Marzo 2026 – Infortunio in smart working.
Negli ultimi mesi, diversi media hanno riportato l’attenzione su un caso deciso dal Tribunale di Padova nel maggio 2025, utilizzandolo per chiarire i confini della tutela degli infortuni nel lavoro c.d. agile.
Il tema è sempre più attuale: lo smart working continua infatti a sollevare questioni rilevanti in materia di sicurezza e responsabilità. In particolare, il caso riguardava una lavoratrice che, durante una videoconferenza, si era alzata per recuperare alcuni documenti, subendo una caduta all’interno della propria abitazione con conseguente frattura.
L’elemento centrale, evidenziato anche nel dibattito recente, riguarda il riconoscimento del nesso tra attività lavorativa ed evento lesivo. È stato infatti valorizzato il fatto che il comportamento della lavoratrice fosse funzionale allo svolgimento della prestazione. Questo conferma un principio ormai consolidato: anche nel lavoro agile, la tutela non si limita al momento strettamente esecutivo dell’attività, ma si estende alle condotte accessorie e strumentali ad essa collegate.
Altro aspetto significativo emerso è il riconoscimento del rimborso delle spese mediche sostenute, comprese quelle per prestazioni sanitarie private, quando risultino necessarie in relazione all’infortunio.
Il quadro che si va delineando riflette l’evoluzione del lavoro agile: il luogo fisico perde centralità, mentre assume rilievo il collegamento funzionale tra attività lavorativa e rischio. Resta però fondamentale una valutazione caso per caso, per escludere la copertura di eventi legati a esigenze esclusivamente personali del lavoratore.
In questo contesto, si conferma l’importanza per i datori di lavoro di adottare misure informative e preventive adeguate anche per la prestazione resa da remoto, così da ridurre i rischi e garantire il corretto adempimento degli obblighi di sicurezza.
