Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sull’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato.

La novità riguarda i lavoratori del settore privato assunti per la prima volta dal 1° luglio 2026, con esclusione dei lavoratori domestici.

Prima dell’intervento, il lavoratore aveva sei mesi dall’assunzione per decidere se mantenere il TFR secondo il regime ordinario, e quindi lasciarlo presso il datore di lavoro per riceverlo alla cessazione del rapporto, oppure destinarlo a un fondo pensione, cioè una forma di risparmio finalizzata a integrare la futura pensione. In caso di mancata scelta entro tale termine, operava il meccanismo del conferimento tacito del TFR.

Con la nuova disciplina, per i lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026, il termine per scegliere è ridotto a sessanta giorni. Entro tale termine, il lavoratore deve indicare se intende mantenere il TFR presso il datore di lavoro oppure aderire a una forma pensionistica complementare.

Se il lavoratore non esprime alcuna scelta, opera il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare. Il TFR maturando viene quindi destinato alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto collettivo applicato in azienda oppure, in mancanza, alla forma pensionistica residuale individuata dalla normativa.

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore le informazioni necessarie al momento dell’assunzione e acquisire la scelta relativa alla destinazione del TFR. Per i lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro, deve invece verificare la scelta già effettuata in passato in materia di previdenza complementare.

 

È stato convertito in legge (L. 25 giugno 2026 n. 112), con modificazioni, il Decreto legge n. 62 del 2026, recante disposizione urgenti in materia di salario giusto, incentivi all’occupazione e contrasto del caporalato digitale.

La nuova disciplina, espressamente applicabile al solo settore privato, è incentrata su tre obbiettivi  fondamentali, ovvero, (i) il sostegno all’occupazione, attuato principalmente mediante la previsione, di nuovi esoneri contributivi, temporaneamente limitati, ovvero, la ridefinizione di bonus ed incentivi già esistenti, (ii) la disciplina delle modalità di determinazione del trattamento retributivo minimo nel lavoro subordinato e (iii)  la previsione di forme di tutela per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali nei confronti del c.d. caporalato digitale, con particolare riguardo ai c.d. riders.

Fra le novità più significative delle Legge si segnalano:

–  il c,d . “bonus donne” per i datori di lavori che assumano donne in situazione di svantaggio, applicabile ad una platea di beneficiari più ampia rispetto all’analogo incentivo precedentemente previsto;

– la previsione di esoneri contributivi per i datori di lavoro che, a determinate condizione specificamente indicate, trasformino rapporti di lavoro a tempo determinato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni con qualifiche non dirigenziali in rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

– l’’articolo 7, del provvedimento in esame che, in attuazione del principio costituzionale di proporzionalità e sufficienza della retribuzione di cui all’articolo 36, I comma, della Costituzione, sancisce, per la prima volta legislativamente, che il  trattamento economico complessivo del lavoratore non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, individuate in base al settore e alla categoria produttiva di riferimento, ovvero, per le attività non coperte da contrattazione, mediante rinvio al settore affine maggiormente connesso;

– il Capo III della Legge che, recependo anticipatamente alcuni principi della direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, in presenza di fatti indicativi di direzione e controllo anche algoritmico del lavoratore introduce una presunzione relativa di subordinazione, superabile con prova contraria.

Con la sentenza n. 5285 pubblicata il 2.7.2026 il Consiglio di stato, decidendo in ordine alla legittimità di un provvedimento di revoca di autorizzazione sanitaria/licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande/licenza per l’esercizio di attività alberghiera, ha affermato che “In ossequio ai principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, avrebbe costituito un preciso onere per il Comune (…)  quello di motivare in relazione alla valutazione in merito all’eventuale adozione di un provvedimento meno gravoso rispetto alla revoca delle licenze, sulla scorta di una seria e attenta ponderazione di tutti gli interessi coinvolti”.

Il provvedimento di revoca era stato adottato a seguito dell’accertamento di irregolarità edilizie sull’immobile ove era esercitata l’attività alberghiera.  Il Consiglio di Stato, in accoglimento deIl’appello proposto dalla società esercente l’attività alberghiera, ha riscontrato un difetto di motivazione nella valutazione dell’impatto del provvedimento adottato.

Secondo il Consiglio di Stato, in particolare, anche laddove sussista una situazione di non conformità urbanistico-edilizia che incida sui presupposti per l’esercizio dell’attività, permane l’obbligo in capo alla PA di rispettare i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.