La Corte di Cassazione con recente decisione ha nuovamente confermato come, in tema di controlli datoriali, la rilevazione delle presenze, tramite gli strumenti di accesso all’azienda, sia riconducibile alla disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il quale prescinde sia dai presupposti richiesti dal primo comma della citata disposizione, sia dagli ulteriori elementi individuati dalla giurisprudenza come necessari a legittimare i c.d. controlli difensivi in senso stretto. Per la registrazione delle presenze non opera, quindi, i principio secondo cui tali tipi di controlli sono considerati legittimi solo ove ricorra il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori e purché il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto (Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la Corte d’Appello, nel confermare, in sede di reclamo, la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente a seguito dell’accertamento di una serie di irregolarità commesse nella attestazione delle presenze in servizio, aveva correttamente ricondotto la rilevazione delle presenze suddette, tramite gli strumenti di accesso all’azienda, alla disciplina dettata dall’art. 4, secondo comma , della legge n. 300 del 1970, il quale prescinde sia dai presupposti richiesti dal primo comma, e sia dagli ulteriori e surriferiti elementi individuati dalla giurisprudenza come necessari a legittimare i c.d. controlli difensivi in senso stretto).

Cassazione civile, Sez. L, Ord. 31-03-2026, n. 7985

Con la recente Ordinanza n. 9001, del 9 aprile 2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora “sfrutti” il proprio marchio per accreditarsi presso i consumatori, il distributore può essere ritenuto responsabile del prodotto difettoso, dovendo essere considerato alla stregua di un “produttore”.

Infatti, in tale evenienza, il distributore si presenta al consumatore come responsabile della qualità del prodotto, suscitando nello stesso una fiducia paragonabile a quella che nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore.

Non solo, ma secondo la Corte di  Cassazione, in linea con quanto precedentemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ai fini del riconoscimento della responsabilità del distributore per il prodotto difettoso, non è necessario che quest’ultimo abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma è sufficiente che il marchio apposto sul prodotto dal “vero” produttore coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.

In sostanza, per la Corte di Cassazione, se il consumatore viene indotto a ritenere che l’“origine” del prodotto da lui acquistato sia riferibile, non solo al vero e proprio produttore ma, direttamente, anche al fornitore, quest’ultimo risponde assieme al produttore di eventuali vizi dello stesso prodotto.

Secondo quando affermato nella ordinanza in esame, tale interpretazione è infatti coerente con la finalità della disciplina europea applicabile alla materia, ovvero, garantire un’elevata tutela del consumatore e consentire il risarcimento del danno da prodotti difettosi nei confronti di tutti i soggetti che contribuiscono alla loro immissione sul mercato.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2848 in data 9.4.2026, è ancora una volta intervenuto sulla questione in oggetto affermando che l’immobile oggetto di condono edilizio – una volta riconosciuto nello stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001- deve essere assimilato a quello legittimamente assentito.

 

Conseguentemente, l’immobile condonato può essere oggetto di tutti gli interventi edilizi consentiti, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia, in precedenza, secondo certo orientamento di segno contrario, esclusa, ritenendosi ammissibili soltanto gli interventi manutentivi.

 

Secondo il Consiglio di Stato, il titolo in sanatoria, pur costituendo una fattispecie eccezionale di legge, alla luce del generale principio di certezza del diritto, che non ammette zone “grigie” ed in conformità alle previsioni costituzionali di cui agli articoli 41 e 42 di tutela dell’iniziativa economica e della proprietà, deve necessariamente conferire al bene una piena legittimità giuridica sotto il profilo edilizio.

 

Si tratta di una pronuncia molto netta che sembra superare le precedenti oscillazioni giurisprudenziali. Occorrerà attendere altri arresti giurisprudenziali per verificare il consolidamento di tale interpretazione.

Negli ultimi mesi, diversi media hanno riportato l’attenzione su un caso deciso dal Tribunale di Padova nel maggio 2025, utilizzandolo per chiarire i confini della tutela degli infortuni nel lavoro c.d. agile.

Il tema è sempre più attuale: lo smart working continua infatti a sollevare questioni rilevanti in materia di sicurezza e responsabilità. In particolare, il caso riguardava una lavoratrice che, durante una videoconferenza, si era alzata per recuperare alcuni documenti, subendo una caduta all’interno della propria abitazione con conseguente frattura.

L’elemento centrale, evidenziato anche nel dibattito recente, riguarda il riconoscimento del nesso tra attività lavorativa ed evento lesivo. È stato infatti valorizzato il fatto che il comportamento della lavoratrice fosse funzionale allo svolgimento della prestazione. Questo conferma un principio ormai consolidato: anche nel lavoro agile, la tutela non si limita al momento strettamente esecutivo dell’attività, ma si estende alle condotte accessorie e strumentali ad essa collegate.

