Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 4259 in data 19 maggio 2025, interviene in ordine al difetto di motivazione della dichiarazione di interesse culturale, ritendo illegittimo il decreto con il quale il vincolo è stato apposto, ex art. 10, TU dei Beni Culturali.

In particolare, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’illegittimità del decreto di apposizione del vincolo storico artistico, in un caso nel quale la relazione della Soprintendenza, posta a fondamento del provvedimento, si è rivelata contraddittoria e carente nella motivazione per genericità delle considerazioni espresse dall’amministrazione a sostegno della dichiarazione di interesse culturale “storico-relazionale”, dovendo la stessa recare riferimenti a eventi storici specifici e alla rilevanza del bene quale testimonianza dell’identità e della storia delle “istituzioni pubbliche, collettive o religiose”.

Nel caso, inoltre, è stato ritenuto sussistesse un onere di motivazione rafforzato allorchè le ragioni espresse a sostegno dell’apposizione del vincolo si ponevano in contrasto con le valutazioni espresse in precedenza dalla medesima Soprintendenza.

Un’importante svolta giurisprudenziale arriva dal Tribunale di Ravenna: nella sentenza del 26 giugno 2025, i giudici hanno accolto il ricorso di lavoratori bancari contrari al trasferimento del loro rapporto di lavoro nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda. Il tribunale ha ordinato il ripristino del rapporto con il datore originario, superando l’orientamento tradizionale che prevede il passaggio automatico al cessionario senza necessità di consenso.
Fino ad oggi, la regola in Italia era chiara: in caso di trasferimento d’azienda o di ramo, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il nuovo titolare, senza bisogno del consenso del lavoratore, grazie all’art. 2112 c.c. (“I rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori ceduti”). Questa interpretazione era confermata anche dalla giurisprudenza più recente e rispecchiava la funzione di tutela occupazionale della norma (“Il rapporto dei dipendenti addetti all’azienda trasferita prosegue immutato con il cessionario in tutti i suoi aspetti, venendo considerato unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta alla modificazione della parte datoriale”).
Il Tribunale di Ravenna, però, si è discostato da questo indirizzo, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze Katsikas, Merckx, Temco). Secondo questa nuova lettura, il lavoratore ha diritto di opporsi al trasferimento: se manifesta dissenso, il rapporto resta in capo al datore originario e non si considera risolto per effetto della cessione.
Questa decisione apre a una possibile evoluzione della prassi italiana, avvicinando la nostra disciplina ad alcuni principi europei, anche se la norma nazionale (art. 2112 c.c.) resta, al momento, invariata. In attesa di eventuali interventi legislativi o di nuovi orientamenti delle Corti superiori, la regola generale resta quella del passaggio automatico, ma la sentenza di Ravenna potrebbe rappresentare un importante precedente per futuri contenziosi.

La mancata convocazione del condomino, in lite con il condominio, per l’assemblea in cui si deve deliberare il promovimento o la prosecuzione della lite non determina l’invalidità della delibera assunta, né fa sorgere in capo al condomino non convocato la legittimazione all’impugnazione.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7491 del 20 marzo 2025 con la quale è stata ribaltata la decisione di entrambi i giudici dei precedenti gradi di giudizio che, al contrario, avevano ritenuto che l’obbligo di convocazione all’assemblea di “tutti” i condomini previsto dall’art. 66 delle disposizioni di attuazione al codice civile; fosse inderogabile.
La ragione dell’orientamento della Cassazione risiede nella considerazione che, nell’ipotesi di controversia tra condominio e uno o più condomini, la compagine condominiale viene sostanzialmente a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro: da un lato coloro che sono chiamati a deliberare sul promuovimento dell’azione o sulla sua resistenza, dall’altro i destinatari di tale decisione, quale parte avversa nel giudizio, che devono ritenersi sostanzialmente e formalmente estranei rispetto alle determinazioni che la compagine condominiale è chiamata ad assumere.
Ne discende che non è giuridicamente configurabile il diritto del condomino in lite ad accedere e partecipare alla riunione, non potendo tale diritto essere scisso da quello dell’esercizio di voto, come visto, nell’ipotesi di cui si tratta inesistente.