Aprile 2025 – Danno da perdita del c.d. Superbonus 110% e onere della prova gravante sul committente.
Il Superbonus 110% rappresenta una grande opportunità per i proprietari di immobili che desiderano migliorare l’efficienza energetica o mettere in sicurezza le proprie abitazioni, usufruendo di una detrazione fiscale vantaggiosa.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui si verifichino delle inadempienze imputabili all’appaltatore, vi è il rischio che il committente perda i benefici fiscali, con conseguente instaurazione di un giudizio da parte del danneggiato al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale di Pavia si è trovato recentemente ad analizzare un caso analogo a quello sopra descritto e con sentenza n. 340 in data 17.3.2025 si è soffermato, in particolare, sull’onere probatorio gravante sul committente – danneggiato, stabilendo che il committente è onerato di provare (i) l’osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per accedere al beneficio fiscale perduto per l’inadempimento, (ii) il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno patrimoniale subito costituito dalla impossibilità di lucrare il risparmio di spesa dato dalla agevolazione fiscale.
