La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il datore di lavoro, su cui a norma dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l’onere della prova della condotta che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l’addebito sia costituito dall’assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività.
Sul lavoratore graverà, quindi, l’onere di provare elementi che possano giustificarlo.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 21.03.2024, n. 7681

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9487 del 9 aprile 2024, ha confermato che la responsabilità ex articolo 2051 cod. civ. non trova applicazione a fronte di un sinistro causato unicamente dall’imprudenza e dalla negligenza del danneggiato, che ben avrebbe potuto avvedersi della pericolosità del luogo e prestare la dovuta attenzione, evitando, così, la caduta.
La Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato, secondo cui quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.51 del 1.3.2024 il Decreto 232/2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze relativo al “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie”, decreto attuativo della c.d. Legge Gelli.
Il decreto reca disposizioni concernenti la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.
Il decreto è entrato in vigore in data 16.3.2024 ed entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore gli assicuratori dovranno adeguare i contratti di assicurazione in conformità ai requisiti minimi nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.