Con l’ordinanza n. 28632/2022 la Suprema Corte di Cassazione ha sancito l’inapplicabilità delle c.d. Tabelle di Milano nella valutazione e nella liquidazione del danno non patrimoniale causato dal colposo ritardo diagnostico della patologia ad esito infausto.
Nella parte motiva del ridetto provvedimento la Suprema Corte di Cassazione – in linea con precedenti giurisprudenziali che hanno sancito l’inapplicabilità delle c.d. Tabelle di Milano nella valutazione del danno derivante dalla violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta del proprio percorso esistenziale – ha precisato che per il risarcimento del danno da omessa diagnosi non si possono applicare le c.d. Tabelle Milano, ma occorre tenere conto di tutte le circostanze specifiche del caso concreto, come l’età del danneggiato, il ritardo intercorso tra il primo accertamento, la diagnosi della malattia e il successivo decesso, le condizioni generali del paziente nel periodo compreso tra il primo accertamento e la diagnosi corretta.
Infatti, la liquidazione equitativa di cui all’art 1226 c.c. può essere utilizzata dal giudice quando, come nel caso in esame, è impossibile determinare l’ammontare del risarcimento o quando la sua determinazione risulti particolarmente difficoltosa. L’applicazione di tale criterio non deve pregiudicare l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale, che comunque deve essere congruo: il giudice, infatti, è tenuto a prendere in considerazione il pregiudizio effettivo subito e le ripercussioni negative che lo stesso ha avuto sul patrimonio dello stesso e sul valore della persona, provvedendo al ristoro integrale dello stesso.