L’art. 3 del Decreto legge n. 52/2020, entrato in vigore il 17 giugno 2020 ha disposto la proroga fino al 15 agosto 2020 del temine di presentazione della domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo prevista dal precedente Decreto legge n. 34/2020

Si tratta di misure aventi il dichiarato fine di “garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva” in conseguenza dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire nel contempo l’emersione e la successiva regolarizzazione di rapporti di lavoro irregolari.

Possono beneficiarne sia lavoratori italiani, sia lavoratori stranieri impiegati nei seguenti settori di attività:

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse;

b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Come i primi commentatori della norma non hanno mancato di rimarcare, la procedura in esame appare molto complessa e articolata e di difficile attuazione dovendosi realizzare attraverso il coordinamento di diversi soggetti amministrativi ed in un tempo tecnico relativamente ristretto.

Vi è poi una particolare complessità nell’allegazione degli elementi di prova rispetto ai requisiti per beneficiare della sanatoria ed in particolare per quanto riguarda la presenza continuativa sul territorio nazionale del cittadino straniero alla data dell’8 marzo 2020 e l’aver esercitato attività lavorativa nei settori individuati.

Appare infine del tutto evidente come nonostante il dichiarato fine di “garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19”, le disposizioni in commento abbiano del tutto omesso di far riferimento a concrete misure di contrasto alla diffusione del virus, che possano essere di ausilio ai datori di lavori per poter adempiere correttamente a gravosi obblighi sugli stessi gravanti in tema di tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.