiore parte degli esercizi commerciali, si manifestano, sempre più frequentemente, le difficoltà di molti conduttori a far fronte al pagamento dei canoni di locazione, di uffici, negozi, magazzini.  

In questo articolo ci si propone di approfondire, da un punto di vista pratico, se vi siano e quali siano le azioni concretamente esperibili da parte del conduttore in difficoltà.

Le misure adottate dal Governo

Occorre, in primis, prendere in considerazione le misure adottate dal Governo sul punto.

Con Decreto n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia), in particolare all’art. 65, viene previsto, a favore dei conduttori che abbiano dovuto sospendere le proprie attività per via delle restrizioni imposte, un credito d’imposta per l’anno 2020 nella misura del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per l’affitto degli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi).

Tale beneficio concesso dal Governo può essere letto come indicazione dell’intenzione del legislatore di escludere la legittimità di eventuali “autosospensioni” o “autoriduzioni” dei canoni di locazione.

In secondo luogo, all’art.  91 di cui al medesimo Decreto, in considerazione delle prevedibili difficoltà cui andranno incontro i conduttori nel periodo di lockdown, si prevede che il rispetto delle misure di contenimento di cui allo stesso decreto vada sempre valutata “ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi inadempimenti”.

In mancanza di ulteriori disposizioni della legislazione d’emergenza sul punto occorre, dunque, cercare le possibili risposte alle sopravvenute necessità nella normativa attualmente vigente.

1. Clausola di “forza maggiore”

In prima battuta occorre esaminare le previsioni del singolo contratto di locazione. Nel caso in cui, in sede di trattativa contrattuale, sia stata inserita una clausola di forza maggiore è a quest’ultima che si dovrà fare riferimento nel caso di sopravvenienza di eventi imprevedibili e straordinari sul sinallagma contrattuale. Generalmente tali clausole prevedono che, in caso di evento straordinario che impedisca ad una o ad entrambe le parti di adempiere ai propri obblighi, le stesse hanno il diritto di sospendere l’adempimento delle prestazioni cui sono tenute senza che ciò comporti inadempimento contrattuale. Alla stregua delle interpretazioni della giurisprudenza in casi simili, l’epidemia da COVID-19 in atto costituisce evento straordinario ed imprevedibile idoneo a legittimare un’eventuale richiesta del conduttore di sospensione del pagamento dei canoni. Ciò anche a fronte della restrittività delle misure adottate dal Governo per contenere l’epidemia.

In mancanza di siffatta clausola, occorre prendere in esame, alla luce dei rimedi “straordinari” previsti dalla legge, le possibili soluzioni.

2. L’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità della prestazione nei contratti a prestazioni corrispettive

a) Secondo quanto previsto dall’art. 1218 c.c., “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.Impossibilità che deve essere oggettiva, insuperabile, ed imprevedibileal momento della stipula del contratto, nonché tale da determinare l’inadempimento o il ritardo della prestazione.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1256 cod. civ. “l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile” e, se l’impossibilità di eseguire la prestazione è solo temporanea, “il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento”.

L’ impossibilità unicamente temporanea comporta, quindi, una sospensione dell’obbligazione del debitore senza che quest’ultimo possa essere ritenuto responsabile del ritardo nell’adempimento.

Da ciò ne consegue che, per la durata delle restrizioni governative, si potrebbe escludere, laddove sia dimostrato il ricorrere dei presupposti di cui all’art. 1256 c.c., la responsabilità del conduttore per il ritardo nel pagamento dei canoni.

Tuttavia, a seguito della cessazione dello stato di emergenza con conseguente ripresa della propria attività, il conduttore sarebbe comunque tenuto a corrispondere l’intero importo non versato.

Nel caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile “solo in parte”, l’art. 1258 c.c. prevede la liberazione del debitore a seguito dell’esecuzione della “prestazione per la parte che è rimasta possibile”.

In materia di contratti a prestazioni corrispettive, nel caso in cui la prestazione di una parte sia divenuta parzialmente impossibile, ai sensi dell’articolo 1464 c.c. la controparte ha il “diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta” ovvero la possibilità di “recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale”.

Il contraente la cui prestazione sia parzialmente impossibile, invece, rimarrà obbligato, nei limiti in cui la prestazione sia parzialmente possibile, ad effettuare l’adempimento parziale.

Applicando tali norme ai contratti di locazione commerciale, a parere di chi scrive i provvedimenti adottati dal Governo presentano i requisiti di oggettività, imprevedibilità ed inevitabilità.

