Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 8 giugno 2022 sono stati aggiornati gli indici tabellari da utilizzare per il calcolo del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, secondo quanto previsto dall’art. 139, comma 5 del Codice delle assicurazioni private.
Il provvedimento ha il dichiarato scopo di adeguare i valori che erano stati precedentemente fissati con analogo decreto in data 22 luglio 2019, alle variazioni degli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, registrate nei mesi di aprile 2020 (-0.1%), aprile 2021 (+1,2%) e, da ultimo, a quelle ancor più significative registrate a decorrere dal mese di aprile del corrente anno 2022 (+5,8%).
L’aggiornamento riguarda i criteri per la liquidazione del risarcimento del danno biologico per menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, ovvero, dalle attività di strutture socio sanitarie pubbliche o private e degli esercenti professioni sanitarie.
I nuovi valori comporteranno un incremento sia del cd. “punto base” da utilizzare per la liquidazione del danno da lesione micro permanente (portato a 870,97 euro), sia per quanto riguarda l’importo relativo al valore attribuito ad ogni giorno di invalidità temporanea assoluta subita in conseguenza del sinistro (portato a 50,79 euro).

Il risarcimento per il ritardo nella consegna del bagaglio è una misura prevista sia dalla Convenzione di Montreal del 1999 che dalla Convenzione di Varsavia per indennizzare il passeggero che abbia dovuto far fronte alla spesa di acquistare nuovamente quei beni, contenuti nel bagaglio affidato al vettore aereo, e non riconsegnatigli in tempo utile per servirsene.
Tuttavia, non ogni ritardo permette di ottenere un risarcimento. È necessario, infatti, che il passeggero dimostri che il ritardo, oltre alla comprensibilmente fastidiosa attesa, crei effettivamente un danno di qualsiasi tipo, patrimoniale o non patrimoniale, al viaggiatore aereo.
Sono danni patrimoniali risarcibili, ad esempio, i costi sostenuti per l’acquisto di beni di prima necessità, ovvero, medicinali nell’attesa che arrivi il bagaglio, danni non patrimoniali risarcibili le conseguenze di tipo morale o esistenziale che derivino della grave lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.
Il risarcimento consisterà in un massimo di 1.300,00 Euro per le compagnie aeree non UE secondo la Convenzione di Montreal, calcolato a forfait, e fino a un massimo di 19,54 Euro circa per ogni chilogrammo di bagaglio registrato per le compagnie UE che aderiscano alla Convenzione di Varsavia.

Nell’intento di arginare gli effetti del costante aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, il D.L. 50/2022, agli artt. 26 e 27, ha previsto, per i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione entro il 31.12.2021 che i SAL relativi alle lavorazioni contabilizzate nel 2022 siano adottati, in deroga alle disposizioni contrattuali, applicando i prezziari aggiornati al 31.7.2022 o, in mancanza, applicando un incremento fino al 20% dei prezziari aggiornati al 31.12. 2021 e in uso.
La committente è tenuta a riconoscere i maggiori importi nella misura del 90%.
Per i SAL relativi a lavorazioni contabilizzate tra il 1.1.2022 e la data di entrata in vigore del Decreto (18.5.2022) già adottati e per i quali sia già intervenuto un certificato di pagamento, è emesso un certificato di pagamento straordinario che contiene la de-terminazione dei maggiori oneri spettanti all’appaltatore, determinati applicando i prezziari aggiornati al 31.7.2022 o, in mancanza, applicando un incremento fino al 20% dei prezziari aggiornati al 31.12.2021 e in uso.
Il Decreto dispone poi che i prezziari regionali siano aggiornati entro il 31.7.2022, secondo le Linee Guida del MIMS che dovrebbero, a brevissimo, essere adottate.
Nelle more della determinazione dei prezziari, le Stazioni Appaltanti incrementeranno fino al 20% le risultanze dei prezziari in uso e aggiornati al 2021.
E, inoltre, previsto che il pagamento dei SAL sia effettuato con le risorse delle stazioni appaltanti nella misura del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, oltre ad ulteriori somme derivanti da ribassi d’aste o residuali rispetto ad altri interventi condotti e già ultimati, purché nei limiti di spesa autorizzata.
Qualora tali somme non siano disponibili, il comma 4 dell’art. 26 del Decreto prevede la possibilità di accedere ad alcuni Fondi già istituiti dal legislatore.

L’amministratore di condominio è pari ad un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con conseguente applicazione, tra le parti, delle norme sul mandato. Per questo motivo, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, l’amministratore dovrà rispondere dei relativi danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., nei confronti dell’organizzazione condominiale.
D’altronde l’amministratore, complice il crescente grado di specializzazione richiesto da tale incarico, deve esercitare il mandato non più con la “semplice” diligenza del buon padre di famiglia ma con quella più rigorosa richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. così come deve rispettare il regolamento condominiale, le norme disciplinate dagli artt. 1130, 1131 e 1135 c.c. e risarcire i danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri.
A confermarlo è stato il Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 8568 del 31 maggio 2022, ha ritenuto responsabile l’ex amministratore per la temporanea mancata fornitura idrica ai condomini.
Nel caso esaminato dal Tribunale capitolino l’ex amministratore (già revocato giudizialmente) si è difeso facendo presente che il mancato pagamento delle bollette (che ha portato all’interruzione della fornitura idrica) è dipeso dalla morosità dei condomini senza dimostrare, tuttavia, la mancanza in cassa del denaro necessario a corrispondere quanto dovuto all’azienda fornitrice e senza documentare di essersi preventivamente attivato in base ai poteri che la legge gli conferisce come, per esempio, quello di chiedere ed ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dei condomini inadempienti.
Per il Tribunale è stato, quindi, inevitabile condannare l’amministratore al risarcimento del danno subito dal condominio (quantificato nella misura pari al mancato pagamento che ha causato la sospensione della fornitura idrica) atteso che il convenuto non è stato in grado di dimostrare la carenza di fondi e di avere avviato le procedure necessarie al recupero dei crediti vantati dal condomino.