La Corte di Cassazione con recentissima pronuncia ha precisato come il datore di lavoro sia sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate.
Di conseguenza ogniqualvolta i vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili “ex ante” ed idonee ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa (Nel caso di specie, richiamato anche l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte territoriale, nel rigettare la domanda di risarcimento danni derivanti da un infortunio occorso al ricorrente che, intento a tagliare un tondino di ferro senza indossare gli occhiali protettivi, era stato colpito all’occhio da un pezzo di ferro riportando una gravissima lesione, aveva affermato che la violazione dell’obbligo di vigilanza dovesse essere dedotta e provata da quest’ultimo, pur rientrando invece la stessa negli obblighi posti a carico del datore di lavoro).
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 24/09/2025, n. 26021

In tema di contratto preliminare di compravendita di immobile il promissario acquirente inadempiente deve restituire al promittente venditore i frutti civili percepiti durante la detenzione dell’immobile oggetto del contratto.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza, Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2025, n. 28229 sul presupposto che la pronuncia di inadempimento costituisce una sorta di condanna retroattiva e un riconoscimento postumo dell’illegittimità della pregressa detenzione.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione infatti, il consenso prestato dal promittente alienante all’anticipata detenzione degli immobili da parte del promissario acquirente deve ritenersi funzionale “al completamento del programma negoziale concordato, ossia alla stipula del definitivo di vendita e al pagamento del saldo del corrispettivo».
In mancanza della stipula del definitivo e del pagamento del prezzo, deve quindi ritenersi legittima la richiesta di restituzione del bene e di risarcimento del danno in conseguenza dell’inadempimento, per quantificare il quale dovrà tenersi conti sia degli oneri affrontati dal proprietario, sia dei frutti maturati durante il periodo della detenzione.
Alla luce di tale principio la Corte di Cassazione ha dunque ritenuto legittima la decisione del giudice di primo grado, confermata anche in grado di appello con quale il promissario acquirente inadempiente era stato condannato alla restituzione dell’immobile detenuto in pendenza del termine per la stipula del definitivo, oltre che al pagamento di una somma di denaro rappresentativa del rimborso degli oneri condominiali anticipati dal proprietario e dei frutti civili maturati, ovvero, del loro equivalente in denaro.

In data 14 luglio 2025, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19369, ha chiarito un aspetto cruciale per i lavoratori del settore marittimo con contratti a tempo indeterminato. La Corte ha ribadito infatti che lo sbarco del marittimo non comporta di per sé la risoluzione automatica del rapporto di lavoro.
Questo principio rappresenta una conferma importante del carattere continuativo del rapporto di lavoro marittimo, che si estende anche ai periodi di inoperosità tra un imbarco e l’altro. In altre parole, il tempo trascorso tra lo sbarco da una nave e il successivo imbarco non interrompe la relazione lavorativa, preservando così la piena tutela dei diritti del marittimo.
La sentenza sottolinea però un’eccezione: qualora vi siano specifiche clausole contrattuali o consuetudini diverse, tali periodi di inattività possono essere considerati momenti in cui il contratto non è operante. In assenza di tali clausole, la continuità regna sovrana, con tutte le conseguenze di legge, inclusi i trattamenti economici e previdenziali.
Questa decisione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale volto a garantire ai marittimi una maggiore stabilità lavorativa, riconoscendo la particolarità del loro lavoro che si svolge per fasi discontinue ma legate da un unico rapporto di lavoro.
Dal punto di vista pratico, la sentenza impone agli armatori e ai datori di lavoro di rivedere eventuali normative interne e contratti collettivi, per adeguarsi al principio di continuità e per definire chiaramente le condizioni relative ai periodi tra imbarco e sbarco.
Il tema della continuità contrattuale tra imbarco e sbarco assume quindi particolare rilievo per la corretta gestione delle risorse umane e per la tutela del personale marittimo, confermando un orientamento giurisprudenziale consolidato ma sempre attuale.