Con la recente ordinanza n. 20787del 25 luglio 2024, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio precedente orientamento secondo il quale i tempi di vestizione e svestizione (il c.d. “tempo tuta”), e quelli per il passaggio di consegne, quando sono obbligatori, devono essere considerati parte integrante dell’orario di lavoro, dovendo essere pertanto remunerati, eventualmente, anche a forfait.

La pronuncia ha riguardato una fattispecie relativa a lavoro svolto in ambito sanitario.

Nel motivare la propria decisione, la Corte ha ricordato di aver già statuito, con riguardo a fattispecie relative all’ambito infermieristico, che i c.d. tempi tuta danno diritto alla retribuzione, trattandosi di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto; non diversamente, il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all’esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest’ultimo la continuità terapeutica, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, sicche´ va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica.

La Corte ha, inoltre, aggiunto che, pur dovendosi considerare i tempi di lavoro di cui si discute come due autonomi momenti della prestazione lavorativa, «non può considerarsi in sé illegittima la loro regolazione unitaria in un unico tempo a forfait che li comprenda entrambi, anche perché si tratta di tempi tra loro contigui, reciprocamente interferenti e misurabili solo in via di approssimazione».

Ciò, dovendosi anche evitare «il rischio che, attraverso segmentazioni logiche si finiscano per moltiplicare i tempi di lavoro senza reale coerenza con la realtà fattuale».