L’impegno del padre nella vita familiare, mediante l’assunzione di responsabilità specifiche nell’educazione dei figli, non vale ad escludere automaticamente il diritto all’assegno divorzile della ex moglie che si sia dedicata prevalentemente alla famiglia e alla cura dei figli e che per tale motivo non sia economicamente autonoma.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, I Sezione civile, con l’Ordinanza del 17 aprile 2025 n. 9989, rigettando il ricorso di un padre che, nell’impugnare la decisione della Corte di appello che aveva disposto a suo carico il versamento di un assegno di 500 euro al mese in favore della ex moglie, aveva, fra l’altro, posto in rilievo il fatto di aver egli stesso, non solo provveduto in via esclusiva al sostentamento economico della famiglia grazie alla propria attività di imprenditore, ma anche contribuito all’educazione dei figli, facendosi carico di vari compiti inerenti ad esempio la loro istruzione ed attività sportiva.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella vicenda esaminata doveva, infatti, considerarsi “pacifico” che la donna durante i 26 anni di matrimonio non avesse mai lavorato e si fosse dedicata alla cura della famiglia sulla base di una scelta condivisa con l’ex marito. Inoltre, era indubbio che fa gli ex coniugi esisteva una differenza reddituale-patrimoniale rilevante e che la ex moglie non avesse personali fonti di reddito.
Posto che “l’assegno divorzile assume primariamente una funzione compensativa/perequativa, rappresentando un riconoscimento del contributo fornito dalla moglie economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e del marito, ma anche, sia pure in misura minore, assistenziale”, nella fattispecie decisa lo stesso è stato quindi ritenuto dovuto.

Con la recente ordinanza n. 9286 dell’8 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che la conciliazione formalizzata presso la sede aziendale non può considerarsi validamente conclusa, posto che i locali aziendali non possono essere considerati favorevoli all’effettività dell’assistenza sindacale.

Tale orientamento, confermativo dei più recenti “precedenti” della Corte di Cassazione (a loro volta in discontinuità rispetto al pregresso orientamento della stessa Corte, al contrario, favorevole alla validità delle conciliazioni in esame se, grazie all’assistenza del rappresentante sindacale, il lavoratore avesse firmato volontariamente) si fonda sul presupposto che la sede aziendale non può  essere annoverata tra le sedi protette aventi il carattere di neutralità per garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore.

Quanto sopra, nonostante l’eventuale presenza di un rappresentante sindacale, posto che secondo i Giudici della Corte, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza di quest’ultimo ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene. Si tratta infatti di “accorgimenti concomitanti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti di qualsiasi genere”.

Infatti, afferma la Corte di Cassazione, la normativa vigente in materia (ed in specie gli artt. 410 e 411 c.p.c.) individua non solo gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi ove ciò può avvenire e tale ultima individuazione dovrebbe ritenersi tassativa.

In sostanza, quindi, secondo l’orientamento in esame “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, in quanto quest’ultima non può essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’ assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.

Il 20 maggio 2025 il Senato ha approvato in via definitiva la legge sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese, dando attuazione all’art. 46 della Costituzione.

Il testo, nato da un’iniziativa popolare promossa dalla CISL, introduce forme di partecipazione gestionale, economico-finanziaria, organizzativa e consultiva. Sul piano gestionale, gli statuti societari potranno prevedere l’ingresso dei rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione o di sorveglianza, a condizione che tale partecipazione sia prevista dai contratti collettivi.

Le imprese potranno inoltre utilizzare strumenti di partecipazione finanziaria già previsti dal codice civile: l’assegnazione gratuita di azioni o strumenti finanziari ai dipendenti (art. 2349 c.c.), l’acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.), operazioni straordinarie sulle proprie azioni (art. 2358 c.c.) e l’offerta di azioni ai dipendenti in deroga al diritto di opzione (art. 2441 c.c.).

Sul piano organizzativo, la legge consente, inoltre, l’istituzione di commissioni paritetiche per formulare proposte su innovazione, processi produttivi, welfare e qualità del lavoro, nonché l’individuazione di referenti aziendali su questi temi. La partecipazione consultiva prevede la possibilità di coinvolgere preventivamente le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, sebbene questa consultazione non sia obbligatoria. Nel corso dell’iter parlamentare è stato soppresso lo strumento del “voting trust”, che avrebbe consentito ai lavoratori di gestire collettivamente le loro azioni, ed infine è stata modificata la disciplina della partecipazione gestionale, spostando la regolamentazione dalla contrattazione collettiva agli statuti societari.