Maggio 2026 – Somministrazione di lavoro: l’agenzia resta responsabile dei contributi, anche con DURC regolare.
Nel rapporto di somministrazione di lavoro, l’agenzia che assume formalmente il lavoratore resta il soggetto responsabile, in via principale, del corretto versamento dei contributi previdenziali all’INPS, anche quando il lavoratore svolge mansioni superiori presso l’impresa utilizzatrice. Quest’ultima è comunque coobbligata in solido verso l’INPS e potrà eventualmente rivalersi sull’agenzia.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 9057 del 10 aprile 2026, in una causa tra un’agenzia di somministrazione e l’INPS. L’Istituto aveva contestato che alcuni lavoratori somministrati, impiegati presso un’impresa utilizzatrice, svolgevano mansioni superiori rispetto a quelle formalmente indicate, con conseguente versamento di contributi inferiori al dovuto.
L’agenzia sosteneva che l’eventuale utilizzo in mansioni superiori dipendesse solo dall’impresa utilizzatrice e che, quindi, non fosse corretto far ricadere su di essa i maggiori contributi. Inoltre richiamava il fatto di essere in possesso, per il periodo interessato, di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolari.
La Cassazione ha respinto queste argomentazioni. Da un lato ha ribadito che, nella somministrazione, l’agenzia è il datore di lavoro formale e rimane il perno degli obblighi contributivi verso l’INPS, anche se le mansioni concretamente svolte sono state decise dall’utilizzatore. Dall’altro, ha chiarito che il DURC positivo è solo una condizione necessaria per accedere agli sgravi, ma non è sufficiente a “blindare” il diritto ai benefici né ad impedire controlli successivi.
In pratica, il DURC fotografa la regolarità contributiva in un determinato momento, ma non impedisce all’INPS di verificare, anche a distanza di tempo, se i contributi siano stati effettivamente calcolati correttamente e se gli sgravi applicati fossero davvero spettanti. Se, a seguito di un accertamento, emerge un’irregolarità non sanata e non di scarsa entità, l’INPS può recuperare i contributi non versati e le agevolazioni indebitamente fruite, anche se nel frattempo l’azienda aveva ottenuto DURC regolari.
Un ulteriore profilo rilevante riguarda l’estensione della perdita degli sgravi: la regolarità contributiva richiesta dalla legge non è riferita solo ai singoli lavoratori oggetto di contestazione, ma alla posizione complessiva del datore di lavoro. Per questo, accertata un’irregolarità significativa nel periodo in esame, la perdita dei benefici può riguardare tutti i rapporti agevolati dell’azienda e non soltanto i lavoratori direttamente coinvolti nelle violazioni.
In conclusione, la decisione richiama agenzie di somministrazione e imprese utilizzatrici a una gestione molto attenta degli inquadramenti e delle condizioni di impiego dei lavoratori somministrati: il possesso di un DURC regolare non basta, da solo, a metterle al riparo dal rischio di recuperi contributivi e di perdita generalizzata degli sgravi.
