La condotta del lavoratore che si avvale del permesso previsto dall’art. 33 della legge n. 104/1992 non rispettando la sua finalità, ossia l’assistenza del familiare disabile, ma per attendere ad esigenze diverse, integra abuso del diritto e vìola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, sia dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari.

Considerato, infatti, che l’istituto dei permessi consente di realizzare i valori di rilievo costituzionale di cui agli artt. 2 e 32 Cost. nonché i principi di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale, l’esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile è elemento essenziale della fattispecie prevista dalla citata norma, il quale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione con il permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro, purché risulti ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazione necessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità del beneficio che l’ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza ed in attuazione dei predetti superiori valori di solidarietà.

Nella fattispecie esaminata in una recentissima pronuncia dalla Corte di Cassazione è stata confermata la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, essendosi accertato che lo stesso aveva dedicato alla madre disabile solo il 17,5 per cento del tempo di permesso richiesto, destinando poi il resto del tempo ad attività personali presso la propria abitazione o comunque estranee alle predette finalità assistenziali.

Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 07/05/2026, n. 13155

 

Con riguardo al licenziamento disciplinare, è priva del necessario requisito della “specificità”, la contestazione con cui il datore di lavoro addebiti al dipendente, addetto a un appalto di servizi presso una struttura ospedaliera, una generica condotta di sottrazione di un bene appartenente alla farmacia del presidio sanitario, senza indicare in modo puntuale le modalità del fatto contestato.

In tale ipotesi, la violazione delle garanzie procedimentali determina l’illegittimità del recesso e comporta l’applicazione della tutela indennitaria prevista dall’art. 4 del d.lgs. n. 23/2015, restando la tutela reintegratoria riservata alla diversa fattispecie di totale omissione della contestazione disciplinare.

Lo ha stabilito la Sezione Lavoro Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 14150 del 14 maggio 2026, che si segnala, non solo per la severità con cui è stato interpretato il requisito della specificità della contestazione degli addebiti disciplinari ai sensi dell’art. 7 della l. n.300/1970, bensì anche per aver precisato come il mancato rispetto di tale ultimo requisito comporti (per i lavoratori assunti successivamente al marzo 2015) l’applicazione di rimedi di tipo risarcitorio e non, invece, la più favorevole tutela reintegratoria prevista per l’ipotesi di totale omissione della contestazione disciplinare.

Ciò, sul presupposto che, come stabilito dalla Corte di Cassazione, sulla base di un proprio principio consolidato, «nell’ipotesi in cui la contestazione disciplinare, finalizzata al licenziamento, non contenga una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore, è applicabile l’art. 18, comma 6, st. lav. [..], e, quindi, una tutela indennitaria, restando poi impregiudicato l’accertamento della sussistenza o meno del fatto”.

Per un ulteriore approfondimento della definizione del requisito “specificità” della contestazione disciplinare, segnaliamo , inoltre, la sentenza della Corte d’Appello di Bari, sezione lavoro, n. 5262 del 9/10/2025, secondo la quale “la contestazione dell’addebito disciplinare al lavoratore è finalizzata a consentire a questi l’immediata difesa: a tal fine la contestazione deve essere sufficientemente specifica, posto che il grado di precisione della contestazione è funzionale all’esercizio in concreto del diritto di difesa del dipendente incolpato. Ciò, tuttavia, non significa che il datore di lavoro debba fornire una spiegazione analitica o giuridica delle ragioni per le quali intende procedere al recesso, potendo una contestazione sintetica, ma esauriente, legittimare pacificamente il licenziamento”.

 

Con sentenza n. 4966 del 5 marzo 2025, la II Sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l’assemblea può disciplinarne l’utilizzo delle strutture ricreative condominiali (nel caso deciso si trattava di piscina e campo da tennis) in misura proporzionale ai millesimi di proprietà di ciascun condòmino, non dovendosi necessariamente adottare un criterio di parità tra i condòmini.

La vicenda nasce dalla impugnazione di una delibera con cui l’assemblea aveva approvato un regolamento condominiale che stabiliva l’uso del campo da tennis secondo una turnazione proporzionata ai millesimi di proprietà ed il numero degli ospiti ammessi in piscina in correlazione alle quote millesimali.

Nell’esaminare la validità di tale delibera i Giudici della Corte di Cassazione hanno osservato che le strutture ricreative del condominio non rientrano fra le parti “necessarie” dell’edificio (contemplate dalla descrizione dei beni condominiali di cui all’articolo 1117 codice civile) non essendo indispensabili alla esistenza dello stesso, né alla utilizzazione delle unità immobiliari.

Ne consegue che tali strutture non sono disciplinate automaticamente da tutte le norme del condominio, ma anche da parte delle disposizioni in materia di “comunione”.

L’assemblea può, quindi, stabilire modalità specifiche di utilizzo dei beni introducendo limiti e condizioni non previsti per gli altri beni condominiali, diretti ad assicurare una gestione efficiente.

Quanto sopra, salvo tuttavia il limite invalicabile rappresentato dalla necessità di garantire a tutti i partecipi una possibilità effettiva di uso del bene, limite che nel caso di specie, secondo i Giudici della Corte di Cassazione era stato rispettato.