Altro aspetto significativo emerso è il riconoscimento del rimborso delle spese mediche sostenute, comprese quelle per prestazioni sanitarie private, quando risultino necessarie in relazione all’infortunio.

Il quadro che si va delineando riflette l’evoluzione del lavoro agile: il luogo fisico perde centralità, mentre assume rilievo il collegamento funzionale tra attività lavorativa e rischio. Resta però fondamentale una valutazione caso per caso, per escludere la copertura di eventi legati a esigenze esclusivamente personali del lavoratore.

In questo contesto, si conferma l’importanza per i datori di lavoro di adottare misure informative e preventive adeguate anche per la prestazione resa da remoto, così da ridurre i rischi e garantire il corretto adempimento degli obblighi di sicurezza.

“In tema di contribuzione previdenziale calcolata in percentuale sul reddito, la definizione agevolata della lite fiscale non incide sul contenuto dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che conserva efficacia anche ai fini previdenziali e può fondare la pretesa contributiva dell’INPS, salvo prova contraria del contribuente”.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con ordinanza n. 5224 dell’8 marzo 2026.

La definizione agevolata della lite fiscale è una procedura prevista dalla legge che consente al contribuente e all’Agenzia delle Entrate di chiudere una controversia tributaria pagando una somma ridotta rispetto a quella originariamente contestata, evitando così di proseguire il processo davanti al giudice. Tale procedura comporta la chiusura della causa ma non modifica il contenuto dell’accertamento fiscale da cui la lite è nata.

La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una contribuente contro un avviso di addebito INPS relativo a contributi previdenziali per l’anno 2005. L’avviso di addebito è l’atto con cui l’INPS richiede il pagamento di contributi ritenuti non versati. La richiesta dell’ente previdenziale si fondava su un precedente avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con il quale erano stati determinati maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati dalla contribuente, cioè guadagni più elevati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dei redditi. Tale accertamento era stato però successivamente oggetto di definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98/2011. Sia il Tribunale di Isernia sia la Corte d’appello di Campobasso avevano ritenuto che la definizione della lite tributaria avesse fatto venir meno il presupposto della pretesa contributiva dell’INPS.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’INPS, ha invece affermato che la definizione concordata del giudizio tributario non modifica il contenuto dell’avviso di accertamento e non incide sulla sua efficacia per finalità diverse da quelle fiscali. In altre parole, il fatto che la controversia con il Fisco sia stata chiusa con una procedura agevolata non significa che l’accertamento sui redditi venga eliminato o perda valore. Secondo il Giudice di legittimità, infatti, l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, fondato su parametri matematici utilizzati per individuare redditi non dichiarati, mantiene una valenza presuntiva che può essere sufficiente a sostenere la richiesta contributiva dell’INPS.

Spetta quindi al contribuente che intenda contestare tale pretesa fornire specifiche contestazioni e prove di segno contrario. In mancanza di tali elementi, l’accertamento fiscale può costituire valido fondamento per il recupero dei contributi previdenziali. Per tali ragioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del principio di diritto enunciato.

Dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2025 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 2, L.R. Liguria n. 1/2008, nella parte in cui non consentiva ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso alberghiero di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva, il Consiglio di Stato, sez.IV, con la sentenza n. 877 del 2.2.2026, ha affermato la legittimità del vincolo alberghiero previsto dal regolamento urbanistico edilizio comunale (RUE).

Il caso esaminato ha riguardato un immobile destinato a RTA (Residenza Turistico Alberghiera), la cui destinazione, secondo il Comune, non poteva essere modificata in applicazione del RUE, che vieta il cambio d’uso da turistico a residenziale nelle zone turistiche specializzate, quale è qualificata la zona ove insiste l’immobile oggetto di causa.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il vincolo alberghiero, discendente dalla pianificazione urbanistica di competenza comunale, è legittimo (“il divieto stabilito dalla norma regolamentare deve ritenersi compatibile con le fonti normative sovraordinate, in quanto si ricollega al potere di pianificazione del Comune finalizzato ad assicurare uno sviluppo ordinato e omogeneo del territorio”).

La decisione rappresenta un precedente importante, rafforzando la possibilità, per le amministrazioni locali, di difendere la funzione ricettiva delle zone a vocazione turistica, fermo restando che occorrerà comunque tener conto della possibilità di ottenere lo svincolo dell’immobile laddove sia provata l’antieconomicità della struttura alberghiera.