La recente sentenza del Tribunale di Cuneo n. 755/2022, pubblicata in data 19.8.2022, ha ribadito il criterio da utilizzare al fine di determinare il soggetto responsabile (condominio o singolo condomino) in caso di danni a terzi derivanti da difetti di funzionamento e cattiva manutenzione degli impianti idrici.
Nel corso del giudizio instaurato da un esercizio commerciale facente parte di un condominio nei confronti dei proprietari dell’appartamento sovrastante, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’allagamento dei locali di sua proprietà destinati all’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio, l’attore ha dedotto che, come accertato dal Vigili del Fuoco intervenuti, l’allagamento era da ricondurre alla rottura di un tubo situato nella cucina dell’appartamento sovrastante.
Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano che la fuoriuscita dell’acqua sarebbe stata provocata dalla rottura della tubatura principale, all’interno del muro e proprietà condominiale e chiedevano, quindi, ottenendola, l’autorizzazione alla chiamata in causa del condominio.
Con la sentenza sopra menzionata, il Tribunale di Cuneo ha richiamato la distinzione in tema di parti comuni dell’edificio con riguardo agli impianti idrici e fognari, i quali sono di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, come previsto dall’art. 1117 cod. civ..
È stata quindi ribadita dal Giudice la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale, in tema di condominio, poiché, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., comma 3, i canali di scarico sono comuni solo fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva e poiché la “braga” di raccordo tra la colonna verticale di scarico comune e la tubazione orizzontale di pertinenza di un appartamento in proprietà esclusiva è inserita in quest’ultima, dei danni derivati a terzi dalla rottura di tale “braga” risponde il condomino e non il condominio.
Trattandosi, quindi, di condutture che si addentrano nei singoli appartamenti e non di tubazione che rimane fuori dalle unità abitative di proprietà esclusiva, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia deve gravare sui convenuti proprietari dell’appartamento sovrastante e non già sul condominio terzo chiamato.