Nell’ipotesi in cui venga depositato un ricorso per decreto ingiuntivo, in violazione del foro inderogabile del consumatore, il Giudice designato deve rilevare d’ufficio l’incompetenza e rigettare il ricorso, anche in presenza di una specifica clausola contrattuale che indichi come competente il Giudice adito.
Riferimenti normativi
Art. 633 c.p.c.
Art. 637 c.p.c.
Art. 641 c.p.c.
Art. 63 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206
Contenuto
Come noto, l’art. 66-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 prevede che per le controversie civili inerenti il consumatore la competenza territoriale inderogabile debba essere riconosciuta al Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio, sempre che siano ubicati nel territorio dello Stato.
Sulla scorta di tale disposizione ed in forza dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.637 c.p.c., che impone la rilevabilità d’ufficio della eventuale incompetenza del Giudice adito in sede monitoria, il Tribunale di Milano, con decreto in data 28 maggio 2015, ha stabilito che, in ipotesi quali quelle di cui si tratta, sussiste l’esigenza della rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza, al fine di non imporre al consumatore un’onerosa costituzione in giudizio al solo fine di far valere la violazione di norme attinenti all’individuazione del Giudice, e ciò anche nel caso in cui la competenza del Giudice adito sia stata prevista da apposita clausola contrattuale.
Ha ritenuto il Tribunale di Milano che potere di intervento del Giudice ed il suo dovere di rilevazione d’ufficio delle questioni di diritto ritenute preclusive della pronuncia richiesta debbano ritenersi imposti ogni volta che si tratti tutelare il consumatore, la cui protezione giustifica l’attività officiosa del Tribunale.
Da questo punto di vista, l’art. 647 c.p.c. deve essere interpretato in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, la quale ha più volte stabilito che la natura abusiva di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore consente al Giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio la clausola stessa, anche in assenza di opposizione proposta dal consumatore.
Conclusioni
Si deve, quindi, ritenere che la sussistenza di una clausola di elezione di foro competente, stipulata in violazione del foro inderogabile del consumatore, non consenta l’accoglimento del ricorso per ingiunzione, dovendo il Giudice adito rilevarne d’ufficio l’illegittimità e la conseguente incompetenza per territorio, anche in difetto di opposizione da parte del consumatore.