Giugno 2025 – Responsabilità del datore per l’infortunio sul lavoro del dipendente: la Corte di Cassazione ribadisce come tale responsabilità sia esclusa solo in caso di c.d. “rischio elettivo”
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito come il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087cod. civ., sia tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l’unico limite del c.d. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata.
Il rischio elettivo, secondo la Corte di Cassazione, è riferito al comportamento del lavoratore connotato dal simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Ne consegue che per escludere la “occasione di lavoro” è necessario che la condotta del lavoratore risulti avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa, tenuta volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali e tale, dunque, da interrompere il nesso eziologico con l’attività produttiva (Nel caso di specie, relativo ad un infortunio occorso al ricorrente durante l’esecuzione di un appalto di opere di impermeabilizzazione della copertura di capannoni degli ex magazzini portuali, la Suprema Corte, richiamati gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, benché in punto di fatto la corte territoriale avesse accertato che nel piano della sicurezza fosse espressamente previsto il divieto di accesso all’area nella quale si era verificato l’incidente, interdetta allo svolgimento del lavoro perché non ricompresa nell’appalto, era tuttavia mancato l’accertamento della conoscenza di quel piano da parte del lavoratore ricorrente o degli ordini, delle disposizioni o delle direttive a lui impartite al riguardo, nonché degli stessi accorgimenti tecnici in concreto predisposti per assicurarne il rispetto ed impedire anche la possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore medesimo).
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/05/2025, n. 13120