Più in particolare costituiscono un c.d. “factum principis”, vale a dire un provvedimento emesso dalla pubblica autorità, imprevedibile al momento della conclusione del contratto e che incide sul sinallagma contrattuale.

A seguito della chiusura forzata dell’attività il conduttore, nonostante la materiale disponibilità dell’immobile, non ne può, di fatto, pienamente godere per tutto il periodo di vigenza delle restrizioni. Ciò determina, peraltro, un inevitabile calo del fatturato del conduttore con conseguente diminuzione della liquidità; fattori che vanno ad incidere sulla possibilità di pagamento del canone.

L’impossibilità temporanea dovuta alle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 potrebbe, dunque, essere inquadrata come impossibilità parziale con riferimento alla prestazione del locatore. Secondo tale interpretazione il conduttore che non abbia interesse a recedere dal contratto, avrebbe diritto di ottenere una riduzione del canone di locazione, commisurata alla durata del mancato utilizzo dell’immobile.

Occorre tuttavia precisare come, in materia di contratti di locazione commerciale, i divieti disposti dal Governo non incidano in alcun modo sulla prestazione principale del locatore, che consiste nel mettere a disposizione del conduttore locali idonei all’esercizio dell’attività, né influiscano direttamente sull’obbligazione principale del conduttore di corrispondere il canone locatizio.

b) L’eccessiva onerosità sopravvenuta si realizza, invece, nel caso in cui un evento, straordinario ed imprevedibile, estraneo alla normale alea del contratto, renda l’esecuzione della prestazione non già impossibile, bensì più onerosa rispetto a quanto prevedibile prima del verificarsi dell’evento stesso.

In particolare, ai sensi dell’articolo 1467 cod. civ. “nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione”, salvo che la sopravvenuta onerosità non rientri nell’alea del contratto.

Inoltre, “la parte contro la quale è domandata la risoluzione” (il locatore) ha la facoltà di evitare la risoluzione del rapporto “offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.

Il ricorrere dell’eccessiva onerosità sopravvenuta richiede però la prova rigorosa del fatto che l’evento sopravvenuto ha determinato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto tra le parti e della riconducibilità di tale alterazione a circostanze straordinarie, eccezionali e imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto, non essendo sufficiente la mera difficoltà di adempimento.

Occorre rilevare come il rimedio offerto dall’art. 1467 cod. civ. potrebbe non rivelarsi soddisfacente nel caso in cui l’interesse del conduttore fosse comunque quello del mantenimento dell’immobile locato. Infatti si determinerebbe unicamente la pretesa del conduttore alla risoluzione giudiziale del contratto di locazione, essendo rimessa alla volontà della controparte la facoltà di “modificare equamente le condizioni del contratto”, pattuendo una riduzione proporzionale del canone allo scopo di evitare la cessazione del rapporto.

Giova, infine, ricordare come, tra i rimedi applicabili nella fattispecie in esame, potrebbe rientrare anche il recesso per gravi motivi previsto dall’art. 27, co. 8, L. 392/78. Ai sensi di quest’ultima disposizione, infatti, “indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi con lettera raccomandata”. Il concetto di “gravi motivi” viene inteso, nell’interpretazione offerta dalla giurisprudenza, come avvenimenti estranei alla volontà del conduttore che siano non solo imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ma anche tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la prosecuzione della locazione sotto il profilo economico.

È evidente come le conseguenze dell’epidemia in corso potrebbero, in astratto, essere considerate un avvenimento imprevedibile e idoneo a rendere più gravosa la prosecuzione della locazione, con possibilità in capo al conduttore di invocare il rimedio in esame. Tale soluzione offre, tuttavia, il fianco a due critiche. In primo luogo occorre considerare come la giurisprudenza maggioritaria in materia di recesso per gravi motivi sembrerebbe aver escluso l’azionabilità di tale rimedio qualora il motivo addotto dal conduttore consista nel mero richiamo di una crisi economica generale. In secondo luogo, e da un punto di vista pratico, il conduttore sarebbe comunque tenuto a rispettare il termine di preavviso di 6 mesi, con il conseguente obbligo in capo allo stesso di corrispondere i canoni dovuti durante l’intero periodo di preavviso. Ciò vanificherebbe la concreta utilità del rimedio in esame.

