Con una recente sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al principio di segretezza della corrispondenza tra privati in ambito lavorativo.
La vicenda scaturisce dall’impugnazione, da parte di una dipendente di una società, della sentenza di appello che aveva confermato la legittimità del suo licenziamento per giusta causa comminato dopo che la società aveva appreso che la lavoratrice aveva condiviso, all’interno di una chat di gruppo su WhatsApp, un video dal contenuto denigratorio e lesivo dell’immagine aziendale.
Il medesimo video era successivamente stato diffuso online da un’altra dipendente, anch’essa membro del gruppo WhatsApp in questione.
La Corte d’Appello di Venezia, investita della questione, aveva confermato la legittimità del licenziamento, rilevando la sussistenza della giusta causa anche alla luce dell’art. 225, comma 1, n. 5, del CCNL, il quale prevede il licenziamento in caso di “grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220, commi 1 e 2″.
Nel ricorso per Cassazione, la dipendente aveva, tuttavia, eccepito che la chat tra colleghi fosse da considerarsi privata e chiusa, in quanto accessibile esclusivamente ai membri previamente selezionati dall’amministratore del gruppo, e che, pertanto, il contenuto dei messaggi scambiati all’interno di essa dovesse rientrare nella tutela della segretezza delle comunicazioni.
Sul punto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della dipendente, ha richiamato l’art. 15, comma 1, della Costituzione, il quale sancisce l’inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Ha inoltre ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170 del 2023, aveva già affermato che sia la posta elettronica sia i messaggi scambiati su WhatsApp rientrano nella protezione dell’art. 15 della Costituzione, essendo assimilabili a lettere o biglietti chiusi.
Secondo la Corte, inoltre, i messaggi scambiati in una chat privata, pur contenendo espressioni offensive nei confronti del datore di lavoro, non possono costituire giusta causa di licenziamento poiché , essendo destinati esclusivamente agli iscritti del gruppo e non a un pubblico indistinto, devono essere considerati corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, non idonea a integrare una condotta diffamatoria.

Il Superbonus 110% rappresenta una grande opportunità per i proprietari di immobili che desiderano migliorare l’efficienza energetica o mettere in sicurezza le proprie abitazioni, usufruendo di una detrazione fiscale vantaggiosa.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui si verifichino delle inadempienze imputabili all’appaltatore, vi è il rischio che il committente perda i benefici fiscali, con conseguente instaurazione di un giudizio da parte del danneggiato al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Pavia si è trovato recentemente ad analizzare un caso analogo a quello sopra descritto e con sentenza n. 340 in data 17.3.2025 si è soffermato, in particolare, sull’onere probatorio gravante sul committente – danneggiato, stabilendo che il committente è onerato di provare (i) l’osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale perduto per l’inadempimento, (ii) il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno patrimoniale subito costituito dalla impossibilità di lucrare il risparmio di spesa dato dalla agevolazione fiscale.

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha fatto luce su un aspetto cruciale della polizza decennale postuma, spesso al centro di controversie nel settore immobiliare.
La vicenda in esame riguardava un immobile che presentava gravi difetti costruttivi. L’acquirente, confidando nella polizza decennale postuma stipulata dal costruttore, ha richiesto l’indennizzo direttamente all’assicurazione. Tuttavia, la compagnia assicurativa ha negato la copertura, sostenendo che la polizza non copriva la responsabilità civile del costruttore e del progettista.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4745 del 23 febbraio 2025, ha stabilito che la polizza decennale postuma, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 122/2005, è una forma di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta. Ciò significa che l’acquirente ha il diritto di agire direttamente nei confronti dell’assicurazione per ottenere l’indennizzo, anche se non è parte del contratto di assicurazione.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la polizza copre esclusivamente i danni materiali e diretti all’immobile, compresi quelli a terzi, derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi, per vizio del suolo o difetto della costruzione, manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. Non rientrano nella copertura le responsabilità civili del costruttore e del progettista che non siano riconducibili all’art. 1669 cod. civ.