Nel rapporto di somministrazione di lavoro, l’agenzia che assume formalmente il lavoratore resta il soggetto responsabile, in via principale, del corretto versamento dei contributi previdenziali all’INPS, anche quando il lavoratore svolge mansioni superiori presso l’impresa utilizzatrice. Quest’ultima è comunque coobbligata in solido verso l’INPS e potrà eventualmente rivalersi sull’agenzia.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 9057 del 10 aprile 2026, in una causa tra un’agenzia di somministrazione e l’INPS. L’Istituto aveva contestato che alcuni lavoratori somministrati, impiegati presso un’impresa utilizzatrice, svolgevano mansioni superiori rispetto a quelle formalmente indicate, con conseguente versamento di contributi inferiori al dovuto.

L’agenzia sosteneva che l’eventuale utilizzo in mansioni superiori dipendesse solo dall’impresa utilizzatrice e che, quindi, non fosse corretto far ricadere su di essa i maggiori contributi. Inoltre richiamava il fatto di essere in possesso, per il periodo interessato, di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolari.

La Cassazione ha respinto queste argomentazioni. Da un lato ha ribadito che, nella somministrazione, l’agenzia è il datore di lavoro formale e rimane il perno degli obblighi contributivi verso l’INPS, anche se le mansioni concretamente svolte sono state decise dall’utilizzatore. Dall’altro, ha chiarito che il DURC positivo è solo una condizione necessaria per accedere agli sgravi, ma non è sufficiente a “blindare” il diritto ai benefici né ad impedire controlli successivi.

In pratica, il DURC fotografa la regolarità contributiva in un determinato momento, ma non impedisce all’INPS di verificare, anche a distanza di tempo, se i contributi siano stati effettivamente calcolati correttamente e se gli sgravi applicati fossero davvero spettanti. Se, a seguito di un accertamento, emerge un’irregolarità non sanata e non di scarsa entità, l’INPS può recuperare i contributi non versati e le agevolazioni indebitamente fruite, anche se nel frattempo l’azienda aveva ottenuto DURC regolari.

Un ulteriore profilo rilevante riguarda l’estensione della perdita degli sgravi: la regolarità contributiva richiesta dalla legge non è riferita solo ai singoli lavoratori oggetto di contestazione, ma alla posizione complessiva del datore di lavoro. Per questo, accertata un’irregolarità significativa nel periodo in esame, la perdita dei benefici può riguardare tutti i rapporti agevolati dell’azienda e non soltanto i lavoratori direttamente coinvolti nelle violazioni.

In conclusione, la decisione richiama agenzie di somministrazione e imprese utilizzatrici a una gestione molto attenta degli inquadramenti e delle condizioni di impiego dei lavoratori somministrati: il possesso di un DURC regolare non basta, da solo, a metterle al riparo dal rischio di recuperi contributivi e di perdita generalizzata degli sgravi.

Con Decreto Legge 32 in data 11.3.2026, convertito con Legge 71 in data 8.5.2026, è stata prevista l’elaborazione da parte del MIT di uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo.

Quanto sopra, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni.

 

Il MIT, con comunicato dello scorso 17 aprile, ha confermato l’avvio del percorso operativo per la definizione del bando-tipo nazionale sulle concessioni balneari con il confronto con gli enti territoriali in sede di Conferenza Unificata, in attuazione del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32.

Secondo quanto evidenziato dal Ministero, lo schema in fase di elaborazione mira a (i) semplificare le procedure amministrative; (ii) assicurare condizioni di parità tra gli operatori economici; (iii)
uniformare le modalità di valutazione delle offerte e ridurre le difformità applicative tra territori.

 

In attesa dell’emanazione dello schema, resta da chiarire se esso avrà o meno natura vincolante atteso che il DL 32/2026 nulla precisa al riguardo.

Dall’8 aprile 2026 è entrato in vigore il nuovo Regolamento IVASS n. 56/2025, destinato a incidere concretamente sulla gestione delle polizze RC Auto e delle procedure di denuncia dei sinistri.

Il provvedimento sostituisce integralmente il precedente Regolamento ISVAP n. 13/2008 e rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei servizi assicurativi e l’armonizzazione europea delle procedure in materia di responsabilità civile automobilistica.

– Certificato assicurativo anche in formato digitale

Tra le principali novità vi è la possibilità per il contraente di ricevere il certificato assicurativo non solo in formato cartaceo, ma anche su supporto digitale durevole, come PDF trasmessi via e-mail o documenti disponibili tramite area riservata o applicazione mobile.

La compagnia assicurativa dovrà registrare la preferenza dell’assicurato e consentirne la modifica in qualsiasi momento.

Il documento dovrà essere consegnato entro cinque giorni dal pagamento del premio.

–  Denuncia di sinistro digitale e firma elettronica

Particolarmente significativa è l’introduzione della denuncia di sinistro in formato digitale.

Le imprese assicurative potranno mettere a disposizione applicazioni e piattaforme online attraverso cui compilare e trasmettere la constatazione amichevole direttamente in modalità telematica.

La sottoscrizione del modulo dovrà avvenire mediante sistemi con requisiti di sicurezza almeno equivalenti alla firma elettronica avanzata, garantendo così piena validità giuridica al documento informatico.

Le compagnie saranno inoltre tenute a:

consentire l’invio telematico della denuncia;

fornire copia del documento su supporto durevole;

assicurare adeguati standard di sicurezza e tracciabilità.

– Modulo europeo uniforme

Il nuovo regolamento aggiorna anche il modello di constatazione amichevole, uniformandolo agli standard europei.

La modifica mira a facilitare la gestione dei sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero e a rendere più snelle le procedure nei casi transfrontalieri.

Le compagnie assicurative avranno dodici mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni, in particolare con riferimento ai sistemi digitali di denuncia dei sinistri.

Il Regolamento IVASS n. 56/2025 segna quindi il definitivo superamento della precedente disciplina analogica, introducendo un modello più moderno e coerente con l’evoluzione tecnologica del settore assicurativo.