Conclusioni

In definitiva si ritiene che la soluzione più agevole per le parti sia la rinegoziazione delle clausole divenute “inique” (ivi inclusi i termini di pagamento dei canoni), in ossequio al principio di buona fede che regola l’esecuzione del contratto. Sul punto occorre osservare che è assai probabile che le conseguenze della crisi determinata da COVID-19 non cesseranno con la fine dell’emergenza, rendendo necessario pattuire una riduzione del canone anche per un periodo ulteriore. Le attività imprenditoriali e commerciali si troveranno nell’immediato futuro a dover fronteggiare una diminuzione della capacità reddituali incompatibili con i canoni pattuiti in fase pre-emergenziale rendendo, pertanto, anche per i locatori non conveniente respingere le richieste di riduzione del canone dei conduttori correndo il rischio di ritrovarsi con immobili vuoti, con costi, spese e tasse sugli immobili a loro carico in un mercato con canoni di locazione ribassati.

Con il d.l. n. 23 in data 8.4.2020 (c.d. Decreto Liquidità) è stata prevista la facoltà per PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni di ottenere prestiti fino ad Euro 25.000,00 con garanzia statale al 100%, senza che la concessione degli stessi sia subordinata a valutazione di merito.

I finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche: (i) durata massima di 72 mesi; (ii) prevedere un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi; (iii) i tassi di interesse e commissioni devono tenere conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria; (iv) l’ammontare del prestito non può essere superiore al  25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della domanda di garanzia o da autocertificazione per i richiedenti costituiti  dopo il 1.1.2019) e, comunque, non superiore ad Euro 25.000,00.

Con comunicato stampa pubblicato in data 24.4.2020, ABI ha reso noto di aver inviato alle banche una circolare avente ad oggetto i ridetti finanziamenti.

ABI ha voluto precisare che “il finanziamento fino a 25.000 euro prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente. La compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia”.

Sempre con la medesima nota, ABI ha, altresì, sostenuto come il divieto di compensazione si applichi anche alla sospensione ex art. 56 d.l. n.18 in data 17.3.2020.

Con il decreto Cura Italia sono stati estesi a tutti il territorio nazionale gli ammortizzatori sociali avuto riguardo alla Cassa Integrazione ordinaria con causale Covid19, l’assegno ordinario e la cassa in deroga per 9 settimane per tutti i lavoratori che risultano in forza al 23 febbraio 2020 ovvero assunti nel periodo dal 23 settembre 2020 al 17 marzo 2020 (per effetto del Decreto legge n. 23/2020) con modalità di pagamento diretto da parte dell’INPS: tali misure di sostegno al reddito integrano quelle già previste dal Decreto n. 9/2020. La CIGD è riservata ai datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà e che quindi accedono esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

In linea generale va osservato che la decretazione emergenziale ha agevolato il ricorso agli ammortizzatori sociali nella “zona rossa” (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella “zona gialla” (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), disponendo, tra l’altro, con il decreto n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) l’estensione della Cigd all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla Cigd con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane.

Per quanto riguarda la CIGO e l’assegno ordinario, tali trattamenti spettano ai datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.

Il Decreto agevola i suddetti trattamenti dispensando i datori di lavoro:

a) dal procedimento di informazione sindacale di cui all’art. 14 del D. lgs n. 148/2015 prevedendo tuttavia l’obbligatorietà dell’informazione, consultazione ed esame congiunto entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;

b) dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per le domande;

c) dal pagamento del contributo addizionale.

Per quanto riguarda i destinatari, gli stessi sono sia i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020, sia i lavoratori assunti entro il 17 marzo 2020 per effetto del Decreto legge n. 23/2020 (c.d. Decreto liquidità), non essendo previsto il requisito di anzianità.

Dal punto di vista temporale è prevista una durata massima di 9 settimane (con decorrenza dal 23 febbraio 2020) e, comunque, entro il mese di agosto 2020, dovendo la domanda essere necessariamente presentata entro agosto 2020.

E’ previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps.

Di particolare interesse la disciplina di cui all’art. 20 del Decreto legge n. 18/2020 in ordine al rapporto tra integrazione salariale straordinaria e ammortizzatori sociali “emergenziali”, prevedendo che i datori di lavoro che abbiano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di trattamento ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane con la causale Covid -19, essendo tale trattamento subordinato alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria.

Analogamente, l’art. 21 del Decreto Cura Italia introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane, sospendendo e sostituendo il trattamento in questione l’assegno di solidarietà già in corso.

In disparte i trattamenti previsti per quelle Aziende che sono soggette a CIGO e assegno ordinario, alle altre aziende del settore privato (indipendentemente dal numero di dipendenti in forza ed eccettuati i datori di lavoro domestici) prive di tutela è, invece, concessa la cassa integrazione in deroga.

