Con la recente ordinanza n. 10679 del 19 aprile 2024 la Corte di Cassazione, è tornata ad affrontare il tema della validità del patto di non concorrenza, così come disciplinata dall’art. 2125 cod. civ. (“Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo).

Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della validità del patto di non concorrenza occorre che il corrispettivo concordato a favore del lavoratore sia precisamente determinato o almeno determinabile in relazione al contenuto del contratto. Inoltre, alla luce del chiaro dettato dell’art. 2125 c.c., l’indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo, di oggetto e di tempo del vincolo, determina la nullità dell’intero patto – e non, dunque, della singola clausola indeterminata – a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della stessa clausola.

Secondo quanto affermato nella sentenza in commento, infatti, “nell’art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di “limiti di luogo”, ossia di un preciso ambito territoriale dell’obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto”.

 

Con la sentenza n. 3619 in data 22.4.2024, il Consiglio di Stato ha nuovamente chiarito i presupposti della legittimazione e dell’interesse al ricorso in caso di controversia tra operatori commerciali concorrenti.

Con riguardo al concetto di vicinitas commerciale, la definizione è stata precisata sotto tre profili: in primo luogo, il tipo di interesse che con il ricorso in materia può esser fatto valere, profilo che rileva in punto legittimazione al ricorso; in secondo e in terzo luogo, la definizione del bacino di utenza rilevante e la prova dell’effettivo danno al volume di affari, profili che rilevano in punto interesse al ricorso.

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che l’interesse azionabile in termini di vicinitas commerciale è appunto un interesse di tipo commerciale.

La conclusione è nel senso di ricavare dall’art. 31 d.l. 201/2011 un limite agli interessi che sulla base della semplice vicinitas commerciale si possono far valere, e limitare quindi la legittimazione al ricorso alla tutela di interessi concernenti “la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”, ciò è a dire degli unici interessi per i quali la pubblica autorità può limitare o escludere l’insediamento di esercizi commerciali. Ammettere il ricorso a tutela di interessi di tipo diverso, infatti, andrebbe a servire un interesse di mero fatto a limitare la concorrenza a salvaguardia di una propria posizione già acquisita.

Sotto il secondo ed il terzo profilo, con riguardo al bacino di utenza è stato ribadito che si tratta di un concetto scientifico. Esso coincide con“l’area raggiungibile a partire da un punto prefissato su una cartina, il cosiddetto “baricentro”, seguendo gli assi stradali. L’individuazione del “bacino di utenza” implica, quindi, l’applicazione di criteri specialistici e metodi di calcolo non surrogabili attraverso la comune esperienza o la scienza privata del Giudice”, né tantomeno surrogabili con le semplici allegazioni di una parte, che la controparte contesti.

Sotto il terzo profilo, la considerazione di fondo per cui la concorrenza è principio del sistema, salve tassative eccezioni, porta a ritenere che la prova del pregiudizio derivante dall’insediamento della nuova impresa che si vuol contestare debba esser data in modo rigoroso, senza che esso si possa presumere, e che si debba trattare di un pregiudizio significativo.

 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28772 del 17 ottobre 2023, si è pronunciata su un caso di conto corrente cointestato e di contitolarità delle somme, con specifico riferimento a prelievi, anche ingenti, di uno dei coniugi cointestatari di conto corrente.
La Suprema Corte ha chiarito che nel caso in cui il conto, seppur cointestato, sia il frutto dei risparmi provenienti dal reddito di uno solo dei due coniugi, cointestare il conto ha una mera funzione di consentire all’altro coniuge di attingere le somme necessarie per le spese comuni, ma in tal caso non vi è alcuna comproprietà e il denaro è solo di chi lo ha depositato in banca spettando a quest’ultimo dimostrare di essere stato il solo ad aver alimentato la provvista bancaria. In questo caso, se l’altro coniuge “svuota” il conto, l’effettivo proprietario può chiedere la restituzione integrale delle somme.
Se, invece, il conto è costituito da somme provenienti da entrambi i coniugi, a prescindere dal fatto che l’uno vi abbia depositato più dell’altro, le somme restano in comune con la conseguenza che non vi è obbligo di restituzione.
La Cassazione ha, altresì, chiarito che le spese effettuate per i bisogni della famiglia, come previsto dall’articolo 143 del Codice Civile, non danno diritto al rimborso anche quando sono sostenute grazie a un conto cointestato, poiché l’articolo in questione prevede l’obbligo, per ciascun coniuge, di prendersi cura dell’altro e delle necessità della famiglia in proporzione alle proprie capacità economiche. È la cosiddetta solidarietà coniugale, per cui anche se la moglie deposita solo qualche somma di denaro, ma effettua prelievi anche importanti, il marito non può richiedere il rimborso dei suoi risparmi.
Lo può fare solo se dimostra che il conto era alimentato unicamente da redditi propri e non da quelli della moglie.
In buona sostanza, a parere della Cassazione, se la moglie “prosciuga” il conto cointestato del marito, quest’ultimo non può chiedere la restituzione delle somme prelevate se il conto è destinato ai bisogni della famiglia ed ella ha contribuito – non importa in quale misura – alla formazione dell’intero importo.