Al fine di evitare che il fideiussore rimanga in attesa dell’adempimento della sua obbligazione di garanzia per un tempo indefinito, il dettato dell’art. 1957 c.c. richiede alle banche, alle assicurazioni (e ad ogni creditore) di attivarsi nei confronti del debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, se la fideiussione non ha un termie specificatamente determinato, o nel termine di due mesi, se essa è stata concepita ad tempus.
Ciò significa che se il creditore non si attiva nei confronti del debitore principale, perde il suo diritto, a meno che le parti non abbiano rinunciato ad avvalersi della norma.
Per superare tale limite e far valere le proprie ragioni di credito nei confronti del garante anche a distanza di anni, sempre più spesso le banche e le compagnie di assicurazioni hanno provveduto, supportate in questo senso dalla giurisprudenza, a qualificare le fideiussioni come contratti autonomi di garanzia così superando le limitazioni temporali imposte dall’art. 1957 c.c..
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5598 del 28 febbraio 2020 è intervenuta sull’argomento aprendo la strada al ribaltamento del maggioritario orientamento giurisprudenziale che nega l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia.
La sentenza citata ha ripreso un concetto già espresso da qualche isolata sentenza di merito (Trib. Firenze, sez. III, 12 giugno 2019, n. 1856) stabilendo che non vi è alcuna incompatibilità tra la causa del contratto autonomo e l’onere imposto al creditore di perseguire il debitore principale, perché l’autonomia della garanzia e l’articolo 1957 c.c. operano su due piano diversi: il garante, quindi, non potrà opporre eccezioni relative al rapporto garantito e il creditore avrà il preciso onere, per giovarsi della garanzia, di richiedere giudizialmente l’adempimento nei confronti del debitore principale.
La conseguenza dell’applicazione della norma di cui all’art. 1957 c.c. anche al contratto autonomo di garanzia sarà la maggiore tutela per il garante che non sarà più vincolato a richieste di pagamento avanzate da banche e compagnie di assicurazioni (ed ogni altro creditore) a distanza di molti anni.
A seguito dell’emergenza da COVID-19 l’IVASS ha adottato specifiche misure a supporto dell’attività di imprese e intermediari assicurativi e a tutela del consumatore. Principalmente l’IVASS è intervenuta su:
a) formazione professionale: i test di verifica dei corsi di formazione professionali degli addetti all’attività distributiva di intermediari o imprese possono essere effettuati a distanza (in deroga a quanto previsto dall’art. 90, comma 5, Reg. IVASS 40/18) in modalità video-conferenza, webinar o e-learning;
b) home insurance: il termine per l’adozione obbligatoria da parte delle imprese delle c.d. aree internet riservate (art. 42 e ss. Reg. IVASS 41/18), originariamente fissato al 1° maggio è stato prorogato al 1° luglio 2020;
c) reclami: il termine per la trasmissione all’IVASS della Relazione sui reclami e dei relativi documenti (art. 9, Reg. 24/08) è stato prorogato al 29 marzo 2020;
d) reti distributive: il termine per la trasmissione all’Istituto della Relazione sulle reti distributive (art. 46, Reg. IVASS 40/18) è stato prorogato al 29 marzo 2020;
d) gestione dei reclami/richiesta informazioni: il termine per dare riscontro ai reclami previsto dall’art. 8 del Reg. IVASS 24/08 passa da 45 a 75 giorni; il termine per rispondere alle richieste della clientela previsto dall’art. 7 del Reg. IVASS 41/18 passa da 20 a 35 giorni.
Con sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016 le Sezioni Unite della Cassazione, a risoluzione di un contrasto sul punto, hanno affermato il principio secondo cui le c.d. clausole “claims made miste o impure” non sono, in linea generale, vessatorie.
Tuttavia, qualora sia applicabile la disciplina di cui al D.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) possono essere dichiarate nulle per difetto di meritevolezza, nell’ipotesi in cui determinano, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Continua a leggere