Ciò, previa stipula di un accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro con la sola esenzione dei datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga possono essere chiesti alle Regioni e alle Province Autonome per analoga durata a quella prevista per gli ammortizzatori sopra analizzati e per i medesimi lavoratori destinatari, venendo concessi con decreto dei predetti Enti locali, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari.

Diversamente, nel caso di imprese “multilocalizzate” il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 24 marzo 2020, ha stabilito che nel caso di crisi che coinvolgano unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cigd è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate.

Infine è stabilito dal D.l n. 18/2020 che la CIGD è aggiuntiva rispetto ai periodi di cassa in deroga previsti inizialmente dal D.l. 9/2020: le Regioni possono autorizzare, con un unico provvedimento di concessione, un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane.

Anche nel caso della CIGD è competente l’INPS per l’erogazione delle prestazioni con la modalità di pagamento diretto, essendo riconosciuta ai lavoratori la contribuzione figurativa.

Da segnalare che l’Inps con il messaggio n. 1287/2020 ha precisato che sono esclusi dalla CIGD i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà, essendo altresì successivamente intervento sull’argomento il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 8/2020, precisando che possono usufruire della Cassa in deroga le imprese che accedono esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Con la Circolare n. 8 testé menzionata, Il Ministero del lavoro ha, inoltre, definito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica COVID-19.

E’, infine, stata emanata la Circolare INPS n. 47/2020 illustrativa delle misure a sostegno del reddito passate in rassegna e dell’iter concessorio, mentre con il messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020, l’INPS ha comunicato la semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (codice “SR41”), contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali, disponendo l’abolizione dell’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod. “SR41”.

A seguito dell’emergenza da COVID-19 l’IVASS ha adottato specifiche misure a supporto dell’attività di imprese e intermediari assicurativi e a tutela del consumatore. Principalmente l’IVASS è intervenuta su:

a) formazione professionale: i test di verifica dei corsi di formazione professionali degli addetti all’attività distributiva di intermediari o imprese possono essere effettuati a distanza (in deroga a quanto previsto dall’art. 90, comma 5, Reg. IVASS 40/18) in modalità video-conferenza, webinar o e-learning;

b) home insurance: il termine per l’adozione obbligatoria da parte delle imprese delle c.d. aree internet riservate (art. 42 e ss. Reg. IVASS 41/18), originariamente fissato al 1° maggio è stato prorogato al 1° luglio 2020;

c) reclami: il termine per la trasmissione all’IVASS della Relazione sui reclami e dei relativi documenti (art. 9, Reg. 24/08) è stato prorogato al 29 marzo 2020;

d) reti distributive: il termine per la trasmissione all’Istituto della Relazione sulle reti distributive (art. 46, Reg. IVASS 40/18) è stato prorogato al 29 marzo 2020;

d) gestione dei reclami/richiesta informazioni: il termine per dare riscontro ai reclami previsto dall’art. 8 del Reg. IVASS 24/08 passa da 45 a 75 giorni; il termine per rispondere alle richieste della clientela previsto dall’art. 7 del Reg. IVASS 41/18 passa da 20 a 35 giorni.

Con Nota n. 89 del 13.4.2020 (che trovate nel link di seguito http://www.reteambiente.it/repository/normativa/37053_nota_inl_13_3_2020_89.pdf), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto sulle richieste di chiarimenti in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili all’emergenza Covid-19, sotto il profilo della valutazione dei rischi e dell’eventuale modifica del DVR.

L’Ispettorato del Lavoro, pur ritenendo a stretto rigore il datore di lavoro non tenuto all’aggiornamento del DVR nei casi in cui il rischio non sia riconducibile all’attività e ai cicli di lavorazione (rischio professionale), ne ha tuttavia consigliato l’aggiornamento, così da formalizzare l’attenzione posta dall’azienda al rischio di contagio, attraverso la creazione di un’appendice al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Questa integrazione dovrà attestare l’adozione di un piano di misure di carattere tecnico, organizzativo e procedurale finalizzato alla riduzione del rischio di contagio COVID-19.

Data la natura squisitamente medico-sanitaria, l’Ispettorato ha suggerito che le misure vengano individuate e attuate con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS.

 

In materia di titoli di credito, l’attuale quadro normativo non consente il congelamento di vaglia cambiari, cambiali assegni e ogni altro titolo di credito. Ad obbligazione scaduta, dovrà essere levato il protesto nei termini normali stabiliti dalle parti o imposti dalla legge. La possibilità per il debitore di adempiere dovrà tuttavia essere valutata in relazione agli impedimenti eventualmente suscitati dall’emergenza coronavirus.

