Febbraio 2026 – Lavoro Giornalistico: la Corte di Cassazione conferma i requisiti per l’accertamento della subordinazione

La Corte di Cassazione con recente decisione ha ribadito come nel rapporto di lavoro giornalistico gli estremi della subordinazione siano configurabili allorché ricorrano i requisiti del vincolo di dipendenza, della responsabilità di un servizio e, soprattutto, di continuità dell’impegno, inteso come prestazione di opera non occasionale e come attività sistematica di redazione di articoli o rubriche e, nell’intervallo tra una prestazione di lavoro ed un’altra, dall’obbligo di permettere al datore di lavoro di disporre dell’opera del prestatore.

Nell’ambito del rapporto di lavoro giornalistico, quindi, la sola continuità della prestazione del corrispondente non assume rilievo determinante per qualificare il rapporto come subordinato, la il lavoratore, ai fini del riconoscimento del vincolo di subordinazione, è tenuto a fornire prova anche della sussistenza di un obbligo, sia pur nei limiti di autonomia caratteristici di questa fattispecie di rapporto di lavoro, ad essere costantemente disponibile ai fini della soddisfazione delle esigenze e per l’esecuzione delle direttive impartitegli dal datore.

Cass. civ. Sez. lavoro, Ordinanza 20-01-2026, n. 1222.