Con la recente ordinanza n. 20787del 25 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio precedente orientamento secondo il quale i tempi di vestizione e svestizione (il c.d. “tempo tuta”), e quelli per il passaggio di consegne, quando sono obbligatori, devono essere considerati parte integrante dell’orario di lavoro, dovendo essere pertanto remunerati, eventualmente, anche a forfait.

La pronuncia ha riguardato una fattispecie relativa a lavoro svolto in ambito sanitario.

Nel motivare la propria decisione, la Corte ha ricordato di aver già statuito, con riguardo a fattispecie relative all’ambito infermieristico, che i c.d. tempi tuta danno diritto alla retribuzione, trattandosi di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto; non diversamente, il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all’esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest’ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicche´ va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica.

La Corte ha, inoltre, aggiunto che, pur dovendosi considerare i tempi di lavoro di cui si discute come due autonomi momenti della prestazione lavorativa, «non può considerarsi in sé illegittima la loro regolazione unitaria in un unico tempo a forfait che li comprenda entrambi, anche perché si tratta di tempi tra loro contigui, reciprocamente interferenti e misurabili solo in via di approssimazione».

Ciò, dovendosi anche evitare «il rischio che, attraverso segmentazioni logiche si finiscano per moltiplicare i tempi di lavoro senza reale coerenza con la realtà fattuale».

Il Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 13.9.2024, ha confermato l’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, A.P., con le sentenze nn. 2 e 4 del 2020, affermando che in caso di occupazione illegittima di suolo privato da parte della P.A., la domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà va riqualificata alla luce del rinnovato contesto legale e giurisprudenziale che consente al privato di chiedere solo la restituzione del bene, previa eventuale rimessione in pristino, ovvero rivolgere alla PA la richiesta di regolarizzare la situazione di fatto attraverso l’adozione del provvedimento di acquisizione di cui all’art. 42 bis, Testo Unico delle Espropriazioni ovvero attraverso la conclusione di un contratto traslativo della proprietà.

In particolare, nel caso sottoposto al Tribunale di Brindisi, l’attore ha proposto, oltre alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell’occupazione da parte dell’Ente del terreno di sua proprietà, domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà.

Il Tribunale ha affermato che non può ritenersi implicita nella domanda giudiziale di risarcimento del danno da perdita della proprietà del bene irreversibilmente trasformato dalla P:A. la volontà del privato di rinunciare, in termini abdicativi, al bene di sua proprietà, determinando una traslazione del diritto domenicale, dal momento che la legge riconosce esclusivamente alla P.A. il potere-dovere di decidere in ordine all’acquisizione il bene privato al patrimonio pubblico per il perseguimento di interessi generali.

La scelta di acquisizione del bene o di restituzione dello stesso è ex lege riservata alla valutazione discrezionale della P.A. e non può, dunque, essere sostituita né dalla decisione del privato proprietario del bene né dall’autorità giudiziaria.

La P.A. può scegliere, a fronte della richiesta del privato, di restituire il bene ovvero acquisirlo attraverso il provvedimento di cui all’art. 42 bis T.U.E. ovvero mediante una cessione volontaria.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23533 del 2 settembre 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di qualificare come fideiussori due soggetti in vario modo interessati all’attività sociale complice l’esistenza di un rapporto familiare.

Nel caso di specie a costituirsi garanti di un imprenditore sono state la madre – che era stata a sua volta imprenditrice ed aveva conferito la sua società in quella garantita pur senza diventarne amministratrice o socia – e la figlia che, invece, era coinvolta nell’attività imprenditoriale paterna.

Il Tribunale ha tenuto conto, per un soggetto, della pregressa titolarità della società conferitaria e, per l’altro, del coinvolgimento nell’attività imprenditoriale paterna ravvisando che costoro (la madre e la figlia dell’imprenditore garantito ndr) hanno prestato fideiussione, agendo non come consumatori, ma come soggetti interessati all’attività sociale e, dunque, nella sostanza come professionisti.

II Collegio ha ritenuto corretta la soluzione del Tribunale, perché, tenendo conto della pregressa titolarità della società conferitaria e tenendo altresì conto per essa (come per gIi aItri figli) del coinvolgimento nell’attività imprenditoriale paterna, ha ravvisato che le persone coinvolte, prestando la fideiussione, hanno agito non come consumatori bensì come soggetti interessati all’attività sociale e, dunque, nella sostanza, come professionisti. In altri termini l’interessamento all’attività  sociale,  cui si accompagna l’esistenza del rapporto familiare, è stato ritenuto sussistente a prescindere dalla partecipazione societaria attuale della madre e dalla limitata partecipazione della figlia per considerarle, a tutti gli effetti “professioniste” e, quindi, per sottrarle alla disciplina consumeristica.

La Corte nel motivare il sostegno alla sentenza pronunciata in data 14.9.2022 dal Tribunale di Milano ha preso spunto dalla decisione della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2015, C- 74/15, Tarcau, segnatamente da quel passaggio in cui è scritto:  «nel caso di una persona fisica che abbia garantito/’adempimento de/le obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». La prima è l’agire nell’ambito della sua attività professionale. La seconda è quella che viene indicata con l’espressione “sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale”.