Il comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19», ha disposto che, nei riguardi dei soggetti di cui al comma quarto, e cioè di coloro che alla data dell’entrata in vigore del decreto erano «residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui» alla zona rossa al tempo istituita, siano sospesi «i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva».

L’art. 10 in esame contenuta per i soggetti di cui al quarto comma, precisa che il «decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione», precisandosi inoltre che, «ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo».

Nessuno degli interventi legislativi successivi si è specificamente occupato del tema della sospensione dei termini sostanziali e, segnatamente, della sospensione di quelli di scadenza dei titoli di credito, per i quali è pertanto rimasto dubbio se il regime di protezione dovesse rimanere confinato entro l’originaria zona rossa delimitata dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, oppure se dovesse estendersi, seguendo la diffusione dell’epidemia e correlativamente dell’ambito di applicazione dei successivi decreti, a tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio nazionale del notariato, interpretando la disposizione in esame, ha, da un lato, ritenuto che la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, in corrispondenza con l’estensione della normativa emergenziale, operi oggi su tutto il territorio della Repubblica e, dall’altro, in ordine alla questione degli effetti della sospensione della scadenza dei titoli di credito disposta dal comma 5 dell’art. 10 del DL n. 9/2020, che sia necessario distinguere tra l’ipotesi in cui la data di scadenza dei titoli cambiari si ricavi da un conteggio e l’ipotesi in cui tale data sia indicata a giorno fisso.

Nel primo caso, «se i giorni di scadenza delle cambiali e vaglia cambiari ricadono nel periodo di sospensione», il calcolo del termine di scadenza determinerebbe uno slittamento in avanti di tanti giorni quanti sono quelli interessati dal periodo di sospensione. Nell’altro caso, invece, poiché il regime di sospensione consente al debitore di non «pagare nel giorno indicato sul titolo, [questi] dovrà procedere al pagamento non appena cessata la causa (legale) che glielo impedisce, con la conseguenza che, dovendo essere eseguito il pagamento dopo il 31 marzo 2020 (ultimo giorno del periodo di sospensione), si avrà un allineamento del termine di pagamento dei titoli con scadenza nel periodo di sospensione, al 1° aprile 2020». Se presentano una data di scadenza che cade nel periodo di sospensione, questi titoli dovrebbero essere dunque essere pagati «il 1° aprile, senza l’aggiunta di giorni ulteriori».

Tali interpretazioni non sono, tuttavia, condivisibili.

L’art. 91 del DL 17 marzo 2020, n. 18, non trascura il tema della scadenza dei termini sostanziali, entro cui ricadono anche i termini per l’adempimento delle obbligazioni cartolari, ma dispone l’inserimento nell’art. 3 del DL 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, di un comma 6- bis, in forza del quale l’osservanza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 «è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

Tale norma, che ha effetto retroattivo al 23 febbraio 2020, sostituisce ed abroga la generalizzata sospensione dei termini, tra cui è da ritenere compresa quella per l’adempimento delle obbligazioni cartolari, contenuta nell’art. 10 del DL 2 marzo 2020, n. 9. Da ciò discende che nessuna estensione all’intera nazione della sospensione dei termini di scadenza delle obbligazioni cartolari è mai avvenuta, per il semplice motivo che la relativa disciplina è venuta retroattivamente meno, rimanendo assorbita nella nuova complessiva regolamentazione offerta dal comma 6-bis del DL 23 febbraio 2020, che, invece di sospendere i termini ne subordina le conseguenze della decorrenza alla possibilità di adempierli, in relazione al rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Devesi, quindi, ritenere che, con riferimento alle cambiali e agli altri titoli di credito, il comma 6 – bis del DL 23 febbraio 2020 ha reso impossibile qualsivoglia sospensione o proroga del termine di adempimento. Le obbligazioni sono scadute e i protesti dovevano essere levati nei termini normali stabiliti dalle parti o imposti dalla legge. La possibilità per il debitore di adempiere dovrà tuttavia essere valutata in relazione agli impedimenti eventualmente suscitati dall’emergenza coronavirus. Una tale valutazione non potrà essere operata che in sede di eventuale contestazione della legittimità del protesto che sia stato levato, non potendo ovviamente essere operata dal notaio o dagli altri pubblici ufficiali, ove richiesti di procedere in relazione ad un titolo per il quale sia maturata la relativa scadenza temporale.