Aprile 2026 – Verifica delle presenze sul lavoro: la registrazione delle presenze non richiede la presenza dei requisiti elaborati per i c.d. “controlli difensivi”

La Corte di Cassazione con recente decisione ha nuovamente confermato come, in tema di controlli datoriali, la rilevazione delle presenze, tramite gli strumenti di accesso all’azienda, sia riconducibile alla disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il quale prescinde sia dai presupposti richiesti dal primo comma della citata disposizione, sia dagli ulteriori elementi individuati dalla giurisprudenza come necessari a legittimare i c.d. controlli difensivi in senso stretto. Per la registrazione delle presenze non opera, quindi, i principio secondo cui tali tipi di controlli sono considerati legittimi solo ove ricorra il “fondato sospetto” del datore di lavoro circa comportamenti illeciti di uno o più lavoratori e purché il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto (Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la Corte d’Appello, nel confermare, in sede di reclamo, la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente a seguito dell’accertamento di una serie di irregolarità commesse nella attestazione delle presenze in servizio, aveva correttamente ricondotto la rilevazione delle presenze suddette, tramite gli strumenti di accesso all’azienda, alla disciplina dettata dall’art. 4, secondo comma , della legge n. 300 del 1970, il quale prescinde sia dai presupposti richiesti dal primo comma, e sia dagli ulteriori e surriferiti elementi individuati dalla giurisprudenza come necessari a legittimare i c.d. controlli difensivi in senso stretto).

Cassazione civile, Sez. L, Ord. 31-03-2026, n. 7985