La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23533 del 2 settembre 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Milano chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di qualificare come fideiussori due soggetti in vario modo interessati all’attività sociale complice l’esistenza di un rapporto familiare.
Nel caso di specie a costituirsi garanti di un imprenditore sono state la madre – che era stata a sua volta imprenditrice ed aveva conferito la sua società in quella garantita pur senza diventarne amministratrice o socia – e la figlia che, invece, era coinvolta nell’attività imprenditoriale paterna.
Il Tribunale ha tenuto conto, per un soggetto, della pregressa titolarità della società conferitaria e, per l’altro, del coinvolgimento nell’attività imprenditoriale paterna ravvisando che costoro (la madre e la figlia dell’imprenditore garantito ndr) hanno prestato fideiussione, agendo non come consumatori, ma come soggetti interessati all’attività sociale e, dunque, nella sostanza come professionisti.
II Collegio ha ritenuto corretta la soluzione del Tribunale, perché, tenendo conto della pregressa titolarità della società conferitaria e tenendo altresì conto per essa (come per gIi aItri figli) del coinvolgimento nell’attività imprenditoriale paterna, ha ravvisato che le persone coinvolte, prestando la fideiussione, hanno agito non come consumatori bensì come soggetti interessati all’attività sociale e, dunque, nella sostanza, come professionisti. In altri termini l’interessamento all’attività sociale, cui si accompagna l’esistenza del rapporto familiare, è stato ritenuto sussistente a prescindere dalla partecipazione societaria attuale della madre e dalla limitata partecipazione della figlia per considerarle, a tutti gli effetti “professioniste” e, quindi, per sottrarle alla disciplina consumeristica.
La Corte nel motivare il sostegno alla sentenza pronunciata in data 14.9.2022 dal Tribunale di Milano ha preso spunto dalla decisione della Corte di Giustizia UE 19 novembre 2015, C- 74/15, Tarcau, segnatamente da quel passaggio in cui è scritto: «nel caso di una persona fisica che abbia garantito/’adempimento de/le obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». La prima è l’agire nell’ambito della sua attività professionale. La seconda è quella che viene indicata con l’espressione “sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale”.