Marzo 2026 Il Consiglio di Stato interviene ancora sul vincolo alberghiero
Dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2025 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 2, L.R. Liguria n. 1/2008, nella parte in cui non consentiva ai proprietari degli immobili soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso alberghiero di presentare motivata e documentata istanza di svincolo, nell’ipotesi di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva, il Consiglio di Stato, sez.IV, con la sentenza n. 877 del 2.2.2026, ha affermato la legittimità del vincolo alberghiero previsto dal regolamento urbanistico edilizio comunale (RUE).
Il caso esaminato ha riguardato un immobile destinato a RTA (Residenza Turistico Alberghiera), la cui destinazione, secondo il Comune, non poteva essere modificata in applicazione del RUE, che vieta il cambio d’uso da turistico a residenziale nelle zone turistiche specializzate, quale è qualificata la zona ove insiste l’immobile oggetto di causa.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il vincolo alberghiero, discendente dalla pianificazione urbanistica di competenza comunale, è legittimo (“il divieto stabilito dalla norma regolamentare deve ritenersi compatibile con le fonti normative sovraordinate, in quanto si ricollega al potere di pianificazione del Comune finalizzato ad assicurare uno sviluppo ordinato e omogeneo del territorio”).
La decisione rappresenta un precedente importante, rafforzando la possibilità, per le amministrazioni locali, di difendere la funzione ricettiva delle zone a vocazione turistica, fermo restando che occorrerà comunque tener conto della possibilità di ottenere lo svincolo dell’immobile laddove sia provata l’antieconomicità della struttura alberghiera.
