La legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207) introduce modifiche rilevanti nella gestione del contributo unificato, in particolare per semplificare e accelerare le procedure di recupero in caso di insufficiente pagamento del contributo stesso. Prima delle modifiche, in caso di pagamento parziale o errato del contributo unificato, l’ufficio procedeva alla notifica di un invito al pagamento, dando al contribuente un termine per saldare la somma dovuta. Con l’entrata in vigore del comma 3-bis all’articolo 248 del DPR 155/2002, tuttavia, la procedura è stata modificata. Ora, nel caso di omesso o insufficiente pagamento, non è più necessario inviare un invito formale tramite PEC, ma l’ufficio o la società Equitalia Giustizia S.p.A. iscriveranno direttamente a ruolo l’importo mancante, comprensivo degli interessi legali e delle sanzioni previste. Se il pagamento non avviene entro sessanta giorni, la procedura prevede l’attivazione dell’esecuzione forzata per il recupero del credito.

Un’altra modifica significativa riguarda l’abrogazione dell’articolo 289 del DPR 155/2002, che in precedenza stabiliva che una percentuale dei crediti recuperati venisse destinata alla cassa di previdenza dei cancellieri. Questo articolo è stato eliminato a seguito del trasferimento delle attività di recupero a Equitalia Giustizia S.p.A., che ora si occupa esclusivamente del recupero delle spese processuali civili e penali.

Per quanto riguarda le procedure esecutive, la legge di bilancio 2025 introduce una novità per le istanze di ricerca telematica dei beni da pignorare. In base all’articolo 492-bis del Codice di Procedura Civile, il creditore che richiede tale ricerca dovrà versare il contributo unificato contestualmente alla domanda, prima della notifica del precetto o prima che decorra il termine previsto per il pagamento. Questa disposizione mira a rendere più rapido e sicuro l’accesso alle informazioni necessarie per il pignoramento dei beni.

Infine, una modifica riguarda l’importo del contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana. La legge di bilancio 2025 stabilisce che, per queste controversie, il contributo dovuto è pari a 600 euro per ciascun ricorrente, anche se la domanda viene proposta congiuntamente da più persone. In tal caso, ogni parte coinvolta nel procedimento sarà tenuta a versare il contributo, senza alcuna esenzione legata al numero di ricorrenti. Questo adeguamento mira a uniformare l’importo del contributo per questo tipo di procedimenti, che in passato era soggetto a una diversa determinazione, a seconda della situazione specifica.

Atteso che il Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte / terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche in formato “.xml” devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c. ai fini della concessione del decreto ingiuntivo.
Ciò è quanto affermato dal Tribunale di Verona con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del 29.11.2019 (R.G. n. 10221/19), osservando che proprio in ragione delle sopra descritte caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio siano esonerati dagli obblighi di annotazione nei registri contabili di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, cosicché, per tali soggetti, deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art.634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo. Ciò in quanto appare illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare.
In base all’orientamento interpretativo in esame ai fini della prova per l’emissione di un decreto ingiuntivo, per un il credito relativo a somministrazione di merci o prestazione di servizi, l’emissione di fattura elettronica dispensa quindi il creditore dalla produzione all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c..

Nell’ipotesi in cui venga depositato un ricorso per decreto ingiuntivo, in violazione del foro inderogabile del consumatore, il Giudice designato deve rilevare d’ufficio l’incompetenza e rigettare il ricorso, anche in presenza di una specifica clausola contrattuale che indichi come competente il Giudice adito. Continua a leggere

E’ in vigore dal 9.2.2015 l’obbligatorietà della negoziazione assistita secondo le prescrizioni della legge n. 162/2014 di conversione del decreto legge 132/2014 recante Misure di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato. Continua a leggere

Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2015, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 83 di pari data, contenente “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.

Gran parte del Decreto (artt. 1-17) contiene consistenti novelle in tema di procedure concorsuali e processo esecutivo, mentre l’ultima parte (artt. 18-24) contiene le novità in tema di Processo Telematico e disposizioni transitorie. Continua a leggere