Luglio 2025 – Il Tribunale di Ravenna riscrive le regole sulla cessione di ramo d’azienda: il lavoratore può opporsi al trasferimento.

Un’importante svolta giurisprudenziale arriva dal Tribunale di Ravenna: nella sentenza del 26 giugno 2025, i giudici hanno accolto il ricorso di lavoratori bancari contrari al trasferimento del loro rapporto di lavoro nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda. Il tribunale ha ordinato il ripristino del rapporto con il datore originario, superando l’orientamento tradizionale che prevede il passaggio automatico al cessionario senza necessità di consenso.
Fino ad oggi, la regola in Italia era chiara: in caso di trasferimento d’azienda o di ramo, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente con il nuovo titolare, senza bisogno del consenso del lavoratore, grazie all’art. 2112 c.c. (“I rapporti di lavoro preesistenti al trasferimento proseguono con il nuovo titolare senza necessità del consenso da parte dei lavoratori ceduti”). Questa interpretazione era confermata anche dalla giurisprudenza più recente e rispecchiava la funzione di tutela occupazionale della norma (“Il rapporto dei dipendenti addetti all’azienda trasferita prosegue immutato con il cessionario in tutti i suoi aspetti, venendo considerato unitariamente e senza alcuna interruzione dovuta alla modificazione della parte datoriale”).
Il Tribunale di Ravenna, però, si è discostato da questo indirizzo, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze Katsikas, Merckx, Temco). Secondo questa nuova lettura, il lavoratore ha diritto di opporsi al trasferimento: se manifesta dissenso, il rapporto resta in capo al datore originario e non si considera risolto per effetto della cessione.
Questa decisione apre a una possibile evoluzione della prassi italiana, avvicinando la nostra disciplina ad alcuni principi europei, anche se la norma nazionale (art. 2112 c.c.) resta, al momento, invariata. In attesa di eventuali interventi legislativi o di nuovi orientamenti delle Corti superiori, la regola generale resta quella del passaggio automatico, ma la sentenza di Ravenna potrebbe rappresentare un importante precedente per futuri contenziosi.