Maggio 2025 – Divorzio: diritto all’assegno divorzile anche se l’ex coniuge ha condiviso l’impegno familiare.
L’impegno del padre nella vita familiare, mediante l’assunzione di responsabilità specifiche nell’educazione dei figli, non vale ad escludere automaticamente il diritto all’assegno divorzile della ex moglie che si sia dedicata prevalentemente alla famiglia e alla cura dei figli e che per tale motivo non sia economicamente autonoma.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, I Sezione civile, con l’Ordinanza del 17 aprile 2025 n. 9989, rigettando il ricorso di un padre che, nell’impugnare la decisione della Corte di appello che aveva disposto a suo carico il versamento di un assegno di 500 euro al mese in favore della ex moglie, aveva, fra l’altro, posto in rilievo il fatto di aver egli stesso, non solo provveduto in via esclusiva al sostentamento economico della famiglia grazie alla propria attività di imprenditore, ma anche contribuito all’educazione dei figli, facendosi carico di vari compiti inerenti ad esempio la loro istruzione ed attività sportiva.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nella vicenda esaminata doveva, infatti, considerarsi “pacifico” che la donna durante i 26 anni di matrimonio non avesse mai lavorato e si fosse dedicata alla cura della famiglia sulla base di una scelta condivisa con l’ex marito. Inoltre, era indubbio che fa gli ex coniugi esisteva una differenza reddituale-patrimoniale rilevante e che la ex moglie non avesse personali fonti di reddito.
Posto che “l’assegno divorzile assume primariamente una funzione compensativa/perequativa, rappresentando un riconoscimento del contributo fornito dalla moglie economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e del marito, ma anche, sia pure in misura minore, assistenziale”, nella fattispecie decisa lo stesso è stato quindi ritenuto dovuto.
