Atteso che il Sistema di Interscambio (SDI), che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte / terzo qualificato”, come l’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche in formato “.xml” devono ritenersi equipollenti all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c. ai fini della concessione del decreto ingiuntivo.
Ciò è quanto affermato dal Tribunale di Verona con il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo del 29.11.2019 (R.G. n. 10221/19), osservando che proprio in ragione delle sopra descritte caratteristiche della fattura elettronica, l’art. 1, comma 3-ter, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti obbligati ad emetterle in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio siano esonerati dagli obblighi di annotazione nei registri contabili di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, cosicché, per tali soggetti, deve ritenersi che sia venuto meno anche l’obbligo di tenere i predetti registri, e di conseguenza gli obblighi previsti dall’art.634 comma 2, c.p.c. ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo. Ciò in quanto appare illogico pensare che un’impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l’obbligo di utilizzare.
In base all’orientamento interpretativo in esame ai fini della prova per l’emissione di un decreto ingiuntivo, per un il credito relativo a somministrazione di merci o prestazione di servizi, l’emissione di fattura elettronica dispensa quindi il creditore dalla produzione all’estratto autentico delle scritture contabili previsto dall’art. 634, comma 2, c.p.c..